AIUTO
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Numero d'incarto:
12.1994.34
Data decisione, Autorità:
23.03.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00034
Lugano
23 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile a procedura
ordinaria inc. no. 1512 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 13 agosto 1992 da
contro
rappr.
dall’avv. __________
chiedente il disconoscimento di un debito di fr.
15’000.-;
domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore
con sentenza 12 dicembre 1994;
appellante la parte attrice, che con atto di appello
21 dicembre 1994 chiede l’annullamento del querelato giudizio e la conseguente
conferma dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UE
di Lugano, protestando spese e ripetibili;
mentre il convenuto con osservazioni 11 gennaio 1995
postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con scritto 11 luglio 1990, controfirmato dalla moglie
__________ nata __________ in qualità di debitrice solidale, __________
dichiarava di aver ricevuto in più riprese dal signor __________ l’importo di
fr. 15’659.- che si impegnava a restituire senza corresponsione di interessi
entro il 30 dicembre 1991 (doc. 2).
Fondandosi
su questo riconoscimento di debito, il 4 agosto 1992 (doc. A) __________ ha
ottenuto dal Pretore il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano, relativo a quella somma.
Di
qui la presente causa.
B. Con petizione 13 agosto 1992 __________ ha chiesto che
fosse accertata l’inesistenza del debito di fr. 15’000.- e che di conseguenza
fosse mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________dell’UE di
Lugano.
L’attore
contesta innanzitutto la pretesa posta in esecuzione, perché, a suo dire, con
la sottoscrizione da parte di sua moglie e del convenuto dell’atto di cessione
del 23 agosto 1990 (doc. I) ed in particolare del suo punto 4, le parti avevano
pattuito la caducità dell’accordo del 11 luglio 1990, ritenuto che la nuova
pattuizione sostituiva quella relativa al riconoscimento di debito; l’attore
afferma inoltre di non aver mai ricevuto delle somme dalla controparte, alla
quale spettava semmai di provare la fondatezza delle sue pretese.
C. Con risposta 18 dicembre 1992 __________ si è opposto
alla petizione, rilevando come la clausola no. 4 dell’atto di cessione non
potrebbe esplicare alcun effetto nei confronti dell’attore, in quanto
quest’ultimo non era parte di quell’accordo, né risultava averlo sottoscritto.
Il riconoscimento di debito del 11 luglio 1990, dal quale si evinceva
chiaramente che l’attore aveva ricevuto dal convenuto una somma con l’impegno
di restituirla, rimaneva pertanto valido.
D. Nei successivi allegati scritti le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando
quelle di controparte.
E. Con sentenza 12 dicembre 1994 il Pretore ha respinto
la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 900.- e le
spese, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’200.- a titolo di
ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha ritenuto che invero non occorreva disquisire molto in
punto alla fattispecie, dato che stando agli atti ed ai documenti di causa non
vi era alcun elemento che potesse confortare le tesi dell’attore: non certo,
come da lui preteso, la convenzione 23 agosto 1990 di cui egli non era parte e
che quindi non poteva esplicare effetto nei suoi confronti e neppure la
testimonianza __________, inconcludente ai fini della vertenza. Ne discendeva
che l’impegno di cui al riconoscimento di debito rimaneva senz’altro
vincolante.
F. Con appello 21 dicembre 1994 l’attore chiede in
ordine l’ammissione dei documenti allegati al gravame e nel merito
l’annullamento del querelato giudizio e la conseguente conferma
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UE di
Lugano; il tutto, protestando spese e ripetibili.
Dopo
aver esposto i motivi che portarono alla sottoscrizione del riconoscimento di
debito ed alla cessione del pacchetto azionario della società __________,
l’appellante è del parere che il convenuto -al quale egli rimprovera tutta una
serie di comportamenti non del tutto corretti nei loro rapporti commerciali-
non possa più pretendere nulla da lui a dipendenza del riconoscimento di debito
del 11 luglio 1990. D’altro canto, il giudizio con cui il primo giudice ha
ritenuto che non vi erano documenti o testi che confortassero le tesi
dell’attore non risultava -sempre a suo dire- comprensibile, stante in
particolare la testimonianza dell’avv. __________, il quale aveva chiaramente
confermato che con la stipulazione della convenzione si annullava il
riconoscimento di credito; la mancata sottoscrizione dell’atto di cessione da
parte dell’attore era in ogni caso irrilevante, atteso che in base al diritto
di famiglia la firma della moglie vincolava anche il marito.
