AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.274
Data decisione, Autorità:
24.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00274
Lugano
24 gennaio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini,
segretario
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 14/1993 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 1° febbraio 1993 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________)
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
complessivi fr. 19’326.30 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno
conseguente a incidente della circolazione;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 21 settembre 1995 ha accolto;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello dell’11 ottobre 1995 chiedono la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Mentre
gli attori con osservazioni del 10 novembre 1995 chiedono la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
2 giugno 1992 la Mercedes 500 SL condotta dall’attore __________, che percorreva
via __________ a __________ nell’unica direzione consentita, è entrata in collisione
con la Mazda 626 condotta dal convenuto __________ che stava eseguendo o aveva
eseguito -la questione è controversa- la manovra di immissione su via
__________ provenendo da uno dei posteggi laterali esistenti sul lato sinistro
della stessa via.
B. Con
petizione del 1° febbraio 1993 gli attori hanno chiesto il risarcimento del
danno subito, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal
comportamento del convenuto __________, il quale avrebbe violato il diritto di
precedenza del prioritario __________, che avrebbe per sua parte circolato a
debita velocità e avrebbe tentato in ogni modo di evitare la collisione che
però sarebbe stata inevitabile.
All’attrice
__________ sarebbe derivato un danno di fr. 12’336.30, pari al costo di
riparazione del veicolo del __________, da lei assunto in virtù
dell’assicurazione casco totale, mentre l’attore __________ avrebbe subito un
danno di fr. 6’990.--, di cui fr. 2’000.-- per franchigia contrattuale, fr.
2’720.-- per il deprezzamento della vettura, fr. 1’120.-- per il nolo di un
veicolo sostitutivo e fr. 1’150.-- per il patrocinio preprocessuale.
C. Nella
risposta del 22 febbraio 1993 i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione
ritenendo che l’incidente sarebbe stato causato esclusivamente dal comportamento
del __________, che avrebbe circolato a velocità eccessiva, abusando cosi del
proprio diritto di precedenza.
D. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato che la perizia giudiziaria non
sarebbe riuscita a fornire elementi oggettivi tali da permettere di stabilire
con certezza la dinamica del sinistro.
Dal
sopralluogo sarebbe invece risultato che la vettura dell’attore __________ avrebbe
iniziato a sfregare il muro sul lato destro della strada dopo un metro o un metro
e mezzo dal posteggio dal quale è uscito il convenuto __________, e che questi
disponeva di una visibilità posteriore di 43 metri.
Non
essendo stato provato che il __________ procedesse ad una velocità inadeguata
alle circostanze, e potendosi evincere dal danno della sua vettura che la collisione
ha avuto luogo allorché il __________ stava eseguendo la manovra di immissione,
e non dopo che egli l’aveva eseguita, ne conseguirebbe che questi ha violato il
diritto di precedenza dell’attore __________, e che egli sarebbe perciò l’unico
responsabile del sinistro.
Essendo
state sufficientemente provate le poste di danno, ne seguirebbe l’integrale accoglimento
della petizione.
F. Con
tempestivo gravame datato 11 ottobre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe male valutato le risultanze istruttorie, in particolare
misconoscendo le chiare risultanze peritali, giungendo perciò all’errato
risultato di negare le responsabilità dell’attore __________.
Il
convenuto __________ avrebbe per sua parte effettuato una corretta manovra di
immissione, e sarebbe stato urtato dal __________, sopraggiunto a velocità eccessiva,
allorché già si trovava su via __________.
G. Nelle
osservazioni del 10 novembre 1995 gli attori hanno chiesto la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per
quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Secondo
l’art. 61 cpv. 2 LCS un detentore risponde verso un altro dei danni materiali
solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa
prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del debitore convenuto.
Oltre
a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente, la norma implica
che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere
sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità
tra la colpa e l’insorgenza del danno (ICCTF 26 agosto 1993 in re M. e
R. SA).
- In
questa causa risulta problematico accertare correttamente il reale svolgimento
dei fatti. Le prove assunte in causa non rendono facile tale compito a causa
della loro parziale contraddittorietà.
E’
innanzitutto incontestabile:
-
che
il conducente __________ intendeva immettersi su via __________ provenendo da
un posteggio laterale posto sulla stessa via, mentre il conducente __________
proveniva da tergo rispetto al __________, dato egli si trovava già su via
__________;
-
che
l’urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra della vettura condotta dal
__________ e la fiancata destra di quella del __________, e che la vettura del
__________ ha altresì riportato danni alla fiancata destra, avendo essa
strisciato contro il muro che delimita il margine destro della carreggiata;
-
che
la larghezza della carreggiata è inferiore alla somma delle larghezze dei
veicoli protagonisti del sinistro.
