AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.30
Data decisione, Autorità:
13.03.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00030
Lugano
13 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari
(inc. no. 13/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina) promossa
con istanza 14 febbraio 1994 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 8’962.68 oltre interessi, somma
aumentata in sede conclusionale a fr. 8’996.68 (pretese derivanti da contratto
di lavoro);
domanda avversata dalla convenuta e respinta dal
Pretore con sentenza 3 gennaio 1995;
appellante la parte istante, che con appello 16
gennaio 1995 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere l’istanza per l’importo di fr. 8’962.68 o in subordine per fr.
1’245.25 oltre interessi; il tutto con protesta di spese e ripetibili di primo
e secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 25 gennaio 1995
ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. Dando seguito ad una richiesta dell’autorità
cantonale preposta (doc. 16), __________, tipografa-compositrice disoccupata,
ha iniziato a lavorare presso la __________ di __________ in base ad un
rapporto contrattuale “a guadagno intermedio”: in pratica, la lavoratrice
continuava a “timbrare” normalmente ed il salario che percepiva le veniva
dedotto dalle indennità di disoccupazione.
Il rapporto
lavorativo tra le parti, che prevedeva tra l’altro una retribuzione oraria di
fr. 18.-, si protrasse dall’8 marzo al 18 novembre 1993.
B. Con istanza 14 febbraio 1994 __________ ha chiesto la
condanna della __________ al pagamento di fr. 8’962.68 oltre interessi,
ritenendo da un lato che controparte non le avesse indennizzato le ore effettivamente
prestate e dall’altro che la stessa non le avesse versato le indennità per
festività infrasettimanali e per le vacanze (cfr. conteggi, doc. L).
La convenuta
si è per contro opposta all’istanza, contestando la fedefacenza dei documenti
presentati dalla parte istante.
C. In sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando
quelle di controparte. A quel momento l’istante ha aumentato a fr. 8’996.68 le
sue pretese, ha chiesto che gli interessi decorressero dal 19 novembre 1993 ed
ha quantificato in fr. 1’245.25 le indennità per festività infrasettimanali e
vacanze.
D. Con sentenza 3 gennaio 1995 il Pretore ha respinto
l’istanza, caricando alla parte istante le ripetibili di fr. 1’400.-.
Il giudice
di prime cure ha innanzitutto ritenuto che l’istante non aveva assolutamente
provato di aver prestato un numero maggiore di ore rispetto a quelle che le
erano state retribuite. La richiesta di indennità per giorni festivi infrasettimanali
e per vacanze risultava per contro formulata irritualmente per la prima volta
con le conclusioni ed era pertanto irricevibile.
E. Con appello 16 gennaio 1995 l’istante postula la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza
e in via subordinata nel senso di accoglierla almeno limitatamente a fr.
1’245.25 oltre interessi; il tutto con protesta di spese e di ripetibili di
primo e secondo grado.
A suo dire,
il giudizio con cui il Pretore ha considerato non provata l’esecuzione da parte
sua di un numero maggiore di ore rispetto a quelle retribuite, non meritava
protezione, in quanto fondato su deposizioni parziali, contraddittorie e in
urto con la logica concludenza; il giudice avrebbe inoltre fatto astrazione da
importanti elementi di giudizio ed in particolare non avrebbe esaminato la
questione circa l’esistenza o meno di giornaliere o quaderni, su cui sarebbero
state riportate le ore effettivamente prestate.
Il giudizio
di primo grado disattendeva infine che la domanda di pagamento delle indennità
per giorni festivi infrasettimanali e per le vacanze era stata avanzata sin
dall’inizio della causa, senza che le relative pretese fossero mai state
contestate da controparte: di qui la richiesta formulata in via subordinata nel
gravame.
F. Delle osservazioni 25 gennaio 1995 della convenuta con
cui si chiede la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili, si
dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto non provata
l’effettuazione da parte dell’istante di un numero maggiore di ore lavorative
rispetto a quelle registrate dalla convenuta, tiene senz’altro conto delle
risultanze dell’istruttoria e merita pertanto integrale conferma.