A
suo dire, infine, la querelata decisione dovrebbe in ogni caso essere
annullata, siccome al ricorrente non era stata data la possibilità di
difendersi in modo equo davanti al Pretore, segnatamente poiché non gli è stato
notificato il verbale d’udienza 27 luglio 1994, nel quale risultava la
deposizione del teste __________ e la data per l’udienza di dibattimento finale
fissata per il 24 ottobre 1994, alla quale egli non poté pertanto presenziare.
G. Delle osservazioni 11 gennaio 1995 del convenuto con
cui si postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- La procedura di appello si caratterizza quale
accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che
queste emergenze processuali possano essere mutate (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 5 ad art. 321): ciò implica, in particolare, il divieto di allegare in
questa sede nuovi fatti e di produrre nuova documentazione (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 7, 8, 23 e contrario ad art.
321; IICCA 24 gennaio 1994 in re G. e G./L.).
Ne
discende che tutte le circostanze che portarono alla sottoscrizione del
riconoscimento di debito ed alla cessione del pacchetto azionario -per altro
non provate e portate a conoscenza del giudice per la prima volta al di fuori
degli allegati preliminari- sono irricevibili e non possono essere prese in
considerazione in questa sede. Allo stesso modo, i documenti allegati
dall’appellante al gravame, la cui acquisizione d’ufficio è parimenti
inammissibile (Rep. 1982 p. 105; IICCA 24 agosto 1993 in re
M./M.), dovranno senz’altro essere estromessi dall’incarto.
L’allegato
di risposta alle “osservazioni all’appello” formulato il 17 gennaio 1995
dall’appellante, atto non richiesto, né previsto dal codice di rito ticinese,
deve pure essere estromesso dagli atti.
- L’appellante postula innanzitutto l’annullamento del
querelato giudizio, asserendo di non aver ricevuto copia del verbale d’udienza
del 27 aprile 1994, relativo all’audizione testimoniale del teste avv.
__________, nel quale era inoltre stata fissata la data per il dibattimento
finale, al quale egli non poté pertanto presenziare.
Ora,
se anche si dovesse ammettere che vi è stato un errore nell’intimazione di quel
verbale -errore per altro tutto da dimostrare, in quanto dagli atti di causa
risulta che quel verbale è stato regolarmente inviato all’attore per
raccomandata- lo stesso non potrebbe in ogni caso portare all’annullamento
della sentenza di prime cure. In linea di principio, infatti, errori
procedurali come quelli relativi alla notifica degli atti giudiziari comportano
l’annullamento della sentenza solo se alla parte che ne fa richiesta è derivato
un pregiudizio, che non si possa riparare altrimenti se non con l’annullamento
dell’atto medesimo (art. 101 CPC; Rep. 1986 p. 100, 1989 p.177).
Nel
caso di specie non si può tuttavia parlare di irrimediabile pregiudizio per
l’appellante, poiché negli stessi limiti e con le ristrette motivazioni e
considerazioni che gli erano permesse in sede di dibattimento finale -limitazione
dovuta al fatto che negli allegati preliminari la fattispecie è stata esposta
dall’attore in modo estremamente stringato- egli può, e lo fa concretamente con
l’atto di appello in esame, far valere le proprie ragioni. D’altro canto, non
va dimenticato che egli prima dell’emanazione della sentenza pretorile ha
potuto prendere posizione in merito alle conclusioni della controparte,
inoltrando lo scritto del 26 ottobre 1994, in cui egli ha pure confermato le
sue precedenti tesi di fatto e di diritto.
Ne
discende la reiezione della censura di nullità del primo giudizio.
