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Numero d'incarto:
12.1995.107
Data decisione, Autorità:
21.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00107
Lugano
21 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 4064
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 14
agosto 1991 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con la quale si chiede la condanna della parte
convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 18’715.- oltre interessi e spese a
titolo di responsabilità civile dell’ente pubblico che il Pretore, con sentenza
17 febbraio 1995, ha integralmente respinto.
Appellante l’attore che, con atto di appello dell'8
marzo 1995, chiede la modifica della
sentenza pretorile nel senso dell'accoglimento
integrale della sua petizione.
Mentre la parte convenuta, con osservazioni 10 aprile
1995, postula la reiezione
dell'appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Considerato
in fatto e in diritto
- Con richiesta del 26 luglio 1989, __________ ha
chiesto al convenuto ____________________di volergli mettere a disposizione un sedime
pubblico per l’installazione di un parco di divertimenti durante il mese di
luglio 1990.
Il
__________, con scritto del 28 agosto 1989, ha negato la chiesta autorizzazione
spiegando di non disporre di fondi idonei.
- __________, venuto in seguito a sapere che il __________ aveva
comunque concesso, ad un altro gestore di parchi di divertimenti,
l'autorizzazione per due periodi differenti nell'estate 1990, ha chiesto al
__________, con scritto del 20 novembre 1989, di voler rivedere la precedente decisione
a lui sfavorevole.
Il
__________, in data 26 febbraio 1990, ha risposto negativamente.
-
ha ricorso al Consiglio di Stato contro questa presa di posizione del
__________e.
Il
Consiglio di Stato, pur ammettendo fondata la censura sollevata dal ricorrente,
in merito alla pretesa violazione del principio della parità di trattamento,
non ha ritenuto di dover modificare la decisione del 28 agosto 1989. Infatti,
per modificare detta decisione, si sarebbe dovuto annullare almeno parzialmente
l'autorizzazione rilasciata all'altro richiedente, non rispettando così le
aspettative suscitate con il rilascio dell'autorizzazione a quest'ultimo e
violando quindi il principio della buona fede.
- Il Tribunale cantonale amministrativo, in data 25
luglio 1990, pronunciandosi su tempestivo ricorso dell’attore dell’ 8 giugno
1990, ha dichiarato l'irricevibilità dello stesso.
Infatti
lo scritto del 26 febbraio 1990, non presentando gli estremi caratterizzanti la
decisione amministrativa, non poteva essere impugnato e del resto la decisione
del 28 agosto 1989, negante l'autorizzazione all'appellante, era pacificamente
cresciuta in giudicato.
- Con la petizione che ci occupa __________ ha convenuto
in giudizio il __________ chiedendone la condanna al pagamento della somma
di fr. 20'800.-, ridotta poi in corso di procedura a fr.18'715.-, a titolo di
risarcimento danni.
La
petizione é stata integralmente respinta dal Pretore con la motivazione che
non sarebbe riscontrabile alcuna correlazione tra la pratica opinabile del
__________ nel concedere l’uso del suolo pubblico e il danno preteso subito
dall'attore.
- Con appello dell’ 8 marzo 1995, l’attore chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente le sue
domande risarcitorie; egli ritiene che, nel caso di specie, siano soddisfatte
tutte le condizioni riguardanti la responsabilità del __________ così come
previste dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici
e degli agenti pubblici
La
parte convenuta, con osservazioni 10 aprile 1995, postula la reiezione
dell'appello.
- L’art. 61 cpv. 1 CO prevede che, in materia di
responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati, le leggi federali e
cantonali possono derogare alle disposizioni degli art. 41 e seg. CO
sull’obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da questi
ultimi nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
In
assenza di una particolare disciplina legislativa del Cantone - che non fa quindi
uso della riserva contenuta nell’art. 61 cpv. 1 CO - solo l’agente pubblico é
responsabile personalmente per i suoi comportamenti illeciti (S. Bianchi,
Ente pubblico e responsabilità per illecito in RDAT 1979, 268; A.
Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 1287). Ciò é stato il
caso, per quanto riguarda il Canton Ticino, sino all’entrata in vigore della
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
del 24 ottobre 1988 (LRCEP) che instaura una responsabilità esclusiva dell’ente
pubblico come tale per tutti gli atti o le omissioni commessi dai membri degli
organi legislativi, esecutivi, giudiziari e dai funzionari del Cantone (art. 1 litt.
a LRCEP) ed altrettanto per gli agenti dei Comuni, dei suoi Consorzi e dei
Patriziati (art. 1 litt. b LRCEP).
L’art.
32 LRCEP prevede comunque che questa disciplina di responsabilità degli enti
pubblici in deroga alle norme generali del CO si applica solo agli eventi
dannosi, quindi all’atto illecito quale causa del danno, verificatisi dopo la
sua entrata in vigore. L’entrata in vigore della LRCEP é stata fissata al 1
gennaio 1990 con la particolarità che, per quanto riguarda la responsabilità
del Comune, la messa in vigore é stata posticipata al 1 luglio 1990 (cfr. art. 2
del decreto del Consiglio di Stato che ne fissa l’entrata in vigore).
Ne
discende che il __________ risponde e può essere convenuto in causa, quale ente
pubblico, solo per atti od omissioni di suoi agenti verificatisi dopo il 1
luglio 1990. Per atti pretesi illeciti di municipali, consiglieri comunali o
funzionari del Comune compiuti prima di tale data solo queste persone
personalmente potevano essere tenute responsabili.
- I fatti sui quali l’attore fonda la propria pretesa
nei confronti del __________ si riferiscono a momenti precedenti l’entrata in
vigore della LRCEP. Infatti le decisioni e le prese di posizione del __________
riferite alla fattispecie - qualsiasi esse siano (come la risoluzione del 28
agosto 1989 diretta all’attore, la decisione favorevole ad altro gestore di
parco divertimenti e la presa di posizione ancora negativa per l’attore del 26
febbraio 1990) - precedono nel tempo la vigenza della nuova disciplina
cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici.
In
conclusione, non potendosi applicare alla fattispecie denunciata la LRCEP, si
deve negare la possibilità per l’attore di convenire direttamente in giudizio
il __________ poiché non legittimato passivamente. L'attore avrebbe dovuto
chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del o degli agenti pubblici
che riteneva responsabili delle decisioni a lui sfavorevoli secondo il sistema previgente
la legge cantonale, ovvero ai sensi degli art. 41 e seg. CO.
- Anche se la parte convenuta non ha eccepito la
sua carenza di legittimazione passiva ed anche se il primo giudice non si é
espresso al riguardo la questione deve poter essere esaminata in questa sede
poiché il giudice deve rilevare d’ufficio la legittimazione delle parti al
processo quando si tratta di un elemento di diritto sostanziale (DTF II
346, 107 II 85; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, tesi
Zurigo 1989, pag. 18) rispettivamente deve applicare d’ufficio il diritto
federale e quello ticinese (art. 87 CPC).
Ne
consegue che la petizione doveva essere respinta, senza dover entrare nel
merito della stessa, per carenza di legittimazione passiva del __________ e
quindi le domande dell’appello nei confronti della decisione del Pretore che
giunge allo stesso risultato, pur con altra e superflua motivazione, vanno
rifiutate.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi
vista,
per le spese, la vigente TG
dichiara
e pronuncia
-
L'appello
8 marzo 1995 __________ é respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 550.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 600.-),
già anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 500.- per
ripetibili
di appello.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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