Italian-language requirement made appeal inadmissible

12.1995.302Outro Tribunal27 de nov. de 1995Inadmissible

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The Ticino Court of Appeal dismissed an appeal in a labor case because it had been filed in German and the appellant failed to submit the ordered Italian translation within the deadline, despite an express warning that non-compliance would lead to dismissal. The court held that Ticino proceedings must be conducted in Italian and that failure to cure the formal defect renders the appeal inadmissible. It also ordered the appellant to pay CHF 120 in court fees and costs.

Sumário Omnilex

Art. 117, 142 CPC; admissibility of an appeal filed in a language other than Italian in Ticino. Proceedings in the Canton of Ticino must be conducted in Italian. A submission filed in another language is preserved only if the judge’s order requiring translation into Italian is complied with within the prescribed period; if the translation is not produced in time, and the warning of dismissal was given, the remedy is inadmissible. This formal requirement is compatible with the Swiss Constitution and the ECHR (consid. 1).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.302

Data decisione, Autorità: 27.11.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00302

Lugano 27 novembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa, Zali

segretario:

D. Petrini

visto l’ appello 27 ottobre 1995 presentato da


contro

la decisione 19 ottobre 1995 del Pretore del distretto di Blenio nella causa inc. no. 1649 promossa da


rappr. dallo studio legale avv. __________

con petizione 29 novembre 1994 in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con la decisione impugnata, ha accolto condannando la __________ a pagare a __________ l’importo di Fr. 28’981.80 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1994.

Letti ed esaminati gli atti

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’appello contro la sentenza del Pretore é stato presentato in lingua tedesca dall’appellante __________;

che, con ordinanza 10 novembre 1995, il Presidente di questa Camera, con riferimento al disposto dell’art. 142 cpv. 2 CPC, assegnava all’appellante un termine di dieci giorni per presentare, in tre copie, la traduzione in lingua italiana del ricorso con l’avvertimento che il mancato ossequio del termine avrebbe comportato l’irricevibilità dell’atto di appello;

che, con lettera 21 novembre 1995, la ricorrente si limitava a trasmettere in 3 copie lo stesso ricorso redatto in tedesco;

che il termine assegnato per provvedere alla traduzione dell’atto é trascorso infruttuosamente;

che un ricorso non redatto in italiano, ma presentato nel termine, é considerato tempestivo purché la traduzione in lingua italiana sia prodotta nel successivo termine fissato dal giudice mentre il ricorso é invece inammissibile in caso di inosservanza del termine per la traduzione fissato con la comminatoria dello stralcio dell’atto non conforme al principio dell’art. 117 CPC il quale sancisce che il processo, nel Canton Ticino, deve svolgersi in lingua italiana (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 117, n. 5 e 7; Rep. 1986, 172; 1975, 302);

che tale precetto é conforme al diritto costituzionale svizzero ed alla CEDU (Rep. 1987, 149);

che ne segue come l’appello di __________ - la quale non ha ritenuto, nonostante la diffida e la comminatoria di stralcio di dover rimediare al difetto formale del suo ricorso - deve essere dichiarato irricevibile in applicazione degli art. 117 e 142 CPC;

che la tassa di giudizio e le spese sono a carico di chi le ha inutilmente cagionate;

Per i quali motivi

vista la LTG

pronuncia

  1. L'appello 27 ottobre 1995 __________ è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 120.-- sono poste a carico dell’appellante __________.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio.

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

language requirementinadmissibilityappealtranslation deadlinecourt costsformal defect

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Questão jurídica principal

Whether the appeal filed in German, without a timely Italian translation, is admissible.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the appellant did not comply with the ordered translation requirement within the set deadline.

Fundamentação extraída

Ticino proceedings must be conducted in Italian. A non-Italian appeal can be considered timely only if the Italian translation is produced within the deadline fixed by the judge; otherwise it is inadmissible, especially when the filing warning expressly threatened dismissal.

Questão jurídica principal

Allocation of court fees and costs.

Decisão extraída

The costs had to be borne by the appellant, who caused them unnecessarily.

Fundamentação extraída

Costs are charged to the party that needlessly caused them.

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