AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.283
Data decisione, Autorità:
24.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00283
Lugano
24 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. LA.95.122
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza di
sfratto 5 settembre 1995 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
che
il Pretore, con decreto 17 ottobre 1995, ha accolto facendo ordine al signor
__________ di mettere a libera disposizione dell’istante i locali da lui
occupati nello stabile sito a __________ in __________.
Appellante
il convenuto, con atto di appello 18 ottobre 1995, nei confronti del decreto di
sfratto.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che lo sfratto é stato
ordinato dal Pretore poiché il contratto di locazione tra le parti é cessato
con effetto al 31 agosto 1995 a dipendenza della disdetta 18 luglio 1995 fatta
notificare all’inquilino per mora nel pagamento della pigione;
che l’appellante non
contesta la sua inadempienza contrattuale affermando invece di aver pur
tuttavia pagato, ma con ritardo, i canoni di locazione in sofferenza;
che inoltre afferma come
l’eventuale immediata esecuzione dello sfratto, oltre a risultare profondamente
ingiusta, sarebbe controproducente per le condizioni di salute della
convivente madre novantenne;
che il contratto tra le
parti é stato validamente risolto (SVIT-Kommentar Mietrecht, ad art.
257d CO n. 41) ed il pagamento successivo al termine assegnato con la
comminatoria dell’art. 257d cpv. 1 CO non può mutare la situazione dal momento
che non costituisce abuso di diritto invocare la resiliazione
del contratto nemmeno quando lo scoperto è stato versato solo un giorno dopo la
scadenza del termine di 30 giorni della comminatoria (Droit
du bail 3/1991 n. 27 );
che
l’asserita circostanza, per cui l’esecuzione dello sfratto comporterebbe un
irragionevole ed eccessivo nocumento ai famigliari del ricorrente non può in
ogni caso impedire lo sfratto stesso, che appare del tutto legittimo;
che
il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale
argomentazione, non è un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 4 ad art. 506);
che l’assoluta
infondatezza delle argomentazioni d’appello consente di respingere il gravame
già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo
alla controparte per le osservazioni;
Per i quali motivi
visti gli art. 257d CO e 506
e seg. CPC
dichiara e pronuncia
-
L’appello 18
ottobre 1995 __________ é respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 50.- e le spese in Fr. 10.- (totale Fr.
60.-) sono a carico
dell’appellante.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster