AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.203
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00203
Lugano
15 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a
decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente
l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a decidere sul ricorso per nullità e
revisione presentato il 30 giugno 1995 da
rappr.
dall’__________
Contro
la
decisione del 19 giugno 1995 della Commissione di ricorso in materia di
licenziamenti e sospensioni secondo gli art. 40 cpv. 2 e 41 lett. g) del ROC
Istituti Ospedalieri dell’EOC, con sede in Mendrisio, composta dall’avv.
__________, avv. __________ e __________, nella procedura promossa dalla
ricorrente con atto ricorsuale 29 marzo 1995 nei confronti di
rappr.
dalla __________
volta ad ottenere l’annullamento della decisione e la
sua revisione nel senso che alla ricorrente, conformemente all’allegato V del
ROC, venga riconosciuto il diritto alla sesta settimana di vacanza con il
raggiungimento del decimo anno di servizio, cioè dal 1° gennaio 1995.
Mentre la resistente con osservazioni dell’8 agosto
1995 ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto in fatto
che
__________ dal 1982 è occupata presso l’__________ di __________ in qualità di
assistente tecnico di medicina nucleare, dal 1985 con il diploma di
laboratorista;
che
con lettera 29 dicembre 1994 (doc. D) la dipendente, facendo notare che con
l’inizio del 1995 sarebbe entrata nel decimo anno di servizio, ha chiesto che
le fosse riconosciuto il diritto ad una sesta settimana di vacanza, oltre alle
cinque di cui già godeva sino ad allora; il tutto, in applicazione
dell’Allegato V del regolamento organico per il personale occupato presso gli
Istituti dell’Ente Ospedaliero Cantonale del Cantone Ticino in vigore dal
1.1.1994 (in seguito: ROC);
che
con scritto 14 febbraio 1995 il direttore dell’ospedale ha respinto la
richiesta, osservando come la disposizione evocata dalla signorina __________
fosse di carattere transitorio e fosse stata inserita al solo scopo di
salvaguardare i diritti acquisiti dei dipendenti che con il precedente
ordinamento già usufruivano delle sei settimane di vacanza, senza che tale
privilegio potesse tuttavia essere esteso in futuro ad altre persone (doc. E);
che
la Commissione Paritetica Cantonale degli Istituti dell’Ente Ospedaliero
Cantonale, interpellata al proposito il 23 febbraio 1995 (doc. C), non è stata
in grado di risolvere il problema quo alla portata dell’Allegato V del ROC e di
conseguenza giusta l’art. 70 cpv. 3 ROC ha assegnato alla dipendente un termine
di 30 giorni per rivolgersi alla Commissione speciale di ricorso (doc. A);
che
con atto ricorsuale del 29 marzo 1995 __________ ha adito la predetta
Commissione di ricorso, chiedendo il riconoscimento della sesta settimana di
vacanza;
che
con scritto 12 aprile 1995 la direzione dell’ospedale ha chiesto che il ricorso
fosse respinto;
che
con decisione 1° giugno 1995 la Commissione, composta dall’avv. __________,
dall’avv. __________ e da __________, ha stabilito che la dipendente non poteva
beneficiare della sesta settimana di vacanza;
che
nelle motivazioni del giudizio, notificate il 19 giugno 1995, la Commissione di
ricorso ha rilevato che l’art. 37 ROC regolava in modo esaustivo il diritto dei
dipendenti alle vacanze; che non erano state previste eccezioni a tale norma;
che l’Allegato V altro non faceva che lasciar persistere i diritti acquisiti
che erano sorti con il precedente ROC, senza che potessero tuttavia sorgerne di
nuovi; che il tenore letterale dell’Allegato V, invero infelice e tale da
indurre in errore, non escludeva la presente interpretazione; che quest’ultima
si imponeva per motivi di parità di trattamento; che in sostanza la reiezione
