AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.323
Data decisione, Autorità:
26.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00323
Lugano
26 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.426 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 23 luglio 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto l’accertamento della responsabilità dei convenuti per il
danno da lui subito in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 20 novembre 1995 ha accolto;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 7 dicembre 1995 chiedono la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 12 gennaio 1996 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
19 marzo 1990 a __________ la motocicletta condotta dall’attore che percorreva
la strada cantonale in direzione di __________ è entrata in collisione con
l’autovettura Mitsubishi Galant di proprietà di __________, condotta da
__________ e assicurata dalla __________, che all’altezza della __________,
proveniente da una strada laterale, si stava immettendo sulla via principale in
direzione di __________
L’attore
a seguito della collisione ha riportato gravi ferite alla gamba destra.
B. Con
la petizione l’attore, contestando le risultanze del rapporto di polizia e
della procedura penale, ha chiesto l’accertamento della responsabilità dei
convenuti per il danno subito, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato
dal comportamento della convenuta __________, che avrebbe violato il suo
diritto di precedenza.
C. Nella
risposta del 7 settembre 1992 i convenuti hanno chiesto la reiezione della
petizione ritenendo che l’incidente sarebbe stato causato esclusivamente dalla
colpa dell’attore, che avrebbe indebitamente superato dei veicoli e avrebbe
abusato del proprio diritto di precedenza spostandosi sulla sinistra in
violazione della segnaletica orizzontale.
D. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che non vi sarebbe stata
violazione dell’art. 47 cpv. 2 LCS da parte dell’attore, non essendovi una
situazione di sorpasso di una colonna ferma o che procede a singhiozzo.
Vi
sarebbe per contro stata violazione del diritto di precedenza dell’attore da
parte della convenuta __________, così che la petizione sarebbe da accogliere.
F. Con
tempestivo gravame datato 7 dicembre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe in sostanza misconosciuto determinati elementi istruttori,
quali le risultanze del procedimento penale, il rapporto di polizia e la deposizione
__________ ivi contenuta.
L’attore
avrebbe superato, se non tutta una colonna, almeno la vettura che lo precedeva,
spostandosi completamente sulla sinistra e anticipando l’uscita della convenuta
__________.
Con
ciò, nulla sarebbe imputabile alla conducente __________, avendo l’attore
abusato del proprio diritto di precedenza con una manovra temeraria.
G. Nelle
osservazioni del 12 gennaio 1996 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Avendo
incontestatamente l’attore riportato nel sinistro lesioni corporali, alla
fattispecie è in primo luogo applicabile l’art. 61 cpv. 1 LCS, secondo il quale
se un detentore è vittima di lesioni corporali in un infortunio nel quale sono
coinvolti più veicoli a motore, i detentori di tutti i veicoli a motore
coinvolti rispondono del danno in proporzione alla loro colpa, salvo che
circostanze speciali, segnatamente il rischio di esercizio dei veicoli,
giustifichino un altro modo di ripartizione.
L’applicabilità
dell’art. 61 cpv. 1 LCS non esclude comunque la possibilità per i detentori
coinvolti di liberarsi dalla propria responsabilità ai sensi dell’art. 59 cpv.
1 LCS (II CCA 6 giugno 1995 in re L./N. e M.; Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4. edizione, Zurigo, 1989, n. 646
e 647), il che avviene dimostrando che l’infortunio è stato causato da forza
maggiore, oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che un
difetto del loro veicolo a motore abbia contribuito a causare l’infortunio, e
senza che vi sia colpa da parte loro o delle persone per le quali sono
responsabili.
