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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.297
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00297
Lugano
5 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1223 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 30 luglio 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 22’784.65
oltre interessi;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 11 ottobre 1995 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 2 novembre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 29 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
1° settembre 1990 il convenuto e __________ hanno sottoscritto un documento
denominato “Arbeitsvertrag für leitende Angestellte” (doc. B) in base al quale
lo __________ diveniva responsabile
delle vendite per la Svizzera tedesca e francese dei prodotti commerciati dal
convenuto.
Il
6 novembre 1990 il convenuto ha intimato allo __________di sospendere ogni
attività per conto della sua ditta, e il giorno successivo gli ha invitato a
riconsegnare tutto quanto di proprietà della ditta stessa.
B. In
conseguenza dello scioglimento del suddetto contratto l’attrice ha erogato
prestazioni allo __________in sostituzione del salario che questi avrebbe
percepito durante l’ipotetico periodo di disdetta ordinaria.
Stante
la responsabilità del convenuto per lo scioglimento del contratto, l’attrice ne
ha chiesto la condanna alla rifusione della somma in questione.
C. Nell’allegato
di risposta il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli
ha contestato le proprie pretese inadempienze, e ha addebitando allo
__________l’avvenuto licenziamento in tronco del 6 novembre 1990.
Questi
avrebbe negletto i propri doveri verso il convenuto, dedicandosi piuttosto
all’attività in favore della __________, sua precedente datrice di lavoro,
avrebbe inoltre omesso di allestire i rapporti di lavoro, e avrebbe allestito
false ordinazioni per crearsi il diritto a provvigioni sul fatturato.
D. La
causa è stata congiunta dal Pretore con quella intentata dallo __________nei
confronti del convenuto.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle
norme sul contratto di lavoro e sul rapporto di impiego del commesso
viaggiatore, ha constatato che il contratto sarebbe stato sciolto con effetto
immediato dal licenziamento pronunciato il 6 novembre 1990 dal convenuto senza
che ciò fosse giustificato da gravi motivi.
L’attrice,
in accoglimento della petizione, potrebbe perciò esigere la rifusione di quanto
da lei versato al dipendente sino al termine ordinario di disdetta del 31 marzo
1991.
F. Con
tempestivo gravame datato 2 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto che il convenuto motivava il licenziamento in
tronco soprattutto con la mancata trasmissione dei rapporti di lavoro. In
realtà, come risulterebbe dalla lettura complessiva dei suoi allegati di causa,
il rimprovero verteva su una scorrettezza e infedeltà di fondo del dipendente
nei rapporti col datore di lavoro, motivi che il Pretore non avrebbe esaminato.
In quest’ottica meriterebbe particolare considerazione il tentativo del
dipendente di farsi rimborsare spese fittizie.
Stante
il fondamento del licenziamento in tronco, nulla sarebbe dovuto all’attrice.
G. Nelle
osservazioni del 29 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Il
convenuto con il proprio gravame ripropone la tesi secondo cui sarebbe fondato
il licenziamento in tronco da lui pronunciato il 6 novembre 1990.
1.1 Nella
lettera di licenziamento in tronco (doc. U) il convenuto fondava la propria
decisione:
-
sul
fatto che lo __________non lo avrebbe sufficientemente informato della sua
attività;
-
sulle
richieste di rimborso spese, ritenute esagerate.
1.2 Nell’allegato
di risposta e riconvenzionale della congiunta causa intentata dal dipendente
egli ha invece addotto quali motivi gravi:
-
in
primo luogo il mancato invio dei rapporti di lavoro (risposta, pag. 16);
-
l’aver
segnalato, contrariamente al vero, all’Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte che il convenuto commercializzava prodotti non omologati (pag.
17 e 18);
-
l’aver
informato di tale circostanza la potenziale clientela (pag. 18);
-
lo
svolgimento di attività retribuita in favore della precedente datrice di lavoro
(pag. 19), con conseguente violazione del divieto di concorrenza (pag. 20);
-
la
“totale mancanza di prestazioni contrattuali” (pag. 20).
1.3 E’
pacifico che il convenuto sopporta l’onere della prova degli addebiti da lui
mossi al dipendente (art. 8 CC; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art.
337 CO).
- Il
Pretore nella sentenza della causa congiunta ha ritenuto che la violazione del
dovere di informare debitamente il datore mediante consegna dei rapporti di
lavoro non si sarebbe verificata appieno, stante l’invio del doc. 3, e che
comunque tale violazione non avrebbe in ogni caso giustificato il licenziamento
in tronco in assenza di un preventivo richiamo al rispetto di questo dovere
contrattuale.
Questo
assunto pretorile è in pratica rimasto inimpugnato e deve di conseguenza valere
come acquisito, visto che le doglianze del convenuto sono rivolte contro la
mancata considerazione da parte del Pretore di altri elementi (appello, punti
8.1 e segg.).