- Date
queste premesse, la perizia privata dell’ing. __________ (doc. N) non è di particolare
aiuto nell’accertamento della dinamica dell’incidente per il fatto che essa,
fondata comunque in massima parte su mere ipotesi, parte dall’errata premessa secondo
cui il sinistro sarebbe un “tamponamento classico” (doc. N, pag. 1), ovvero -secondo
l’ordinaria accezione del termine- quel tipo di incidente in cui la parte anteriore
del veicolo proveniente da tergo collide con la parte posteriore di quello che
lo precede.
Non
a caso la perizia non si confronta seriamente con i danni subiti dai veicoli
coinvolti.
- La
sintetica perizia allestita per conto della __________ (doc. O) non è di
maggiore utilità, dato che anch’essa è basata in buona parte su ipotesi
relative alla velocità del veicolo __________, ed è tesa a dimostrare l’evitabilità
del sinistro, con il che esso sarebbe dovuto alla ritardata reazione del conducente
attore.
La
perizia, nella sua brevità non spiega tuttavia quali sono gli elementi
oggettivi posti in concreto a base delle affermazioni fatte, né come siano
stati calcolati i valori indicati, così che la stessa deve in definitiva essere
accettata o rifiutata in toto, non essendo nemmeno dati gli estremi per una
valutazione critica delle sue risultanze.
- Nemmeno
la perizia giudiziaria ha consentito l’accertamento di tutti gli aspetti della
dinamica dell’incidente in questione.
Secondo
il perito, la mancanza di tracce non ha consentito di ricostruire la manovra
del veicolo condotto dall’attore __________ prima dell’urto (perizia, punto
4.4, pag. 6), del quale non è di conseguenza stato possibile accertare la
velocità iniziale, tanto che il perito si è dovuto limitare alla formulazione
di mere ipotesi.
Proprio
dall’enorme differenza tra le velocità ipotizzate (41,5 km/h oppure 68 km/h,
perizia, pag. 20), e quindi ritenute verosimili, si deduce che lo stesso perito
non ha alcuna certezza circa la velocità del veicolo condotto dal __________.
Parimenti,
il perito non ha potuto stabilire con certezza (“in modo inequivocabile”) la
dinamica dell’urto tra i due veicoli (perizia, pag. 14), e di conseguenza
nemmeno il punto in cui le vetture sono entrate in collisione (perizia, pag.
16).
- Oltre
a non aver saputo rispondere in modo definitivo a parte dei quesiti posti -il
che non è ancora motivo di critica al perito, ma può essere conseguenza della
scarsità di elementi oggettivi-, si riscontra un’importante incongruenza tra
gli accertamenti di fatto eseguiti dal perito giudiziario e le risultanze del
sopralluogo.
L’incongruenza
riguarda il punto in cui il veicolo condotto dal __________ ha iniziato a
lasciare tracce sul muro posto sulla destra della carreggiata, punto che
secondo il perito si situerebbe a 7 metri dal termine del posteggio occupato
dal __________ (complemento di perizia, pag. 3), mentre dal verbale del sopralluogo
esso risulta situarsi a solo un metro/un metro e mezzo dopo il posteggio in
questione.
Il
perito in nessun punto dei propri referti afferma di avere effettuato un
sopralluogo e di avere preso conoscenza in prima persona delle tracce lasciate
dalla Mercedes sul muro di via __________ (il che del resto è comprensibile se
si pensa che la perizia è dell’aprile 1994, a quasi due anni di distanza
dall’incidente), sostenendo invece di avere basato il proprio referto
unicamente sugli atti messi a sua disposizione (perizia, pag. 2).
La
risultanza del sopralluogo è per contro frutto dell’osser-vazione diretta
effettuata dal Pretore e dai patrocinatori delle parti.
Trattandosi
con ogni evidenza di una discrepanza su un elemento di fatto constatabile con
una semplice misurazione, ma senza alcuna necessità di possedere le specialistiche
nozioni dell’uomo dell’arte, si deve necessariamente concludere per la fedefacenza
dell’accertamento diretto del primo giudice, che è perciò prevalente nei
confronti di quello verosimilmente indiretto del perito.
- L’errore
del perito sul punto in cui la Mercedes ha urtato il muro determina anche
l’errore sul presumibile punto in cui le vetture sarebbero entrate in
collisione, essendo il primo a mente del perito corrispondente al secondo
(complemento alla perizia, pag. 4, risposta 2).