del ricorso era quindi dovuta a motivi di buona fede e di buon senso, tanto più
che un’opinione in tal senso era già stata affacciata durante una riunione
degli enti interessati;
che
con ricorso per nullità e revisione del 30 giugno 1995 __________ postula
l’annullamento della decisione (denominata “lodo”) e la sua revisione nel senso
che, conformemente all’allegato V del ROC, le venga riconosciuto il diritto
alla sesta settimana di vacanza con il raggiungimento del decimo anno di
servizio, cioè dal 1° gennaio 1995;
che,
a giudizio della ricorrente, la decisione della Commissione di ricorso sarebbe
arbitraria, in quanto i commissari avrebbero provveduto ad interpretare una
norma -quella di cui all’Allegato V- del tutto chiara, storcendone senza alcun
motivo il senso; alla normativa andava per contro attribuito il solo
significato che risultava inequivocabilmente dal suo tenore letterale, atteso
che nemmeno l’esame dei materiali aveva permesso di risolvere con certezza il
problema interpretativo;
che
con osservazioni 8 agosto 1995 la resistente chiede la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi;
che
l’allegato 23 agosto 1995 della ricorrente, atto non richiesto né previsto
dalla procedura (che non consente di replicare alle osservazioni della
controparte: cfr. IICCA 24 febbraio 1995 in re V./S. SA), è stato
estromesso dall’incarto, senza che vi fosse la necessità di intimarlo alla
resistente;
Considerando in
diritto
che
la questione di merito circa l’interpretazione dell’Allegato V del ROC può
tranquillamente restare indecisa, in quanto il ricorso per nullità e revisione
deve già essere respinto in ordine;
che
infatti giusta l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio della
causa, se esistono i presupposti processuali;
che
tra i presupposti processuali vi è innanzitutto l’ammissibilità di ogni singolo
atto processuale (cifra 5);
che
l’intervento della Camera civile di appello, nella sua qualità di autorità
superiore cantonale competente a statuire sui ricorsi per nullità e sulle
domande di revisione di lodi giusta l’art. 3 CIA, presuppone che vi sia quanto
meno l’apparenza dell’esistenza di un patto d’arbitrato valido (Jolidon,
Commentaire du Concordat Suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, p. 63 con rif. e
p. 99; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et
international en Suisse, Losanna 1989, p. 42 e seg.), ovvero che le parti con
un contratto abbiano volontariamente assegnato a degli arbitri privati la
competenza per giudicare sulle loro vertenze presenti o future (Jolidon,
op. cit., p. 60; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 26 e seg.);
che
le decisioni rese da un organo di una persona giuridica o da un organo
costituito in comune dalle parti (società semplice) non costituiscono di
principio delle sentenze che emanano da un tribunale arbitrale ai sensi
dell’art. 1 cpv. 1 CIA, tali cioè da poter essere impugnate davanti
all’autorità giudiziaria di cui all’art. 3 CIA (Jolidon, op. cit., p.
66; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 27);
che,
infatti, nella misura in cui quell’organo (anche se talora definito con i
termini “tribunale arbitrale”, “commissione arbitrale” o “commissione paritetica”),
con la sua decisione (anche se denominata “sentenza” o “giudizio”) esprime o
dovrebbe esprimere la volontà interna di una società o di un gruppo di esse o
di terze persone che sono vincolate dall’impegno di rispettarne le decisioni,
non si è in presenza di un tribunale arbitrale ai sensi del CIA (Jolidon,
op. cit., ibidem), a meno che l’organo non sia stato costituito per dirimere
definitivamente il litigio, escludendo così la competenza dei tribunali
ordinari (Jolidon, op. cit., p. 67; Lalive/Poudret/Reymond, op.
cit., ibidem; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2.