- A
mente di questa Camera, sulla base degli elementi istruttori in atti la
dinamica del sinistro avvenuto a __________ il 19 marzo 1990 può essere
riassunta nel modo seguente:
-
l’attore
in sella alla propria motocicletta percorreva la strada cantonale in direzione
di __________ alla velocità di 40 (dichiarazione di __________ nel rapporto di
polizia doc. A; deposizione __________)/ 50 (dichiarazione dell’attore nel
rapporto di polizia) km/h;
-
il
traffico era intenso (deposizioni __________, __________; dichiarazione di
__________ nel rapporto di polizia), ma non vi era colonna, il che è del resto
direttamente deducibile dal fatto che si circolava a 40/50 km/h;
-
l’attore
pochi attimi prima della collisione si trovava nella propria corsia dietro la
vettura condotta dal __________ e davanti a quella condotta dal __________
(cfr. sua deposizione);
-
la
convenuta __________ era in attesa di immettersi sulla strada cantonale in
direzione di __________ all’intersezione con la strada che porta al lido e alla
__________;
-
il
__________, che precedeva l’attore, ha segnalato la propria intenzione di
svoltare a destra nella strada secondaria dalla quale intendeva immettersi
__________ (cfr. sua dichiarazione nel rapporto di polizia, confermata in sede
testimoniale);
-
per
eseguire tale manovra il __________ si è correttamente spostato quanto più
possibile sulla sua destra (deposizione __________);
-
l’attore
ha superato la vettura del __________ che stava svoltando a destra (deposizione
__________, dichiarazione __________ nel rapporto di polizia), senza necessità
di eseguire una manovra per scansarlo (e perciò senza invadere la parte
sinistra della carreggiata), ma semplicemente proseguendo in linea retta
(deposizione __________);
-
vedendo che il __________ svoltava a destra, ha iniziato la manovra di
immissione (deposizioni __________ e __________);
- l’attore
ha tentato di scansare l’ostacolo sulla sinistra, fin sull’opposta carreggiata
(deposizione __________), ma è entrato in collisione con la vettura condotta da
__________ che stava effettuando la manovra di immissione (dichiarazioni
__________ e __________ nel rapporto di polizia, deposizione __________);
- E’
pacifico che in linea di principio in una simile situazione la conducente
__________ era debitrice della precedenza nei confronti dei veicoli circolanti
sulla strada principale, e perciò anche nei confronti dell’attore (art. 36 cpv.
2 e 4 LCS).
Si
deve però esaminare se questa situazione non abbia subito modifiche in
conseguenza della segnalazione da parte del __________ della propria intenzione
di abbandonare la strada principale e del sorpasso dello stesso __________ da
parte dell’attore allorché il primo stava effettuando la manovra di svolta
nella strada secondaria dalla quale è uscita la convenuta __________.
La
risposta deve essere negativa.
Il
conducente __________ risulta avere eseguito una corretta manovra di
preselezione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LCS e dell’art. 13 cpv. 1 OCS.
Nel
momento in cui tale manovra è stata iniziata, la conducente __________ poteva
unicamente dedurre che essa non sarebbe entrata in collisione con il __________
medesimo, avendo questi manifestato la propria intenzione di lasciare la strada
principale prima del punto in cui essa si trovava in attesa.
Siffatta
manovra, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti (appello, pag. 8 e
9), non equivale però ad una rinuncia del __________ al proprio diritto di
precedenza -nessuna norma della circolazione prevede simile soluzione-, e
comunque essa non vincolava i veicoli che lo seguivano nel traffico.
In
effetti, l’attore, che seguiva il __________, rimaneva libero, fatto salvo un
esplicito divieto e nel rispetto della segnaletica orizzontale, di effettuare
il sorpasso sulla sinistra del veicolo in preselezione per svoltare a destra (art.
35 cpv. 4 LCS) senza per questo doversi attendere l’improvvisa uscita da una
strada senza diritto di priorità della conducente __________ (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 2. edizione, n. 2.7 ad art. 35 LCS).
Non
essendo stato allegato e dimostrato che l’attore aveva elementi concreti per
doversi attendere una violazione del proprio diritto di precedenza da parte
della conducente __________, oppure che essa avrebbe iniziato la manovra quando
il prioritario si trovava ad una distanza sufficiente, e non dovendosi nemmeno
ritenere inadeguata alle circostanze una velocità del prioritario di 40/50 km/h
(inferiore a quella massima autorizzata di 60 km/h), si deve ritenere la
violazione del diritto di precedenza dell’attore da parte della __________ (art.
