AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.129
Data decisione, Autorità:
11.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00129
Lugano
11 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile appellabile inc. n. 13'122 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 6 settembre 1978 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di almeno fr. 142'208.45 oltre accessori, domanda
ridotta a fr. 139'616.05 oltre accessori in sede di conclusioni, in conseguenza
del cattivo adempimento del contratto di appalto;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione protestando spese e ripetibili e che il Pretore con
sentenza del 19 giugno 1992 ha accolto limitatamente a fr. 93'341.35.-- oltre
interessi al 5% dal 6 settembre 1978;
Sentenza confermata da questa Camera, che il 2
novembre 1993 ha respinto l’appello della convenuta;
Decisione che la convenuta ha impugnato con ricorso
per riforma avanti al Tribunale federale, il quale ha parzialmente ammesso il
gravame, annullando la sentenza di questa Camera e rinviandole la causa per un
nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 4 aprile 1973 la convenuta ha inviato all'attrice
la conferma d'ordine doc. A con la quale ha ribadito il proprio impegno all'esecuzione
"chiavi in mano" di un palazzo di abitazione da edificare sul fondo
n. __________ di __________ in conformità con i piani 1:100 dello studio di
architettura __________ di __________o.
Per
l'opera è stato pattuita una mercede di fr. 1'139'250.-, corrispondente a fr.
245.-- il mc. per 4'650 mc. L'opera è stata ultimata il 30 settembre 1974.
B. A partire dal 1976 si sono manifestati difetti nella
rete delle canalizzazioni e nell'intonaco delle facciate, difetti che hanno tra
l'altro portato a infiltrazioni di umidità negli appartamenti.
L'attrice
ha chiesto alla convenuta l'eliminazione dei difetti, ma le parti non si sono
mai accordate sui termini di questi lavori di riparazione, cosi che essi sono
stati in seguito eseguiti da altri artigiani.
Per
quanto concerne i soli difetti delle facciate, l'attrice il 12 settembre 1977
ha chiesto l'esperimento di una prova peritale a futura memoria atta a
determinare la natura e le cause degli stessi, nonché il costo della loro
eliminazione.
Il perito
ha presentato il proprio referto nel novembre del 1977 e il complemento allo
stesso nel gennaio del 1978.
C. Stante il rifiuto della convenuta all'eliminazione dei
difetti, con la petizione del 6 settembre 1978 l'attrice ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di almeno fr. 142'208.45 oltre interessi al 5% dal
6 settembre 1978.
La
perizia a futura memoria avrebbe evidenziato l'esistenza di difetti occulti
dell'opera da ascrivere alla convenuta, il costo della cui eliminazione
ammonterebbe a circa fr. 100'000.--.
Sarebbe
inoltre dovuto un importo pari a 1/3 del costo dell'eliminazione dei difetti
delle canalizzazioni, così come risultante dalla fattura della ditta __________
(doc. B), come pure il risarcimento delle spese di perizia, di quelle legali e
amministrative, nonché delle perdite sui canoni di locazione, il tutto per il
predetto importo complessivo.
D. Nella risposta del 1° dicembre 1978 la convenuta si è
opposta alla petizione.
La
ditta attrice, desiderosa di risparmiare sull'esecuzione dell'opera, avrebbe
accettato la proposta rete di canalizzazioni che, onde permettere il maggior
sfruttamento possibile in altezza, aveva una pendenza insufficiente.
La
convenuta avrebbe proposto una soluzione per ovviare all'inconveniente che non
sarebbe però stata accettata dalla committente.
L'opera
sarebbe comunque stata realizzata secondo i progetti degli arch__________ e
__________che dovrebbero perciò assumersi le loro responsabilità.
Non si
tratterebbe inoltre di difetti occulti, ma di vizi prevedibili, accettati come
tali dalla committente alla consegna dell'opera.
La
perizia a futura memoria sarebbe un atto di parte, al quale la convenuta non ha
potuto formulare alcuna osservazione. In essa il costo delle riparazioni
sarebbe stato quantificato in maniera eccessiva.
Pure
eccessive sarebbero le richieste dell'attrice, riferite a opere che non sono
state autorizzate dalla convenuta e che l'attrice ha fatto eseguire senza
tenere conto dei rapporti contrattuali esistenti con l'impresa generale.
E. La sentenza pretorile del 19 giugno 1992 ha accolto
parzialmente la petizione.
Il
Pretore, ritenuta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha
concluso per l'esistenza di difetti occulti nell'opera fornita dalla convenuta,
difetti che l'attrice avrebbe tempestivamente notificato.