1.1 L’istante, cui incombeva l’onere della prova in merito
(art. 8 CC), non ha invero portato alcuna prova circa un suo maggior impiego
presso la convenuta: il teste __________ ed il convenuto __________ hanno
infatti escluso l’esistenza nella ditta di un quaderno nel quale sarebbero
state indicate le ore effettivamente svolte dai dipendenti, per cui è chiaro
che i doc. M, N, O, dai quali si evincevano un diverso numero di ore effettuate
dall’istante, altro non erano che allegazioni di quest’ultima, prive di un
qualsiasi valore probatorio. La stessa istante non ha per altro ritenuto di
dover portare altre prove ed in particolare dei testi che attestassero quel suo
maggior impegno.
In tali
circostanze, la censura secondo cui le deposizioni agli atti sarebbero
parziali, contraddittorie e in urto con la logica concludenza -censura per
altro nemmeno sostanziata- va senz’altro respinta siccome rimasta allo stadio
di puro parlato.
1.2 Il fatto che l’istituto del giuramento decisorio sia
caduto in desuetudine non toglie che lo stesso, siccome previsto dal codice di
rito ticinese (art. 254 e segg. CPC), sia utile -come infatti nel caso di
specie lo è stato- per contribuire a formare il convincimento del giudice.
A torto,
l’appellante ritiene che lo stesso sia stato stralciato dal Gran Consiglio nel
corso della sessione autunnale 1994. Il parlamento in quell’occasione si è
limitato ad eliminare dall’art. 266 cpv. 3 CPC il quarto d’ora di riflessione
per la persona che doveva prestare il giuramento: la novella legislativa, a ben
vedere, è pertanto irrilevante nella fattispecie, tanto più che la relativa
prova è stata assunta il 31 maggio 1994, quando lo stesso parlamento non aveva
ancora approvato tale modifica legislativa, entrata in vigore il 1° marzo 1995
(BU 1995 p. 106).
- Contrariamente da quanto ritenuto dal primo giudice,
l’istante già con l’istanza vera e propria e non solo in sede conclusionale
aveva affermato che controparte non le aveva versato le indennità per giorni
festivi infrasettimanali e per le vacanze: le richieste creditorie formulate a
questo titolo erano inoltre contenute nel conteggio di cui al doc. L (le
indennità per infrasettimanali con l’aggiunta “3%” e quelle per vacanze con
l’aggiunta “8.3%”).
A ragione,
quindi, l’appellante osserva che tali questioni erano ricevibili.
2.1 La legislazione svizzera non prevede l’obbligo per il
datore di lavoro di remunerare il lavoratore per i giorni festivi
infrasettimanali (Boner, Teilzeitarbeit, Berna 1985, p. 91 e 92; Filliettaz,
Manuale di diritto del lavoro, Lugano 1990, p. 47; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
Zurigo 1992, N. 14 ad art. 329 CO; Rehbinder, Commentario bernese, 1985,
N. 15 ad art. 329 CO; Staehelin, Commentario zurighese, 1984, N. 10 ad art.
329 CO).
Mentre la
questione non riveste particolare importanza per i lavoratori retribuiti
settimanalmente o mensilmente, poiché il loro salario viene corrisposto
indipendentemente dal momento in cui cadono i giorni festivi, diversa è la
situazione per i dipendenti che sono impiegati giornalmente o con un salario ad
ore: in tal caso, una loro retribuzione sarà possibile solo se la stessa è
stata espressamente prevista in un contratto collettivo, in un contratto
normale o in un accordo individuale con il datore di lavoro (Boner, op.
cit., p. 92; Filliettaz, op. cit., p. 47 e segg.; Rehbinder, op.
cit., ibidem; Staehelin, op. cit., ibidem); in mancanza di ciò, sarà
determinante l’uso locale (Boner, op. cit., ibidem; Rehbinder,
op. cit., ibidem; Staehelin, op. cit., N. 11 ad art. 329 CO), ritenuto
che se non è data una prova in tal senso si dovrà concludere che per le
festività infrasettimanali non è dovuta alcuna remunerazione (Boner, op.
cit., nota 4 a p. 92; Staehelin, op. cit., ibidem).