-
Il
gravame è però silente anche al riguardo della supposta delazione dell’attore
all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte circa le pretese
manchevolezze dei prodotti del convenuto, dell’asserita diffusione di tale
circostanza presso la potenziale clientela, della totale mancanza di
prestazioni e del ritenuto svolgimento di attività concorrenziale in favore di
terzi, così che detti motivi di licenziamento in tronco devono essere
considerati come abbandonati dal convenuto a questo stadio della causa.
-
Ne
segue che il grave motivo posto a base del licenziamento con effetto immediato
dovrebbe risiedere nei pretesi abusi dello __________in tema di rimborso spese.
4.1 Il
convenuto ravvede un simile abuso nella presentazione per il rimborso della
fattura di fr. 1’150.-- della __________ per il nolo di una Mercedes durante i
primi 15 giorni del settembre 1990 (doc. QQ).
Il
rilievo è infondato .
Il
Pretore ha respinto la pretesa perché l’importo non sarebbe stato pagato
(sentenza inc. 1223, pag. 7), ma ciò non toglie che il dipendente ha dovuto
contrarre in proprio nome un’obbligazione nei confronti di terzi -nessuno ha
sostenuto che la fattura in questione attesterebbe un rapporto inesistente- per
poter disporre di un veicolo che il convenuto era contrattualmente tenuto a
fornirgli (doc. B, pag. 2, art. 7).
Nulla
permette perciò di ritenere abusivo o altrimenti censurabile il comportamento
dello __________in questo frangente.
E’
inoltre da escludere che la fattura in questione sia effettivamente stata
causale per la pronuncia del licenziamento in tronco posto che essa, datata 30
ottobre 1990, non risulta dagli atti essere stata sottoposta al convenuto per
il rimborso prima del 6 novembre successivo.
4.2 Il
convenuto ritiene abusiva anche la presentazione delle richieste di rimborso
doc. L e R, affermando che le spese ivi indicate sarebbero “in parte fittizie”,
e che lo __________non avrebbe provato che esse fossero in relazione con
l’attività da svolgere per il convenuto.
Il
convenuto sul tema confonde manifestamente l’onere della prova a carico del
dipendente nell’ottica dell’ottenimento del rimborso delle asserite spese, con
quello a suo carico nella diversa ottica dell’affermazione del comportamento
abusivo del lavoratore.
In
altri termini, il fatto che lo __________non sia riuscito se non in parte a
dimostrare di aver sostenuto tali spese, e non ne abbia perciò ottenuto
l’attribuzione da parte del Pretore, non significa affatto che vi sia stato
comportamento abusivo da parte sua giustificante il suo licenziamento in
tronco, fattispecie questa che spettava al convenuto provare, e che egli non ha
provato se non con l’apodittica insinuazione della natura parzialmente fittizia
delle spese.
Del
resto lo stesso convenuto ammette che l’istruttoria sul tema è stata carente
(appello, pag. 10), del che egli stesso deve però sopportare le conseguenze.
4.3 Analoghe
considerazioni valgono per la richiesta di rimborso delle spese di cui al doc.
DD:
-
anche
volendo ammettere che con le sole ricevute degli esercenti non sia ancora
dimostrato che la spesa era connessa con l’attività svolta in favore del
convenuto, nemmeno è dimostrato che ciò non sia stato il caso, con il che non
può essere ammesso il preteso abuso da parte del dipendente;
-
il
fatto che venga richiesto il rimborso di spese per benzina super senza piombo
anche se la vettura di servizio funzionava a gasolio è spiegabile con
l’affermazione del lavoratore (sua petizione, pag. 3) di aver utilizzato la
propria vettura per lavorare quando quella di servizio manifestava dei difetti
(doc. N; doc. PP).
Il
convenuto, del resto, ammette implicitamente tale versione dei fatti (appello,
pag. 9), ritenendola a torto infondata in base al nuovo ma inveritiero
argomento secondo cui la vettura del dipendente non avrebbe potuto utilizzare
benzina senza piombo in quanto priva del catalizzatore;
- E’
infine addirittura fatto notorio che un rappresentante può percorrere diverse
centinaia di chilometri al giorno nell’esercizio della propria funzione, così
che anche in questo caso il convenuto è ben lungi dall’aver dimostrato, o anche
solo reso verosimile, l’esistenza di abusi in materia di rimborso spese.
Ne
deve conseguire la conferma del giudizio sulla mancanza di fondamento del
licenziamento in tronco pronunciato dal convenuto.
- Il
pagamento del salario e della tredicesima mensilità fino alla scadenza
dell’ipotetico periodo di disdetta ordinaria è la pacifica conseguenza della
mancanza di fondamento del licenziamento in tronco, né il convenuto afferma il
contrario.
In
assenza di contestazioni sulle cifre stabilite dal Pretore, non vi è motivo per
derogare da quanto deciso in prima sede.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 novembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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