Sarebbe
pertanto data la responsabilità della convenuta per tali difetti, senza che
l'eventuale corresponsabilità dei progettisti, questione estranea alla
vertenza, potesse avere per lei effetto liberatorio.
La
convenuta avrebbe tentato di eliminare almeno i difetti delle canalizzazioni,
ma senza giungere ad alcun risultato concreto, con il che l'attrice si sarebbe
legittimamente rivolta a terzi per le riparazioni del caso.
Anche i
difetti delle facciate e dei garages sarebbero dovuti ad un'esecuzione
dell'opera non a regola d'arte.
Le
riparazioni eseguite avrebbero però comportato delle migliorie, ragione per cui
alla convenuta dovrebbero essere unicamente addossati i costi per la riparazione
dei difetti, così come previsto dal preventivo originario della ditta
Complessivamente
la convenuta sarebbe da condannare al pagamento dei costi di riparazione delle
canalizzazioni (fr. 26'666.70), a quelli di ripristino delle facciate (fr.
52'600.--), al rimborso dei canoni di locazione persi in conseguenza dei
difetti (fr. 5'700.--), delle spese straordinarie di amministrazione (fr.
4'900.--), di parte dei costi della perizia privata (fr. 900.--) e di quella
assunta a futura memoria (fr. 2'574.65), per un totale di fr. 93'341.35 oltre
interessi moratori.
F. Con tempestivo gravame datato 29 agosto 1992 la
convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Essa ha
ribadito di essere priva di responsabilità contrattuale, e ha nuovamente
sottolineato la tardività della notifica dei difetti, per loro natura evidenti
e non occulti.
Per
quanto riguarda i difetti delle canalizzazioni, eseguite dalla convenuta
conformemente ai progetti, la responsabilità per gli stessi sarebbe da
ascrivere ai progettisti, i quali avrebbero agito per conto della committente e
non della convenuta, circostanza che risulterebbe dai doc. 14 e 19, nonché
dalla testimonianza dell'arch. __________
La
convenuta, per sua parte, avrebbe fatto tutto quanto si poteva da lei
ragionevolmente pretendere proponendo le offerte di riparazione di cui ai doc.
1A e 1B. L'attrice avrebbe dapprima accettato tale proposta ed in seguito
l'avrebbe ingiustificatamente respinta, di modo che essa non potrebbe più
chiedere il risarcimento di quanto pagato ad altra ditta.
I danni
alle facciate sarebbero invece frutto delle eccezionali precipitazioni del
1976, danni per i quali l'attrice sarebbe stata risarcita dalla propria
assicurazione, circostanza che il Pretore, a torto, non avrebbe approfondito.
Mancando
la responsabilità della convenuta per le due suddette costellazioni di difetti,
cadrebbe anche il suo obbligo al risarcimento dei danni conseguenti agli
stessi.
Il
Pretore avrebbe inoltre ammesso a torto l'avvenuta tempestiva notifica dei
difetti dell'opera.
I
difetti alle canalizzazioni non sarebbero stati occulti in quanto l'attrice
sarebbe fin dal principio stata a conoscenza delle carenze progettuali di
questa parte dell'opera.
I
difetti alle facciate sarebbero invece di tipo evidente per la loro stessa
natura.
I primi
difetti si sarebbero comunque manifestati già nel settembre del 1975, di modo
che la notifica, formalmente avvenuta solo il 13 settembre 1977 con
l'introduzione dell'istanza di prova a futura memoria, sarebbe tardiva.
G. La
sentenza 2 novembre 1993 di questa Camera ha respinto il gravame della
convenuta sottolineando l’impossibilità per lei di opporre all’attrice
eccezioni relative all’inadempienza degli architetti quo ai difetti delle
canalizzazioni, in quanto questi avrebbero agito per conto della convenuta
stessa.
Nemmeno
l’offerta di soluzioni riparatorie libererebbe la convenuta dal momento che
esse, per motivi non ascrivibili all’attrice, non si sarebbero concretizzate,
così che per l’attrice sarebbe rinato il diritto di chiedere la riparazione
gratuita dell’opera oppure il suo costo in caso di rifiuto dell’appaltatrice.
Per
contro, non sarebbero ricevibili, in quanto irritualmente sollevate per la prima
volta con l’appello, le argomentazioni volte a sottrarsi alla responsabilità
per i difetti delle facciate.
