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Numero d'incarto:
12.1995.222
Data decisione, Autorità:
15.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00222
Rinvio TF
Lugano
15 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'982 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 7 agosto 1992 da
rappr.
dallo studio legale __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
rappr.
dall'avv. __________
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr.
35’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;
E ora sull’eccezione
di prescrizione sollevata dai convenuti e accolta dal Pretore con sentenza 8
giugno 1994;
Giudizio
impugnato dall’attore, che con atto di appello del 27 giugno 1994 ne ha chiesto
la riforma nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione;
Gravame che questa
Camera ha respinto con sentenza 9 novembre 1994;
Decisione
che l’attore ha impugnato con ricorso per riforma avanti al Tribunale federale,
il quale l’ha parzialmente accolto, annullando la sentenza di questa Camera e
rinviandole la causa per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1982 l’attore ha proceduto al risanamento dell’immobile di sua proprietà sito
in via __________ a __________.
Le
opere da falegname sono state appaltate alla __________, mentre quelle da
pittore sono state appaltate alla __________.
B. Le
gelosie sono state oggetto di riparazioni gratuite nel corso del 1986.
ha riparato l’opera da lei eseguita, mentre il ritinteggio delle gelosie è
stato affidato a __________, il quale è stato remunerato da __________.
C. Con
petizione del 23 marzo 1990 l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in
solido al pagamento di fr. 35’000.-- oltre interessi.
Questo
perché nel 1991 sarebbe stato necessario sostituire tutte le gelosie, costruite
-oltretutto in maniera errata- con legname di pessima qualità dalla
__________, mal verniciate dalla __________ e mal riverniciate da __________
nel 1986.
D. Nei
rispettivi memoriali responsivi tutti i convenuti hanno eccepito in via
preliminare l’intervenuta prescrizione delle pretese attoree alla luce delle
norme che regolano il contratto di appalto.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che le gelosie siano parti
costitutive dell’immobile e che perciò in caso di loro difetti si giustifichi
l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 371
cpv. 2 CO.
Il
medesimo termine sarebbe applicabile ai lavori effettuati nel 1986, essendosi
trattato di veri e propri lavori di ricostruzione e non di semplice
manutenzione.
Tuttavia,
dovendosi ammettere la decorrenza del termine di prescrizione dal momento della
consegna dell’opera, nel caso di specie il termine di 5 anni si sarebbe già
compiuto, dato che la fattura emessa da __________ -posteriore all’ultimazione
dei lavori- recherebbe la data del 7 marzo 1986 e il primo atto interruttivo
della prescrizione, ovvero la notifica dei precetti esecutivi ai convenuti,
sarebbe avvenuto il 7 e il 19 marzo 1991.
Oltre
a ciò l’azione sarebbe da ritenere perenta, atteso che il committente avrebbe
notificato i difetti delle gelosie riparate nel 1986 solo nel 1990, molto dopo
l’apparizione dei primi segni di deterioramento.
Da
ciò la reiezione della petizione.
F. Questa
Camera ha anch’essa ritenuto che le opere eseguite nel 1982 costituissero
costruzione immobiliare ai sensi dell’art. 371 cpv. 2 CO, ma ha negato siffatta
qualifica ai lavori di riparazione eseguiti nel 1986, ed ha di conseguenza
ritenuto che il termine annuale di prescrizione di cui ai combinati art. 371
cpv. 1 e 210 CO si sarebbe compiuto già nel corso del 1987.
G. Il
Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso per riforma
dell’attore, ha stabilito che i ritocchi, le finiture o le correzioni di
costruzioni immobiliari effettuati prima della scadenza del termine di
prescrizione devono essere considerati come facenti parte delle costruzioni,
con il che un nuovo termine di cinque anni si applica a tali lavori, e questo
già solo per l’effetto interruttivo della prescrizione che tali lavori hanno.
Non
potendosi stabilire in base alla sentenza cantonale se le opere eseguite nel
1986 costituivano ritocchi e correzioni di quelli del 1982, la causa è stata
rinviata alla corte cantonale per un nuovo giudizio dopo l’effettuazione dei
necessari accertamenti.
Considerato
in diritto:
- Con
riferimento al giudizio di rinvio, occorre come prima cosa accertare che le
opere eseguite nel 1986 hanno effettivamente costituito il tentativo di
correggere ed eliminare i difetti dell’opera fornita nel 1982.
La
circostanza, asserita dall’attore con la petizione, è infatti stata
pacificamente ammessa da tutte le parti convenute (risposta di __________, pag.
5; risposta di __________, pag. 4; risposta di __________, pag. 6 e 7), e
confermata dai testimoni __________, __________ e __________.
Di
conseguenza, a seguito della qualifica di costruzione immobiliare ex art. 371
cpv. 2 CO delle opere eseguite nel 1982, a partire dall’effettuazione di dette
riparazioni ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di 5 anni
(giudizio di rinvio, consid. 3c).