36 cpv. 4 LCS), senza che all’attore possa essere imputata alcuna
responsabilità, ancorché parziale.
Questo
perché, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, da un lato -come si è
detto- la decisione del __________ di svoltare a destra non ha costituito
rinuncia del proprio diritto di precedenza in favore della conducente
____________________ ed inoltre perché la fattispecie non è comunque
assimilabile a quella della circolazione in colonna (Rep. 1985, pag. 27
e segg.), in cui il sorpasso del motociclista costituisce violazione dell’art.
47 cpv. 2 LCS, non potendosi ammettere in base agli atti il sussistere di una
situazione di colonna (cfr. consid. 2).
- E’
perciò in definitiva del tutto infondata la critica all’apprezzamento delle
prove compiuto dal Pretore contenuta nel gravame.
4.1 Quo
alla mancata considerazione della sentenza penale, favorevole alla conducente
__________, è in linea di principio pacifico -nemmeno gli appellanti sostengono
il contrario (appello, pag. 6)- che una sentenza penale di assoluzione non
vincola il giudice civile né sull’accertamento dei fatti, né in merito
all’esistenza dell’eventuale colpa (art. 53 CO, art. 112 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 112, n. 3), non potendosi perciò escludere differenti valutazioni
di diritto nelle due sedi, conseguenti a diverse situazioni fattuali,
dipendenti dalle differenti istruttorie esperite nei due procedimenti.
In
concreto, è addirittura manifesto che la diversa soluzione del giudice civile
trova parziale spiegazione nel contenuto della deposizione del teste
__________, non sentito in sede penale, ma anche se così non fosse, discende da
quanto detto poc’anzi che le discrepanze tra il giudizio civile e quello penale
sono argomento che di per sé non può giovare ai convenuti.
4.2 Immotivate
sono anche le critiche al contenuto della deposizione __________ e alla
decisione del Pretore di discostarsi dalle risultanze del rapporto di polizia.
Il
teste ha assistito all’incidente da una posizione molto favorevole, ed è perciò
la persona che meglio di ogni altra può imparzialmente descriverne la dinamica.
In concreto egli ha fornito una dichiarazione coerente in ogni punto,
perfettamente conciliabile con le altre deposizioni testimoniali, così che la
critica dei convenuti non risulta essere altro che l’espressione del loro
disappunto per il mancato collimare delle affermazioni del teste con la loro
personale opinione sui fatti a giudizio, senza che ciò possa però in alcun modo
inficiare la credibilità del teste.
Proprio
per la mancanza di un elemento di giudizio rilevante come quello costituito da
questa deposizione, si giustifica la decisione del Pretore di fare astrazione
dalle considerazioni contenute nel rapporto di polizia (come pure da quelle
della sentenza penale, consid. 4.1), trattandosi di atto basato su accertamenti
inesatti (cfr. la direzione di provenienza del motociclista nello schizzo
annesso al doc. A) o incompleti.
4.3 Ampiamente
infondata è infine la pretesa violazione della procedura probatoria in
conseguenza dell’omissione da parte del Pretore di effettuare i richiesti
richiami di incarti civili o penali.
Anche
volendo prescindere dal decisivo fatto che gli incarti in questione figurano
regolarmente in atti, la doglianza sarebbe comunque tardiva in conseguenza del
fatto che i convenuti nonostante la supposta omissione hanno accettato di
proseguire nella procedura, partecipando al dibattimento finale senza sollevare
eccezione alcuna sull’istruttoria svolta, che è così stata ratificata (ICCTF
6 dicembre 1994 in re L./A.).
Inoltre
non è in alcun modo eruibile il pregiudizio che i convenuti avrebbero subito dall’asserita
omissione, visto che tutti gli elementi contenuti negli incarti da richiamare e
ritenuti significativi (il rapporto di polizia, il DA 15 marzo 1991, la
sentenza assolutoria: cfr. appello, punto 3, pag. 4) erano già agli atti di
questa causa (rispettivamente sub doc. A, B, C).
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
7 dicembre 1995 di __________, __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
I
convenuti in solido rifonderanno all’attore complessivi fr. 1’000.-per
ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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