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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.146
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00146
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa
e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 22/94 loc. della
Pretura di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 8 luglio 1994 da
Contro
rappr.
dall’ avv. __________
in materia di contratto di locazione (pagamento del
canone di locazione e risarcimento per danni) che il Pretore, con sentenza 6
aprile 1995, ha respinto.
Appellante l’istante __________ il quale con scritto
19 aprile 1995 indirizzato alla Camera dei ricorsi penali dichiara di non voler
accettare la sentenza emanata dal Pretore.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che anche se
indirizzato ad un’autorità di ricorso non competente l’atto in questione può
essere esaminato da questa Camera d’appello - competente a decidere sugli
appelli nei confronti delle sentenze emanate dai Pretori in materia civile e
quindi anche in materia di locazione (art. 22 LOG e art. 411 CPC) in virtù del
rinvio d’ufficio stabilito dall’art. 126 CPC;
che la lettera
del ricorrente non adempie per nulla i requisiti di forma e di sostanza voluti dall’art.
309 CPC - in particolare al cpv. 2 litt. d), e), f) - dal momento che non
indica i punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla
seconda istanza, le domande ed i motivi di fatto e di diritto sui quali si
fonda;
che infatti
il ricorrente si limita ad affermare che il Pretore non ha riconosciuto le sue
pretese senza però motivare in modo circostanziato le critiche alle motivazioni
pretorili;
che già per
questi motivi l’atto di ricorso sarebbe nullo (art. 309 cpv. 5 CPC) e come tale
da respingere;
che anche la
tempestività della dichiarazione d’appello - come deve essere inteso lo scritto
di __________ - che, in materia di locazione é di 10 giorni (art. 411 cpv. 2
CPC), non é certa;
che, in ogni
caso, si può prescindere dall’esame rigoroso di questi motivi formali poiché
l’appello deve comunque essere respinto nel merito;
che infatti
il Pretore, con riferimento alla disdetta prima del termine contrattuale ed
alla liberazione dell’inquilino se presenta dei validi subentranti, non ha
fatto altro, sulla base dell’istruttoria, che interpretare in modo corretto
queste risultanze e le conseguenze di diritto riconosciute da dottrina e
giurisprudenza per le quali si fa riferimento alle puntuali indicazioni della
sentenza di prima istanza;
che,
inoltre, per quanto riguarda il risarcimento dei danni il Pretore ha valutato
in modo altrettanto corretto gli atti d’istruttoria e la sua conclusione che il
proprietario di casa ha impedito all’inquilino le riparazioni a suo carico,
oltre che essere documentata, non è oggetto di alcuna critica da parte del
ricorrente il quale si limita unicamente ad affermare di avere avuto delle
spese;
che
l’appello si rivela così infondato già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC
e come tale va sanzionato senza necessità, per economia di giudizio, di
intimarlo alla controparte per le osservazioni;
che, per la
particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giustizia;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 19 aprile 1995 di __________ é respinto.
-
Non si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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