Da
tali errori deriva pure la totale inutilità delle ipotesi peritali, in quanto
fondate su premesse erronee.
Ne
consegue che lo svolgimento del sinistro non è stato quello ipotizzato dal
perito, peraltro difficilmente compatibile con l’ordinario andamento delle cose
alla luce della natura della strada e dei danni riportati dai veicoli.
Nell’esame
della pretesa dedotta in causa si deve perciò ammettere, così come rettamente
ritenuto dal Pretore, che l’incidente è avvenuto nelle immediate vicinanze del
posteggio occupato dal __________.
- Secondo
l’art. 36 cpv. 4 LCS il conducente che si appresta a entrare nella circolazione,
a voltare il veicolo, o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri
utenti della strada, i quali hanno la precedenza
Egli
deve dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni dalle quali potrebbe
sopraggiungere un veicolo prioritario, e non deve venire meno a questa
accresciuta attenzione nemmeno durante l’esecuzione della manovra di immissione
(DTF 85 IV 146).
Prima
di iniziare la sua manovra egli deve valutare la distanza alla quale si trova
il veicolo prioritario e la velocità alla quale esso si avvicina (DTF 84
IV 111), ritenuto che egli non è però tenuto ad attendersi l’arrivo di un
veicolo procedente a velocità manifestamente eccessiva rispetto a quella consentita
(Jdt. 1976, pag. 428, n. 37; 1974, pag. 427, n. 52; Rep. 1985,
pag. 393; II CCA 16 luglio 1993 in re P./B. e W.).
Se
dei veicoli prioritari si stanno avvicinando, il non prioritario deve attendere
il loro passaggio (DTF 105 IV 341) per non costringerli all’esecuzione
di pericolose manovre quali una brusca frenata o un repentino cambio di
direzione (DTF 99 IV 173; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, 2. edizione, n. 3.4.1 e 3.4.2 ad art. 36 LCS).
In
conseguenza di dette regole, e secondo il principio della fiducia dedotto dall’art.
26 LCS, chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della
medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti
lascino presagire l’inosservanza di tale diritto (DTF 104 IV 30 consid.
3 e riferimenti, 106 IV 393 consid. 1, 107 IV 45 consid. 2; Rep. 1985,
pag. 27 e segg.; II CCA 22 aprile 1993 in re G./H. e I; CCRP 19
febbraio 1992 in re S.F.; Bussy/Rusconi, opera citata, n. 3.5.4 ad art.
36 LCS). Riservato tale caso, egli non è perciò tenuto ad adottare misure
particolari (DTF 118 IV 281, 96 IV 132, II CCA 9 aprile 1993 in
re M. e R. SA/M. e Z.).
Benché
quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma
ancora di più la sicurezza della circolazione impongono un certo rigore
nell’ammettere deroghe alle regole sulla precedenza.
La
giurisprudenza tende pertanto ad interpretarle strettamente e a non
sottovalutarle (DTF 93 IV 32, 91 IV 10; Bussy/Rusconi, opera
citata, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).
- Vista
la dinamica dell’incidente, ricondotto ad una collisione all’uscita di un parcheggio,
quale possibile colpa del conducente convenuto è ipotizzabile la violazione del
diritto di precedenza del prioritario __________ ai sensi dei principi enunciati
nel precedente considerando.
In
una simile situazione, il giudizio sul comportamento del conducente non
prioritario dipende eminentemente dalla distanza alla quale si trovava il
veicolo prioritario allorché il non prioritario ha deciso di iniziare la
manovra di immissione, e dalla velocità tenuta dal prioritario.
In
altre parole, se il non prioritario inizia la sua manovra allorché il
prioritario si trova già in prossimità del punto di immissione, egli lede
manifestamente il di lui diritto di precedenza ed è colpevole per l’incidente
che ne deriva.
Se
invece la manovra viene iniziata ad una distanza adeguata alla situazione di un
prioritario che circoli correttamente, e viene eseguita nei dovuti modi, non vi
sarà per principio una violazione del diritto di precedenza, e l’eventuale
incidente sarà piuttosto ascrivibile ad un’inadeguata reazione del prioritario
o ad una sua velocità ampiamente eccessiva, in misura che il non prioritario
non era tenuto ad aspettarsi (DTF 120 IV 282).
- Il
convenuto ha in effetti rimproverato al conducente __________ di aver circolato
a velocità superiore a quella consentita o comunque inadeguata alle
circostanze.