Non
potendosi infine ritenere tardiva la notifica dei difetti, quelli delle
facciate essendo stati tempestivamente notificati al loro manifestarsi, ed
avendo accettato la convenuta la tempestività della notifica di quelli alle
canalizzazioni per il fatto di aver proposto una soluzione e di aver accettato
di assumersene parte dei costi, nulla giustificherebbe la modifica del
pronunciato pretorile.
H. Il giudizio di rinvio ha stabilito che,
indipendentemente dalla questione a sapere se vi era un contratto di
progettazione tra gli architetti e la convenuta, questa doveva essere tenuta
responsabile per i difetti delle canalizzazioni già solo per la sua negligenza
quale direttrice dei lavori, risultante dal fatto di essersi resa conto
dell’inadeguatezza dei difetti delle canalizzazioni e di non avere manifestato
questa sua opinione alla committente prima dell’esecuzione dell’opera.
Esente
da censure sarebbe anche la decisione di ritenere decaduto senza colpa
dell’attrice l’accordo relativo alla riparazione delle canalizzazioni medesime,
così da consentire all’attrice di determinarsi nuovamente per la riparazione
gratuita, o per il suo costo in caso di rifiuto da parte dell’appaltatore.
Sul
tema della tempestività della notifica dei difetti, la sentenza di questa
Camera sarebbe difendibile al riguardo dei difetti della facciata, di cui in
base agli atti sarebbe stata ammessa la puntuale segnalazione, non invece per i
difetti delle canalizzazioni.
Su
questo punto si imporrebbe perciò il rinvio per effettuare nuovi accertamenti e
pronunciarsi sulle contestazioni addotte dalla convenuta.
Lo
stesso sarebbe necessario per la determinazione dell’eventuale danno
conseguente a detti difetti, in particolare i pregiudizi derivati agli
inquilini.
Considerato
in diritto:
- Nonostante il giudizio di rinvio abbia globalmente
annullato la sentenza prolata da questa Camera, buona parte delle conclusioni
in essa contenute ha ottenuto conferma dal Tribunale federale.
La
questione dei difetti della facciata può in particolare essere ritenuta evasa,
essendo assodata sia la tempestività della notifica dei difetti, che la
responsabilità della convenuta e l’ammontare del costo di riparazione.
Anche
sul tema dei difetti alle canalizzazioni deve ritenersi accertata la
responsabilità della convenuta, mentre vanno risolte nuovamente le questioni
della tempestività della notifica dei difetti e dei danni conseguenti a tali
difetti.
- Il Pretore esprimendosi sui difetti delle
canalizzazioni li ha ritenuti occulti già solo per il fatto che essi hanno
iniziato a manifestarsi nel 1976, ovvero due anni dopo la completazione
dell’opera.
L’attrice
si sarebbe resa conto dei difetti in seguito a dei violenti temporali, e li
avrebbe notificati dapprima verbalmente (teste __________e in un secondo tempo
in forma scritta (doc. G e H).
Nell’appello
(pag. 21 e segg.) la convenuta ha innanzitutto contestato che si trattasse di
difetti occulti, in quanto i committenti sarebbero sempre stati a conoscenza
delle carenze progettuali delle canalizzazioni.
In ogni
caso essi sarebbero divenuti riconoscibili già nel settembre del 1975, così
come attestato dal teste __________di modo che sarebbe senz’altro tardiva la
notifica avvenuta solo con le istanze di prova a futura memoria del
settembre/ottobre 1977.
- Per definizione, può essere considerato occulto (art.
370 cpv. 1 CO) il difetto che non può essere scoperto applicando
quell’attenzione che si può ragionevolmente pretendere da un conoscitore medio
dell’opera (DTF 67 II 135; II CCA 17 dicembre 1993 in re B. e llcc/B.
e llcc., 7 gennaio 1992 in re Z./E.; Gauch, Der Werkvertrag, 3.
edizione, Zurigo, 1985, n. 1493; Gautschi, Berner Kommentar, n. 28b ad art.
367 CO).
Difetti
di una canalizzazione, ovvero di una parte interrata dell’opera, sono perciò
secondo logica difetti occulti, destinati a manifestarsi solo allorché il
progressivo degrado della situazione o particolari circostanze (come piogge di
speciale intensità) daranno origine a sintomi visibili dell’esistenza del vizio
dell’opera.
La
stessa convenuta non afferma esplicitamente il contrario, ma fonda la supposta
natura evidente del difetto sulla circostanza secondo cui la committente ne
sarebbe stata a conoscenza in quanto le sarebbero stati noti i difetti di
progettazione.
