AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.256
Data decisione, Autorità:
28.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00256
Lugano
28 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 10'705 della
Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 22 settembre 1986
da
__________ e per esso, deceduto, dalla
Comunione
ereditaria fu __________, composta
da
tutti
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 41’359.70 oltre interessi e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Bellinzona (azione estimatoria
e di risarcimento del danno);
domande integralmente avversate dal convenuto, il
quale con risposta 8 novembre 1986 ha chiesto la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 2’476.45 oltre
interessi;
domanda riconvenzionale a cui l’attore si è opposto;
sulle quali il Pretore con sentenza 25 agosto 1995 si
è così pronunciato:
- In parziale accoglimento della petizione l’ing.
__________ in __________ è condannato a versare alla Comunione ereditaria fu
__________ in __________ la somma di fr. 41’305.70 oltre interessi al 5% dal 12
marzo 1986.
1.1 È rigettata in via definitiva l’opposizione al
precetto esecutivo __________dell’UEF di Bellinzona limitatamente all’importo
di fr. 41’305.70 oltre interessi al 5% dal 12 marzo 1986 e spese esecutive.
1.2 La tassa di giustizia di fr. 1’400.- e le spese di fr.
12’250.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico del convenuto che
rifonderà all’attore la somma di fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.
- L’azione
riconvenzionale è respinta.
2.1 La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr.
50.- sono totalmente a carico dell’attore riconvenzionale, che rifonderà a
controparte fr. 350.- di ripetibili.
Appellante il convenuto ed attore riconvenzionale con
atto denominato “ricorso per cassazione” del 19 settembre 1995 con cui in
riforma del querelato giudizio ha postulato la reiezione della petizione,
l’accoglimento della domanda riconvenzionale, nonché alternativamente la nomina
di un altro giudice o l’allestimento di una controperizia da parte di una
persona competente scelta dalle parti di comune accordo; il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto in fatto
che il Consorzio
depurazione delle acque per il Comune di __________, __________, __________ e
__________ ha stipulato con __________ un contratto in virtù del quale
quest’ultimo si assumeva l’esecuzione di due tubazioni, una per le acque luride
e l’altra per l’acqua potabile, da sospendere sotto la nuova passerella sulla
__________ in territorio di __________;
che le tubazioni sono
state eseguite con tubi in vetroresina isolati termicamente, che __________ ha
acquistato, con il materiale accessorio per il montaggio, presso l’ing.
__________;
che il collaudo delle
tubazioni posate ha permesso di constatare delle perdite in entrambe le
condotte;
che il difetto è stato
subito segnalato al venditore, tanto è vero che in seguito le parti tenevano
con la direzione lavori alcune riunioni e sopralluoghi dove veniva concordata
la sostituzione delle guarnizioni usate;
che il rimontaggio della
tubazione, dopo la sostituzione delle guarnizioni, ha richiesto l’impiego di
nuovi bulloni, poiché quelli rimossi, pure forniti dal venditore, non erano più
utilizzabili;
che la sostituzione delle
guarnizioni non ha però eliminato le perdite dalla condotta delle acque luride;
che il venditore ha
tuttavia negato, declinando ogni responsabilità, che la causa fosse da
attribuire a difetti del materiale fornito, rifiutando di conseguenza di
assumersi le spese di riparazione delle tubazioni;
che, con la petizione
__________ ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’359.70
oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al
PE n. __________dell’UEF di Bellinzona;
che la somma richiesta in
causa era così composta: spese della riparazione versate a una terza ditta (fr.
12’356.35), prestazioni supplementari della ditta __________ (fr. 15’508.-),
spese per la perizia a futura memoria (fr. 2’400.10) e prestazioni
supplementari della direzione lavori (fr. 11’095.25);
che con risposta 8
novembre 1986 l’ing. __________ ha contestato ogni sua responsabilità in relazione
alle perdite delle condotte, a suo parere non riconducibili a difetti del
materiale fornito, bensì a cause imputabili a controparte;
che con domanda riconvenzionale
egli, a sua volta, ha postulato la condanna dell’attore al pagamento della
somma relativa alla seconda fornitura di bulloni (fr. 2’476.45 oltre
interessi), asserendo che la loro rottura durante lo smontaggio delle tubazioni
fosse imputabile all’attore stesso, il quale avrebbe omesso di pulirli e di
lubrificarli prima della loro posa;
che con sentenza 25 agosto
1995 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 41’305.70 oltre
interessi ed ha respinto la domanda riconvenzionale;
che il giudice di prime
cure, per quanto riguarda l’azione principale, ha in sostanza ritenuto il
convenuto responsabile per i difetti riscontrati nel materiale venduto e per il
danno che ne è conseguito;
che la domanda riconvenzionale
è stata per contro respinta, in quanto da un lato non era stato dimostrato che
tra le parti si fosse perfezionato un contratto misto d’appalto e di