Nel caso di
specie non risulta che vi sia un contratto normale di lavoro, che la convenuta
sia firmataria di un contratto collettivo o che le parti si fossero accordate
circa la remunerazione delle festività infrasettimanali nell’ambito di un
contratto individuale di lavoro. A questa Camera non è altresì noto un uso
locale in questo ambito, né per altro lo stesso è stato invocato o provato
dall’istante.
Stando così
le cose, nulla può essere riconosciuto all’istante a titolo di indennità per
festività infrasettimanali.
2.2 Giusta l’art. 329a cpv. 1 CO il datore di lavoro deve
accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di
vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno cinque settimane. Il
capoverso 3 della medesima normativa prescrive che per un anno incompleto di
lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di
lavoro nell’anno considerato.
La dottrina
è concorde nel ritenere che tale norma di legge, alla quale non si può derogare
a svantaggio del dipendente (art. 362 CO), si applica anche alle persone che
svolgono un lavoro a tempo parziale (Boner, op. cit., p. 100 e seg., Rehbinder,
op. cit., N. 7 ad art. 329a CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 5 ad art.
329a CO con rif.).
Ciò
significa che nel caso di specie la convenuta avrebbe senz’altro dovuto
retribuire la controparte nel periodo in cui quest’ultima ha effettuato le
vacanze, mentre è pacifico che una tale retribuzione non vi è stata.
Tenuto conto
dei principi appena esposti, è chiaro che la richiesta dell’istante volta ad ottenere
le indennità per le vacanze, per altro nemmeno contestata dalla controparte nel
corso della causa, debba essere accolta. La convenuta non potrebbe del resto
nemmeno sostenere che l’indennità per vacanze fosse compresa nel salario orario
di fr. 18.-: a parte il fatto che la stessa non ha affermato l’esistenza di un
accordo specifico tra le parti in tal senso -né l’ha provato-, il Tribunale
federale ha stabilito che una pattuizione di questo tipo non sarebbe in ogni
caso sufficiente per escludere il versamento delle indennità di vacanza al
dipendente (DTF 116 II 515; cfr. pure Streiff/Von Känel, op. cit., N. 9
ad art. 329d CO).
L’indennità
dovuta a questo titolo ammonterà quindi all’8.33% (Streiff/Von Känel,
op. cit., N. 10 ad art. 329d CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag,
Berna 1990, N. 3 ad art. 329d CO) del salario globale versato dal datore di
lavoro di fr. 10’782.-, per cui operate le deduzioni sociali (Streiff/Von Känel,
op. cit., N. 3 ad art. 329d CO) per AVS (5.05%), AD (1%) e LAINF (1.357%) la
convenuta sarà tenuta a pagare fr. 831.60. Su tale importo decorrono gli
interessi di mora nella misura richiesta dall’appellante.
- Il parziale accoglimento del gravame comporta una
riduzione dell’indennità per ripetibili accordata alla convenuta nel primo
giudizio.
Le
ripetibili d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 1995 di __________ è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 gennaio 1995 della Pretura del distretto di Leventina
è così riformata:
-
L’istanza è parzialmente accolta e la __________
__________ è condannata a versare a __________ l’importo di fr. 831.60 oltre
interessi al 5% dal 19 novembre 1993.
-
Non si prelevano tasse o spese, che sono a carico
dello Stato.
-
La parte istante verserà a quella convenuta fr. 1150.-
per parti di ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura
d’appello. La parte appellante rifonderà alla parte appellata fr. 500.- per
parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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