- La
parte che solleva l’eccezione di prescrizione sopporta l’onere della prova per
il verificarsi delle condizioni di fatto poste a fondamento dell’eccezione
medesima (art. 8 CC; II CCA 17 dicembre 1993 in re B. e llcc./B. e
llcc.; Kummer, Berner Kommentar, n. 165 ad art. 8 CC).
In
concreto sono perciò i convenuti a dover dimostrare l’intervenuta prescrizione
della pretesa dell’attore.
- Per
stabilire se la prescrizione si sia compiuta, è necessario accertare con
esattezza il momento in cui essa ha iniziato a decorrere, ovvero il momento
della consegna dell’opera terminata (art. 371 cpv. 2 CO; Gauch, Der
Werkvertrag, 3. edizione, n. 1597 e segg.).
L’attore,
richiamando le deposizioni testimoniali, afferma che le riparazioni sarebbero
state eseguite nella primavera del 1986, ovvero non prima del 20 marzo 1986
(conclusioni, pag. 3).
I
convenuti, per loro parte, sostengono che le stesse sarebbero state eseguite in
una data precedente, stante la fattura di __________ per le opere di sua
competenza datata 7 marzo 1986 (doc. I).
-
Si
può concordare con il Pretore -che peraltro addebita a torto all’attore la
mancata dimostrazione del fatto che i lavori di risistemazione delle gelosie
sarebbero proseguiti oltre l’inizio del marzo 1986 (sentenza, pag. 9)- sul
fatto che la fattura del convenuto __________, che reca una data ben precisa (7
marzo 1986) è sul tema maggiormente attendibile rispetto alle vaghe deposizioni
dei testi, che hanno genericamente riferito della “primavera” di un non
precisato numero di anni prima, potendosi con ciò intendere in forma generica
anche il periodo iniziale dell’anno.
-
Ciò
nondimeno, la fattura del __________, pur nella sua attendibilità, non
costituisce ancora la prova certa dell’intervenuta prescrizione delle eventuali
pretese dell’attore.
5.1 Da
una parte va osservato che la data della fattura non è necessariamente quella
della consegna all’attore dell’opera ultimata, dovendosi considerare che il
__________ era stato incaricato solo di una parte dell’opera di riparazione
delle gelosie, cioè della verniciatura, e che dopo il compimento di questa
parte per completare l’opera nei confronti dell’attore si doveva ancora
provvedere al rimontaggio delle gelosie, operazione della quale il __________
non risulta essere stato incaricato (cfr. la sua offerta del 10 febbraio 1986,
doc. 1), e che egli del resto non afferma di avere eseguito.
Ne
consegue, in assenza di esplicite prove in tal senso, che il fatto che il
__________ abbia ritenuto esigibile la propria mercede non può ancora
significare che l’opera terminata era stata consegnata all’attore, con il che
nemmeno si può senz’altro ammettere che il termine di prescrizione abbia iniziato
a decorrere dalla data della fattura.
5.2 A
maggior ragione dalla fattura del __________ non si può nemmeno concludere per
una consegna dell’opera completa precedente la data della fattura stessa, non
potendosi automaticamente ammettere la necessaria esistenza di un certo lasso
di tempo tra il momento della consegna dell’opera e quello dell’emissione della
fattura.
5.3 Infine,
anche ammettendo, nella per i convenuti migliore delle ipotesi, la data della
fattura quale momento della consegna dell’opera finita, e perciò quale inizio
della decorrenza del periodo di prescrizione, la stessa risulta validamente
interrotta, dapprima dai precetti esecutivi doc. U, V e Z ed in seguito per
effetto della presente causa.
Dovendosi
infatti ricondurre l’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 135 cifra
2 CO già all’atto della consegna alla posta della domanda di esecuzione (Rep.
1989, pag. 99; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 7 ad art. 135 CO), e non
solo al momento della stesura del precetto da parte dell’Ufficio esecuzioni o
addirittura a quello -erroneamente ritenuto dal Pretore (consid. 8)- della sua
notifica al debitore, ne conseguirebbe che i precetti allestiti il 6 (doc. V e
Z) o il 7 marzo 1991 (doc. U) avrebbero interrotto la prescrizione quinquennale
che avesse iniziato a decorrere il 7 marzo 1986.
Se
ne deve necessariamente concludere per la mancanza di prova certa della
prescrizione dell’eventuale credito dell’attore.
Ne
conseguono l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere l’eccezione di prescrizione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili
seguono la soccombenza.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
27 giugno 1994 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 giugno 1994 della Pretura del distretto di Bellinzona
è riformata nel modo seguente:
-
L’eccezione di prescrizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese di fr. 250.--, da anticipare
dall’attore, sono a carico dei convenuti in solido, i quali, pure in solido,
gli rifonderanno complessivi fr. 1’800.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’attore, sono a carico dei convenuti in solido, i quali, sempre
in solido, gli rifonderanno fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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