compravendita a titolo oneroso relativo alla seconda fornitura di bulloni e
dall’altro che la sostituzione dei bulloni stessi si era resa necessaria per il
loro grippaggio, che però non si lasciava ricondurre alla loro mancata
lubrificazione al momento della posa, operazione per altro non necessaria ed
anzi controproducente;
che con allegato 19
settembre 1995 denominato “ricorso per cassazione” il convenuto ed attore riconvenzionale
ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, accogliere la domanda riconvenzionale, nonché alternativamente di
nominare un altro giudice o di allestire una controperizia da parte di una
persona competente scelta dalle parti di comune accordo; il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che l’appellante contesta
in particolare il punto 8c a pagina 12 e il punto 11 a pagina 15 della sentenza
25 agosto 1995;
che in pratica egli
contesta l’assunto pretorile in merito alla perizia giudiziaria, secondo cui
“le personali osservazioni di data 14.2.1995 dell’ing. __________ sono
allegazioni di parte. Il convenuto non ha fatto uso della facoltà di chiedere
delucidazioni o completazioni del referto peritale” (punto 8c);
che, a suo dire, con
queste affermazioni si calpesterebbero i suoi diritti, trattandosi di una
valutazione manifestamente infondata: egli in realtà avrebbe contestato le
seconde prove fatte dal perito al momento in cui le stesse venivano eseguite,
per cui non riteneva di dover chiedere altre delucidazioni;
che egli successivamente
ha pure contestato la sentenza pretorile, laddove si diceva che non era
necessario lubrificare i bulloni prima della loro posa, ritenendo tale assunto
assurdo, erroneo e tale da mettere in ridicolo tutta la metalmeccanica (punto
11);
che, sempre a suo dire,
ciò era chiaramente smentito dalle direttive “__________che egli ha allegato
all’atto di appello e che conterrebbero altri dati importanti in merito al
montaggio delle flange e dei bulloni in resine poliesteri;
che, inoltre, il
dibattimento finale non sarebbe avvenuto;
che, infine, il giudice di
prime cure sarebbe stato chiaramente prevenuto nei suoi confronti;
considerato in diritto
che l’atto ricorsuale
formulato quale “ricorso per cassazione” non è nullo e va trattato come appello
se questa è la forma corretta ed ammissibile dell’impugnativa (IICCA 2
febbraio 1993 in re M./R. e llcc., 22 luglio 1993 in re F./T. SA; Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 8 ad art. 309);
che giusta l’art. 309 cpv.
2 lett. f) CPC l’appello, pena la nullità (cpv. 5), deve contenere i motivi di
fatto e di diritto sui quali si fonda ed in particolare precisare perché il
giudizio di primo grado sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 20
ad art. 309);
che l’atto di appello in
questione si limita per contro in buona parte a contestare dei punti marginali
del primo giudizio e non indica le conseguenze che un’eventuale loro modifica
potrebbe comportare sulla sentenza impugnata, per cui lo stesso appare al limite
del ricevibile;
che, indipendentemente
dalle sue carenze formali, l’appello deve comunque essere respinto nel merito;
che, quo alla decisione
sulla petizione, il giudizio pretorile è stato contestato unicamente per il
fatto che il primo giudice avrebbe senz’altro posto alla base della sentenza le
risultanze della perizia giudiziaria, asserendo che lo scritto 14.2.1995 del
convenuto sarebbe un’allegazione di parte, mentre lo stesso convenuto non
avrebbe fatto uso della facoltà di chiedere una delucidazione o un
completamento del referto peritale;
che la censura, nella
misura in cui non accenna a quali siano gli argomenti disattesi dal primo
giudice, è irricevibile, non essendo possibile a questa Camera stabilire se,
per quale motivo ed eventualmente in che misura, di tali argomenti si sia o
meno tenuto conto nel querelato giudizio;
che l’assunto pretorile è
in ogni caso corretto e senz’altro condividibile;
che infatti con ordinanza
30 gennaio 1995 il giudice aveva assegnato alle parti un termine di 15 giorni
per chiedere la completazione o la delucidazione della perizia;
che il convenuto con lo
scritto 14 febbraio 1995 si era limitato a contestare le risultanze peritali,
ma non aveva chiesto né la delucidazione né il complemento del referto;
che le osservazioni di cui
a quello scritto, nella misura in cui non hanno trovato riscontro negli atti di
causa, non potevano né possono evidentemente essere tenute in considerazione ed
assumono chiaramente il solo carattere di un’allegazione di parte;
che il convenuto, se
avesse voluto che alle sue contestazioni fosse data risposta, avrebbe dovuto
chiedere la completazione o la delucidazione della perizia e in quella sede
formulare delle domande in tal senso;
che, avendo agito in tal
modo, egli ha fatto sì che non potesse essere provata la veridicità o meno
delle sue contestazioni, di modo che il giudice, a ragione, nell’ambito del suo
potere di apprezzamento non ha potuto far altro che ritenere fondate le
risultanze peritali;
che il giudizio quo alla
petizione non è contestato dall’appellante per altri motivi e di conseguenza
può tranquillamente essere confermato;
che, per quanto riguarda
la domanda riconvenzionale, l’appellante ha contestato unicamente il fatto che
