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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.316
Data decisione, Autorità:
15.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00316
Lugano
15 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2684 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con
petizione 7 aprile 1993 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’978.--
oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 25 ottobre 1995 ha accolto per fr. 12’798.-- oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 27 novembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
L’attrice non ha
presentato osservazioni entro il termine assegnatole.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. La
disputa riguarda gli onorari dovuti all’attrice per la progettazione e la
direzione dei lavori nell’ambito dell’edificazione di una casa d’abitazione per
il convenuto sui fondi n. __________e __________di __________.
Secondo
l’attrice, l’opera a lei richiesta sarebbe in un primo tempo stata limitata
alla sola progettazione e alla programmazione della fase esecutiva, per il che
essa avrebbe preventivato onorari per fr. 35’000.--, mentre solo in seguito il
convenuto le avrebbe chiesto di occuparsi anche della direzione dei lavori, il
che avrebbe fatto salire a fr. 50’798.-- l’onorario complessivo commisurato
secondo le norme SIA. Dal che, ritenuti fr. 30’000.-- di acconti versati dal
convenuto, la richiesta dedotta in causa di fr. 20’798.-- oltre interessi.
Secondo
il convenuto, il preventivo iniziale forfetario -le norme SIA non sarebbero
applicabili alla specie- sarebbe stato comprensivo anche del costo della
direzione dei lavori, e perciò l’attrice avrebbe già ricevuto tutto quanto di
sua spettanza avendo anche provveduto lo stesso convenuto a versare
direttamente all'ingegnere fr. 8'000.--.
B. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di architetto, ha ritenuto che la spesa di fr. 35’000.-- inizialmente
prospettata dall’attrice sarebbe stata comprensiva in misura almeno parziale
anche della prestazione di direzione dei lavori.
Avendo
tuttavia l’attrice svolto l’intera prestazione di direzione lavori, essa
potrebbe chiedere una maggiorazione dell’onorario preventivato.
Ritenuta
l’applicabilità delle norme SIA e la mancata contestazione della somma
indicata, si dovrebbe dedurre dal credito vantato dall’attrice unicamente la
somma di fr. 8’000.-- destinata all’ingegnere, onere da ritenere incluso nel
preventivo, con un saldo a favore dell’attrice di fr. 12’798.-- oltre
interessi.
C. Con
tempestivo gravame datato 27 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe in sostanza male valutato le prove in atti, dato che a mente
del convenuto l’attrice non avrebbe saputo provare l’esistenza di pattuizioni
diverse da quella risultante dal preventivo doc. B, secondo cui all'attrice
sarebbe stato dovuto un onorario forfetario di fr. 35’000.--.
Ne
conseguirebbe che nessun supplemento su tale importo sarebbe dovuto
all’attrice.
D. Le
osservazioni all’appello dell’attrice, datate 22 gennaio 1996, risultano
tardive, e sono perciò estromesse dall’incarto.
Considerato
in diritto
-
E’
addirittura pacifico che, in applicazione della regola generale di cui all’art.
8 CC, l’attrice deve fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare della
propria pretesa per onorari.
-
Nel
“preventivo sommario di costo” doc. B del dicembre 1990, allestito dalla stessa
ditta attrice, gli onorari dell’architetto e dell’ingegnare vengono
quantificati in complessivi fr. 35’000.--.
Essendo
tale voce di spesa inserita in un documento avente l’incontestato scopo di
illustrare il costo globale dell’edificazione di una casa di abitazione, non vi
è motivo di ritenere che nell’importo indicato non sia inclusa anche la
prestazione costituita dalla direzione dei lavori, soluzione -a fronte di un
preventivo riguardante l’intera costruzione e non solo le prestazioni del
professionista- che sarebbe senz’altro da ritenere inusuale e contraria al
normale andamento delle cose.
-
Ne
consegue che dall’interpretazione secondo il principio dell’affidamento del
doc. B, al quale del resto rinvia la stessa parte attrice (petizione, punto 2,
pag. 2), si può ammettere l’esistenza di un’offerta, accettata dal convenuto,
dell’intera prestazione di architetto e ingegnere necessaria all’edificazione
dell’opera in questione contro una mercede globale di fr. 35’000.--.
-
Con
questa premessa, spettava sicuramente all’attrice fornire la prova
dell’esistenza di una diversa volontà delle parti, tale da far ritenere che la
direzione dei lavori costituiva prestazione in parte o del tutto esclusa
dall’importo preventivato.
Gli
altri elementi in atti sono però sicuramente insufficienti per poter ritenere
provata con la necessaria certezza la tesi dell’attrice.
4.1 I
testi __________ e __________, che hanno partecipato alla trattativa
contrattuale, hanno deposto in senso contrario alla tesi dell’attrice.
Il
solo fatto che essi siano i suoceri del convenuto non implica ovviamente ancora
l’inattendibilità delle loro deposizioni, che deve invece risultare da gravi
discordanze tra i fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli
elementi di fatto desumibili da altre prove (II CCA 29 febbraio 1996 in
re O. SA/F., 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A.SA e llcc; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 90, n. 19), il che, come si vedrà, non è però il caso.
4.2 Il
teste __________, dalla cui deposizione si evince per contro che egli non ha
partecipato alle trattative, riferisce in verità elementi parzialmente
favorevoli alla tesi dell’attrice su una non meglio precisata “questione
finestre”, ma lo fa in maniera indiretta, riferendo quanto l’arch. __________
ebbe a dirgli in proposito, di modo che la deposizione è in definitiva priva di
effetto probatorio (II CCA 11 agosto 1995 in re V./C., 27 aprile 1995 in
re H./G., 5 gennaio 1995 in re R./R.).
4.3 Gli
altri testi (____________________, __________, __________nulla hanno riferito
di particolare, se non che la direzione lavori è stata curata dalla ditta
attrice, questione che del resto non era controversa.
- Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, non vi sono perciò gli estremi per ammettere
come provata una pattuizione secondo la quale l’importo preventivato non era
comprensivo della direzione dei lavori.
Anche
se così fosse, non sarebbe in alcun modo possibile evincere e quantificare la
parte di questa prestazione da porre a carico del convenuto, non essendo stata
fornita prova alcuna in proposito, ritenuto comunque che il convenuto ha già
pagato complessivi fr. 38’000.-- per le opere di architetto e ingegnere,
preventivate in fr. 35’000.--.
Ne
conseguono l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere la petizione.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza
dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
27 novembre 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Riviera
è riformata nel modo seguente:
-
La petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 750.-- e le spese, da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico. L’attrice rifonderà al convenuto
fr. 2’000.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al
convenuto fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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