Questi
ha per sua parte dichiarato di aver circolato ad una velocità “regolare” (interrogatorio
del 3 giugno 1992 nel rapporto di polizia doc. A), dovendosi con ciò intendere
una velocità “adeguata”, o nella per lui peggiore delle ipotesi la velocità massima
consentita di 50 km/h.
Nessun
elemento oggettivo in atti, come ad esempio le tracce di frenata del suo veicolo
(inesistenti), o l’entità dei danni ai veicoli, contraddice questa
affermazione, e neppure le ipotesi del perito giudiziario la escludono, così
che si deve ammettere che l’attore non circolava a velocità eccessiva o anche
solo inadeguata alle circostanze.
- L’altra
incognita di questa causa, dalla quale dipende il giudizio sul comportamento
delle parti, è costituita dalla distanza alla quale si trovava il prioritario
al momento in cui il non prioritario ha deciso di effettuare la manovra di
immissione e dalla distanza (che non è necessariamente identica) alla quale è
stato riconoscibile per il prioritario che convenuto __________ aveva iniziato
la manovra di immissione.
L’attore
ha affermato a caldo che “improvvisamente mi trovai la strada sbarrata dalla
controparte” e che “la sua distanza da me era troppo limitata per evitare
l’impatto” (interrogatorio del 3 giugno 1992 nel rapporto di polizia doc. A),
tesi sostanzialmente ribadita nel corso della causa (cfr. risposta 1
all’interrogatorio formale).
Il
convenuto ha per sua parte sostenuto che il suo tratto di visibilità (di 43 m)
era libero allorché ha iniziato la manovra.
L’insanabile
contraddizione tra le opposte tesi deve essere risolta a sfavore della parte
gravata dall’onere della prova, ovvero della parte attrice.
In
assenza di testimoni, o di altre emergenze oggettive probanti, sulla distanza
del prioritario al momento dell’inizio della manovra di immissione, non può
essere senz’altro condivisa la soluzione adottata dal Pretore secondo cui il
prioritario sarebbe responsabile dell’incidente.
Benché
vi siano indizi che lascerebbero pensare ad un’intempestiva manovra di
immissione del __________, tale da ostacolare il prioritario __________
(assenza di tracce di frenata del prioritario, impossibilità assoluta di un
tentativo di sorpasso da parte sua a causa della larghezza insufficiente della
strada, sua manovra di sterzata contro il muro dettata dall’impulso di evitare
la collisione), indizi da ammettere più che altro in base al normale andamento
delle cose e all’istinto di conservazione, tali indizi non sono sufficienti a
fondare il pieno convincimento del giudice.
Questo
perché agli indizi favorevoli alla tesi attorea se ne contrappongono altri che
danno invece credito alle tesi opposte: dalla posizione finale dei veicoli
lontana dal posteggio del __________, dal fatto che la prima vettura
parcheggiata dopo quella del convenuto non è stata danneggiata (come invece sarebbe
di certo avvenuto se la collisione avesse avuto luogo all’inizio della manovra
di immissione), dagli stessi danni sulla vettura del __________ -che iniziano
nella parte posteriore della sua fiancata- si potrebbe parimenti dedurre che al
momento dell’impatto la manovra del non prioritario era pressoché terminata, e
che perciò l’incidente è in parte o del tutto riconducibile alla velocità
eccessiva o alla tardiva reazione del prioritario, anche se l’impatto è di
certo avvenuto a velocità moderata.
Se
ne deve concludere che la contrapposizione degli indizi non permette il
verificarsi quella situazione di completa concordanza degli elementi indiziari,
tale da far ritenere provata una determinata circostanza anche in assenza della
prova certa (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7).
Ne
consegue che allo stesso modo in cui il non prioritario __________ nella causa
da lui intentata non ha saputo dimostrare la colpa del prioritario __________ (IICCA
di data odierna in re __________ /__________ e __________), nemmeno il prioritario
__________ ha saputo fornire la prova certa ex art. 61 cpv. 2 LCS della colpa
del non prioritario __________, con il che la petizione deve essere respinta.
L’appello
è di conseguenza accolto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
11 ottobre 1995 di __________ e __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
“1. La
petizione è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’100.-- e le spese so- no a carico degli attori in
solido, i quali rifonde- ranno ai convenuti complessivi fr.
1’500.-per ri- petibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 680.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 700.--
già
anticipati dagli appellanti, sono a carico degli attori in solido, i quali,
sempre in solido, rifonderanno ai convenuti complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili
di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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