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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.232
Data decisione, Autorità:
09.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00232
Lugano
9 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa appellabile inc. n.
4670 della Pretura di Locarno-Città,
promossa con petizione 11 luglio 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’attore
ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 33’250.-- oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 4 luglio 1995 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello dell’8 settembre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 12 ottobre 1995 chiede la conferma del
giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
in data 26 novembre 1993 ha sottoscritto un modulo della convenuta che
prevedeva la consegna di 7 tappeti contro il prezzo di complessivi fr.
43’250.-- (doc. B).
Sul
medesimo documento il 9 febbraio 1994 è stata fatta menzione dell’avvenuto
pagamento di un acconto di fr. 10’000.--.
B. In
base a detto documento la convenuta ha ottenuto con sentenza 30 giugno 1994 del
Pretore di Locarno-Città il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al
precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attore fino a concorrenza di fr.
33’250.-- oltre interessi.
C. Con
la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza
di qualsivoglia suo debito nei confronti della convenuta.
Le
parti avrebbero unicamente discusso il possibile acquisto dei 7 tappeti, e
sarebbe stata perciò pattuita la consegna “a scelta” degli stessi, senza che
però esistesse un definitivo contratto di acquisto.
Era
in particolare noto alla convenuta che l’attore non disponeva dell’intero
prezzo in questione, così che il fatto che essa ha nondimeno consegnato all’attore
tutti i tappeti significherebbe che essa gli ha concesso un credito per
l’importo di cui trattasi, da pagare secondo accordi da stabilire.
Le
parti avrebbero così concluso un contratto di vendita a rate, nullo in
conseguenza del mancato rispetto delle imperative norme di cui agli art. 226 e
segg. CO.
D. Nella
risposta del 25 ottobre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione,
sostenendo che l’attore avrebbe definitivamente acquistato ex art. 184 e segg.
CO i 7 tappeti in questione.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che le parti abbiano inteso
stipulare un contratto di compravendita ai sensi degli art. 184 e segg. CO e ha
perciò respinto la petizione.
Non
sarebbe infatti ammissibile la tesi della vendita rateale, risultando che la
convenuta avrebbe semplicemente concesso una dilazione sul termine di pagamento
del prezzo posteriormente alla conclusione del contratto, e non accordato sin
dall’inizio una rateizzazione del prezzo pattuito.
F. Con
tempestivo gravame datato 8 settembre 1995 l’attore ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto l’avvenuto acquisto dei 7 tappeti, ritenuto che
gli stessi sarebbero in realtà stati “consegnati a scelta”, senza che gli
elementi essenziali del contratto di compravendita avessero mai ad esplicitarsi
in assenza della scelta dell’attore, successivamente effettuata nel senso di
decidere l’acquisto di 3 dei 7 tappeti, così come risulterebbe dai doc. C e C1.
Non
esisterebbe inoltre credito alcuno per la convenuta anche se si giungesse ad
affermare che le parti hanno concluso un contratto di vendita rateale o un
contratto di vendita con esame presso il compratore.
G. Delle
osservazioni 12 ottobre 1995 della convenuta, nelle quali essa chiede la
conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’attore,
in sostanza, incentra il proprio gravame sulla circostanza secondo cui i
tappeti sarebbero da lui stati ricevuti “a scelta”, sottintendendo così
l’inesistenza di un accordo definitivo al loro acquisto.
Ciò
è senz’altro vero, limitatamente ai 5 tappeti consegnati in un primo tempo
all’attore, in quanto la circostanza risulta sia dal doc. B che dalla
deposizione del teste __________, che ha effettuato la trattativa contrattuale
per conto della ditta convenuta.
- L’attore
-affermando apoditticamente il contrario (appello, punti 2 e 3; pag. 3 e 4)-
disattende però di avere effettuato la scelta in questione entro pochi giorni
dalla consegna dei primi 5 tappeti, comunicando alla convenuta che li avrebbe
tenuti tutti, unitamente ad altri due scelti in quella occasione, a condizione
che la convenuta gli facesse un buon prezzo (cfr. deposizione __________).
Questa
condizione si è certamente verificata -lo stesso attore non ha mai affermato il
contrario né ha in altro modo contestato il prezzo pattuito- stante la
concessione di uno sconto pari a circa il 22,5% del prezzo esposto, sconto
calcolato sul costo di tutti i 7 tappeti, così come riportato sul doc. B, ed in
perfetta consonanza con la versione dei fatti resa dal teste, di modo che
merita piena conferma la tesi del Pretore secondo cui tra le parti si sarebbe
perfezionato un vincolante contratto di compravendita ex art. 184 e segg. CO
per i 7 tappeti al prezzo globale di fr. 43’250.--.
Del
resto, lo stesso allegato di petizione dava per acquisita la questione della
“scelta” nel medesimo senso secondo cui l’attore aveva inteso scegliere tutti
i tappeti, sostenendo però in quella sede la tesi secondo cui il contratto
relativo ai 7 tappeti sarebbe stato nullo in quanto vendita rateale ex art. 226
e segg. CO, tesi peraltro giustamente non seguita dal Pretore e non riproposta
dall’attore con l’appello (cfr. punto 5, pag. 7).
Né
può essere ignorato che oggi ancora l'attore che -per una ragione o per
l'altra- non ha reso nessuno dei tappeti litigiosi, non dice per quali di essi
dovesse valere il versamento dell'"acconto" di fr. 10.000.--.
- Né
merita infine particolare disamina la questione a sapere se si sia o meno in
presenza di un contratto di vendita a prova o ad esame (art. 223 CO), come
sembra suggerire l’appellante in conclusione di gravame, non avendo siffatta
eventualità alcuna valenza pratica, dovendosi ammettere in ogni caso l’avvenuta
scelta (e con essa l’approvazione) da parte dell’acquirente.
Non
può che conseguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
8 settembre 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 850.--
b) spese fr.
50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore
rifonderà alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello .
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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