il Pretore abbia ammesso che i bulloni non dovevano essere lubrificati;
che tuttavia questo
argomento non era l’unico motivo per cui il giudice aveva deciso la reiezione
della domanda riconvenzionale, di modo che la sentenza di primo grado può già
essere confermata per il fatto che non è stato contestato l’altro argomento
secondo cui non era dimostrato che tra le parti si fosse perfezionato un
contratto misto d’appalto e di compravendita a titolo oneroso relativo alla
seconda fornitura di bulloni;
che la procedura di appello
si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice
senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 5 ad art. 321);
che di conseguenza in sede
di appello è in particolare esclusa la facoltà di addurre nuove prove (art. 321
cpv. 1 lett. b) CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 7 ad art. 321);
che la brochure
“__________ ” prodotta dall’appellante con il ricorso non fa parte dei
documenti di causa che le parti hanno versato agli atti con i loro allegati
preliminari;
che non risulta neppure
che la stessa sia stata richiamata o che di essa sia stata chiesta ed ottenuta
l’edizione;
che di conseguenza si
tratta di un documento prodotto per la prima volta, e quindi irritualmente, con
l’appello, per cui lo stesso deve senz’altro essere estromesso dall’incarto;
che, invero, tale
documento risulta già essere stato prodotto dal convenuto in margine ad uno
scritto 13.9.1989 con cui egli contestava un precedente referto peritale;
che tuttavia la produzione
di quel documento, a quel momento ed al di fuori delle modalità previste dal
codice di rito, era da considerarsi irrita e non avvenuta;
che l’appellante, non
potendo validamente far capo a quel documento, non ha potuto provare che il
referto peritale, che precisava la necessità o meno di lubrificare i bulloni
prima della loro posa, fosse errato;
che in ogni caso il perito
aveva chiaramente indicato di essere a conoscenza di questa brochure (perizia
15 maggio 1990 p. 8 e perizia 25 gennaio 1995 p. 21);
che quest’ultimo ha
tuttavia chiaramente concluso che una lubrificazione dei bulloni sarebbe stata
superflua ed avrebbe solo aumentato il pericolo di una eccessiva tesatura dei
bulloni, data la loro maggiorata scorrevolezza (perizia 25 gennaio 1995 p. 26);
che infatti, sempre a suo
dire, il grippaggio e la conseguente necessità di tagliare i bulloni
nell’operazione di smontaggio era senz’altro dovuta a difetti ai bulloni stessi
e non al problema circa la loro mancata lubrificazione: “ciò non è dovuto ad un
difetto intrinseco dei bulloni forniti dalla ditta __________, ma è causata da
residui metallici che si staccano dal bullone o dal dado stesso a seguito di
piccole ammaccature della madre vite che causano delle abrasioni durante il serraggio,
i cui piccoli residui di metallo originano, a loro volta il grippaggio dei dadi
al momento in cui si devono riaprire ... L’eventuale apporto di olio in questi
casi non fa altro che facilitare il grippaggio” (perizia 25 gennaio 1995 p.
26);
che il grippaggio non è
quindi dovuto ad errori di montaggio da parte dell’attore (perizia 25 gennaio
1995 p. 27);
che, non essendo la
mancata lubrificazione causale per il grippaggio, l’eccezione sollevata con
l’appello appare oltretutto completamente ininfluente;
che il fatto che la
brochure contenga pure altri dati importanti per il montaggio di flange e
bulloni in resine poliesteri è pure irrilevante;
che, infatti, già si è
detto che la sua produzione a questo stadio della lite è irrita e d’altro
canto non è stato chiaramente indicato quali siano le indicazioni importanti e
la loro eventuale rilevanza per il giudizio di merito;
che anche le altre censure
sollevate con l’appello, di carattere generale, sono infondate;
che infatti,
contrariamente all’assunto dell’appellante, non è vero che non vi sia stato
alcun dibattimento finale: lo stesso è regolarmente avvenuto, presente lo
stesso appellante -che tra l’altro ha pure firmato il relativo verbale- il 13
giugno 1995;
che in merito alla
presunta parzialità del primo giudice, la stessa non è stata minimamente
provata e quindi non sussiste;
che, per costante
giurisprudenza, la circostanza per cui il giudice abbia formulato nei confronti
di una parte espressioni vivacemente critiche non basta per ammettere un caso
di parzialità, che potrebbe dar luogo alla sua ricusazione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 16 ad art. 27);
che in ogni caso l’istanza
di ricusazione non potrebbe comportare la riforma del primo giudizio nel senso
voluto dall’appellante, atteso come il giudizio su tale questione non possa
inficiare gli atti già eseguiti, ma avrebbe effetto solo per il futuro (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 7 ad art. 27);
che l’appello deve
pertanto essere respinto già in applicazione dell’art. 313bis CPC, senza che vi
sia la necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che la tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19
settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 390.-
b)
spese fr. 10.-
Totale fr.
400.-
sono a carico
dell’appellante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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