ed., Zurigo 1993, p. 26);
che
la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che tali principi si applicano
anche nel caso -come nella presente fattispecie- di decisioni di una
commissione paritetica prevista da un contratto collettivo di lavoro (Jolidon,
op. cit., p. 67 e rif.);
che
nel caso concreto non risulta che la Commissione Paritetica Cantonale degli
Istituti dell’Ente Ospedaliero Cantonale prima e la Commissione di ricorso poi
avessero la funzione di un tribunale arbitrale, che dovesse cioè dirimere
definitivamente le vertenze tra le parti contraenti o i loro aderenti, in
maniera da escludere la competenza dei tribunali ordinari;
che
il fatto che la Commissione di ricorso dovesse espressamente applicare la
procedura del CIA e che le sue decisioni fossero inappellabili (art. 75 ROC)
non può evidentemente ancora significare che la stessa agisse in qualità di
tribunale arbitrale in virtù di un efficace compromesso arbitrale;
che
si deve pertanto concludere che la decisione 1°/19 giugno 1995, in quanto non
emanata da un tribunale arbitrale, non costituisce un lodo arbitrale, ma semmai
un semplice giudizio (parere) di un organo comune alle parti o comunque di
un’autorità interna;
che
in mancanza di un valido lodo arbitrale, non può esserci spazio per un ricorso
per nullità e revisione ai sensi dell’art. 36 e 41 CIA, quest’ultimo risultando
chiaramente irricevibile;
che
si fosse anche stati in presenza di una formula corretta di clausola arbitrale
contenuta nel contratto collettivo o nei suoi regolamenti la validità di tale
clausola non sarebbe dipesa dalla sola semplice adesione al contratto
collettivo ma invece da una dichiarazione supplementare esplicita e chiara di
sottomissione alla giurisdizione arbitrale (Bulletin ASA 1988, pag. 199
e seg.; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., pag. 61 in alto) che, nella
specie, non appare;
che,
a prescindere da ciò, è evidente che il litigio che concretamente occupa le
parti non rientra tra quelli che potevano essere demandati alla Commissione
paritetica e alla Commissione di ricorso e nemmeno quindi alla Camera civile di
appello;
che
infatti, giusta l’art. 68 ROC e l’art. 5 del regolamento sulla Commissione Paritetica,
a quest’ultima -ed alla Commissione di ricorso quale autorità superiore (art.
74 ROC)- incombe unicamente di vigilare sull’applicazione e l’interpretazione
del ROC, di procedere di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti a
controlli sull’applicazione del ROC, di fungere da organo consultivo per tutte
le questioni riguardanti i rapporti tra gli Istituti e il relativo personale,
di applicare le multe per eventuali infrazioni alle disposizioni del ROC, di
costituire la Commissione speciale di ricorso di cui all’art. 73 del ROC;
che
la stessa non è quindi competente a decidere in merito a cause come quella che
qui ci occupa in cui una parte fa valere delle pretese nei confronti dell’altra
(sia pure in forma di accertamento del diritto), anche se queste dovessero
fondarsi sull’applicazione rispettivamente l’interpretazione del ROC;
che,
di conseguenza, anche in assenza dell’apparenza circa l’esistenza di un valido
patto d’arbitrato quo alla contestazione concreta, questa Camera deve senz’altro
dichiararsi incompetente ad esaminare un ricorso per nullità e revisione;
che,
in via abbondanziale ed eventuale per il caso in cui si fosse stati in presenza
di una valida clasola arbitrale e di una decisione assimilabile ad un lodo
arbitrale, il ricorso sarebbe stato ugualmente da respingere;
che
infatti tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio
vi è quello della capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
la capacità processuale spetta a tutte le persone fisiche e giuridiche che
hanno l’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC e 38 CPC);
che
la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che le scuole
e gli ospedali pubblici non dispongono della capacità di essere parte (Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 16 ed in particolare N.
70; cfr. Rep. 1983 p. 312, ove è stata negata la capacità processuale
all’__________ di __________);
che
nel caso di specie la causa è stata pacificamente promossa nei confronti
dell’__________ di __________;
che
questo istituto non gode tuttavia della capacità di essere parte, che invece
compete all’Ente Ospedaliero Cantonale (art. 2 della legge sugli ospedali
pubblici del 20 dicembre 1982, in seguito: LO), il quale a sua volta agisce
attraverso i suoi organi, ovvero il Consiglio di Amministrazione, la Conferenza
Ospedaliera, il Direttore dell’Ente, i Consigli Ospedalieri e l’Assemblea dei
Delegati dei Comuni (art. 15 LO);
che
la mancanza della capacità di essere parte della resistente rende il ricorso
per nullità e revisione irricevibile;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre,
a dipendenza dell’esito del presente giudizio, non si assegnano ripetibili.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso per nullità e revisione 30 giugno 1995 di __________ è irricevibile.
-
Le
spese della procedura consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da
anticiparsi dalla ricorrente, restano a suo carico.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Commissione di ricorso in materia di licenziamenti e sospensioni secondo
gli art. 40 cpv. 2 e 41 lett. g) del ROC Istituti Ospedalieri dell’EOC,
Mendrisio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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