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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.317
Data decisione, Autorità:
18.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00317
Lugano
18 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 2713 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con
petizione 12 ottobre 1993 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25’986.85
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 7 novembre 1995 ha accolto per fr. 17’024.85 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 30 novembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr.
6’344.10 oltre interessi;
Mentre
l’attore nelle osservazioni del 22 gennaio 1996 postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
ha lavorato per la convenuta dal 1986 al 1993 in qualità di pittore.
Il
27 aprile 1993 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro per il termine
del 31 maggio 1993 (doc. B), e il 12 maggio 1993 ha pronunciato il
licenziamento in tronco (doc. D).
B. Ritenendo
ingiustificato il licenziamento in tronco, l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 25’986.85 oltre interessi.
Avuto
riguardo per il servizio militare prestato dall’attore nell’estate del 1993, il
contratto avrebbe potuto essere disdetto solo per il 30 novembre 1993, di modo
che, dedotti dal credito per salari e per indennità ex art. 337c cpv. 3 CO
quanto ricevuto dall’Assicurazione contro la disoccupazione e a titolo di
indennità per perdita di guadagno, sarebbe dovuta la somma dedotta in causa.
C. Nella
risposta del 30 dicembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione,
motivando la sanzione nei confronti del lavoratore con il fatto che egli tra il
22 e il 27 aprile 1993, durante una supposta assenza per malattia avrebbe
svolto lavoro retribuito in favore di terzi.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il licenziamento in tronco
del 12 maggio 1993 sarebbe ingiustificato in quanto pronunciato tardivamente,
avendo la convenuta avuto conoscenza del grave motivo costituito
dall’effettuazione per conto proprio di attività concorrenziale già al momento
della dichiarazione della disdetta ordinaria, ossia il 27 aprile 1993.
L’attore
avrebbe perciò diritto a salari lordi per fr. 17’024.85, ma non alla richiesta
indennità di tre salari mensili, dal che il parziale accoglimento della
petizione per detto importo.
E. Con
tempestivo gravame datato 30 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di ammette la petizione per fr. 6’344.10
lordi oltre interessi.
La
convenuta, senza più contestare di aver pronunciato un licenziamento in tronco
ingiustificato, ritiene che il Pretore avrebbe male interpretato l’art. 22.1.4
del CCL di categoria, giungendo all’errata conclusione secondo la quale al
lavoratore sarebbe da garantire la totalità dello stipendio anche durante un
servizio militare di lunga durata, quale quello svolto dall’attore per
conseguire il grado di caporale.
In
realtà per quel periodo sarebbe dovuto solo il 50% della retribuzione lorda,
dalla quale dovrebbe essere dedotta la cifra versata a titolo di indennità per
perdita di guadagno dalla relativa assicurazione.
F. Delle
osservazioni 22 gennaio 1996 dell’attore, che postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- A
questo stadio della causa la convenuta ammette implicitamente di avere
pronunciato un licenziamento in tronco ingiustificato, visto che essa non
solleva alcuna censura alla corrispondente decisione del Pretore.
Rimangono
per contro litigiose le conseguenze di tale licenziamento.
- Nel
proprio allegato di risposta la società convenuta ha esposto diffusamente la
ragioni a sostegno del licenziamento in tronco da lei pronunciato, ma non ha
speso una sola parola per commentare le richieste dell’attore, esposte da pag.
6, in fondo, a pag. 8 della petizione e fondate sull'interpretazione data poi
dal Pretore alla norma dell'art. 22.1.4 del CCL.
Analogo
atteggiamento è riscontrabile anche nella duplica, eccezion fatta per una
globale dicitura “Si contestano di conseguenza conteggi e pretese di parte
attrice” (pag. 3 in fondo), che non è tuttavia ammissibile quale valida
contestazione delle pretese addotte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170,
n. 3), e nella quale oltretutto la contestazione sembra essere intesa come la
necessaria conseguenza dell’asserito fondamento del licenziamento in tronco.
Solo
con le conclusioni (pag. 9 e 10) la convenuta ha per la prima volta contestato
le pretese dell’attore ma per altri motivi che non quello relativo alla
normativa del CCL alla quale nemmeno accenna.
-
Non
può che conseguirne, in applicazione degli art. 78 e 170 cpv. 2 CPC, la
constatazione della circostanza che nella presente procedura non vi è stata una
valida contestazione del fatto affermato dall’attore secondo cui per
conseguenza del licenziamento in tronco ingiustificato egli avrebbe avuto
diritto a salari per il virtuale periodo di disdetta in misura di fr. 29’127.--
lordi (petizione, pag. 8), e perciò, dopo deduzione delle indennità ricevute di
fr. 3’035.55 e fr. 9’066.60 (petizione, pag. 8), ad un saldo in suo favore di
fr. 17’024.85, così come deciso dal Pretore.
-
Stante
l’ammissione procedurale del danno subito dall’attore, devono senz’altro essere
ritenute irricevibili le tardive doglianze sollevate sul tema a partire dalle conclusioni,
e suffragate in parte da argomentazioni esposte oltretutto per la prima volta
in questa sede, e quindi inammissibili anche alla luce dell’art. 321 cpv. 1 lit.
b CPC.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 novembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo a carico.
La
convenuta rifonderà all’attore convenuto fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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