Si
tratta una tesi infondata, in quanto priva del necessario supporto probatorio:
come emerge dallo stesso giudizio di rinvio (consid. 2b alla pag. 5), da
nessuna parte risulta che la committente abbia acconsentito all’esecuzione
della canalizzazione pur sapendo che essa, così come progettata, era inidonea e
lacunosa.
Va
perciò ritenuta la natura occulta dei difetti in questione.
- L’attrice fa risalire l’insorgenza di difetti
“macroscopici” alle canalizzazioni al 1977 (petizione, pag. 2).
Essa,
contraddicendosi vistosamente, afferma però nel contempo (petizione, ibidem)
che l’esigenza di riparare le canalizzazioni sarebbe stata segnalata già dalla
perizia commissionata all’ing. __________ (doc. Q).
Da quel
documento (doc. Q1, pag. 1) si apprende che parte attrice avrebbe commissionato
la perizia già il 25 ottobre 1976.
Il
teste __________, dipendente di __________ società amministratrice degli
immobili in questione, ha confermato che i difetti delle canalizzazioni si sono
manifestati già nel 1976.
Il
teste __________ afferma però di essere stato incaricato dalla committente di
effettuare un sopralluogo in relazione a problemi di umidità dello stabile.
Egli avrebbe effettivamente constatato il ristagno di acqua sul pianerottolo
d’entrata dello stabile in caso di pioggia, la formazione di grosse macchie di
umidità sul pavimento dell’autorimessa, l’infiltrazione di acqua nel locale degli
impianti elettrici e l’irregolare funzionamento dei chiusini di scarico.
Egli
afferma di aver informato la committente di questi problemi con lettera del 19
settembre 1975.
- Quest’ultima deposizione testimoniale consente di
ritenere che l’attrice ha scoperto l’esistenza dei difetti alla canalizzazione
al più tardi nel settembre 1975.
L’esame
degli atti non permette però di ammettere l’esistenza di una notifica dei
difetti in tale data: è solo nel periodo aprile-giugno 1977 che la convenuta ha
elaborato delle proposte di intervento sui difetti alle canalizzazioni (doc. 1a
e 1b), mentre la notifica dei difetti sembra risalire al massimo all’ottobre
del 1976, mese in cui fu inviata a tutte le parti una lettera (non in atti), e
in cui ebbe luogo un sopralluogo alla presenza di tutti gli interessati (cfr.
doc. 20).
Non
potendosi ammettere la tempestiva notifica dei difetti alle canalizzazioni, ne
consegue la perenzione dei diritti dell’attrice in conseguenza all’esistenza
degli stessi.
- La perenzione dei diritti della committente relativi
ai difetti delle canalizzazioni implica la riforma della sentenza pretorile sia
al riguardo dei costi di riparazione (quantificati in fr. 26’666’70) che al
risarcimento del danno costituito dalle riduzioni del canone di locazione
accordate agli inquilini per il motivo dei difetti alle canalizzazioni (cfr. il
giudizio di rinvio, consid. 5 e 6).
Dagli
atti risulta che sul totale di fr. 5'700.-- rimessi dall’attrice ai suoi
inquilini, solo fr. 2'748.40 sono stati dedotti in conseguenza dei difetti alle
canalizzazioni (doc. N) dato che parte dei problemi risultava essere stata
arrecata agli inquilini dall’umidità infiltratasi per i difetti alle facciate
(doc. O).
Ne
discende la riforma del giudizio pretorile nel senso di ridurre di fr.
29'415.10 il credito dell’attrice, credito che ammonta perciò a fr. 63'926.25
oltre interessi.
Ne
consegue perciò il parziale accoglimento dell'appello ai sensi dei considerandi.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la tassa
di giustizia della prima sede, di complessivi fr. 3’500.--, può essere
suddivisa in ragione di fr. 1’200.-- per la causa introdotta da __________ e di
fr. 1’150.-- ognuna per le cause avviate da __________ e da __________, mentre
si giustifica di ripartire le spese di causa in tre parti uguali.
Nella
commisurazione delle ripetibili parziali di appello va inoltre considerato che
il patrocinatore dell’appellata ha presentato le medesime osservazioni anche
nelle altre due analoghe cause.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
29 agosto 1992 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 giugno 1992 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione di __________ è parzialmente accolta.
è condannata a pagare all’attrice fr. 63'926.25 oltre interessi al 5% dal 6
settembre 1978.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’150.-- e le spese, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 11/20 e per 9/20 sono a carico
della convenuta.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 1’300.-- per ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'180.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a
l e fr. 1'200.--
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono a
carico dell’attrice.
La
convenuta rifonderà a controparte fr. 700.-- per ripetibili parziali d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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