- Nel merito, l’appellante riformula da un lato la tesi
secondo cui i documenti e i testi avrebbero provato con certezza che la
sottoscrizione dell’atto di cessione comportava la caducità del riconoscimento
di debito e dall’altro rileva come in base al diritto di famiglia la
sottoscrizione della cessione da parte della moglie esplicasse effetti anche
nei suoi confronti.
Mentre
nella fattispecie la tesi, secondo cui un coniuge rappresenta l’altro,
sicuramente non può giovare all’appellante, questo principio valendo solo se il
negozio concluso dal coniuge concerne “i bisogni correnti della famiglia” (art.
166 cpv. 1 CC) -circostanza che evidentemente non ricorre nel caso di specie-
la censura relativa all’eventuale annullamento del riconoscimento di debito a
seguito della sottoscrizione dell’atto di cessione merita per contro un maggior
approfondimento.
- In base all’art. 147 cpv. 1 CO in quanto uno dei
debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o
compensazione, anche gli altri sono liberati; il capoverso 2 della medesima
normativa prescrive che la liberazione di un debitore solidale, senza che il
creditore sia stato soddisfatto, giova agli altri solo in quanto ciò sia
giustificato dalle circostanze o dalla natura dell’obbligazione.
La
questione a sapere se l’annullamento del debito mediante convenzione (art. 115
CO) da parte di un debitore solidale avesse effetto liberatorio anche nei
confronti di tutti gli altri debitori è stata oggetto di accurato esame da
parte della dottrina.
Evidentemente
non vi sono problemi, se tutte le parti in causa ovvero il creditore e i
debitori si sono accordate in un modo o in un altro su tale questione (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel 1973, p. 565). In mancanza di
un tale accordo, che può essere concluso espressamente, in modo tacito o anche
per atti concludenti, si dovrà presumere che l’effetto liberatorio concerne il
solo debitore solidale che ha concordato con il creditore l’annullamento del
debito, ma non giova minimamente agli altri debitori (Engel, op. cit.,
p. 566; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
OR I, Basilea 1992, N. 3 ad art. 147 CO; Von Tuhr/ Escher, Allgemeiner Teil
des schweizerischen Obligationenrechts, Vol. II, Zurigo 1974, p. 310; Keller/Schöbi,
Das schweizerische Schuldrecht, Vol. IV, Basilea e Francoforte s. M. 1985, p.
13; Becker, Commentario bernese, 1941, N. 5 ad art. 147 CO; Bucher,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1988, p. 495; contra:
Rossel, Manuel du droit fédéral des obligations, Losanna e Ginevra 1920,
p. 210). L’onere della prova circa l’esistenza dell’accordo tra tutte le parti
in causa in merito all’effetto liberatorio generalizzato, che può parimenti
risultare dalle circostanze e dalla natura del negozio, incombe al debitore che
pretende di avvalersi di tale circostanza (art. 8 CC; Bucher, op. cit.,
ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 2 ad art. 147 CO; Becker,
op. cit., N. 1 ad art. 147 CO; Von Tuhr/Escher, op. cit., ibidem; ZR
1982 N. 18 p. 50), atteso che nel dubbio si dovrà presumere che il creditore
mantiene il suo credito verso gli altri debitori (Rossel, op. cit., nota
2 p. 210; Becker, op. cit., N. 5 ad art. 147 CO), dato che una rinuncia
da parte sua va interpretata restrittivamente (Engel, op. cit., ibidem).
- Nel caso di specie è incontestabile che l’attore non
ha provato l’esistenza di un accordo tra tutte le parti circa l’effetto
liberatorio generalizzato, rispettivamente non ha dimostrato che le circostanze
del caso o la natura del negozio dovessero portare a un tale risultato.
5.1 Negli allegati preliminari egli non ha minimamente
accennato all’esistenza di un accordo esplicito in tal senso o a circostanze
particolari: i motivi che hanno portato alla sottoscrizione del riconoscimento
di debito ed alla cessione del pacchetto azionario sono stati irritualmente
formulati con l’appello, ma sarebbero stati irricevibili siccome tardivi anche
se fossero stati asseriti in sede conclusionale.
5.2 La testimonianza dell’avv. __________ non fa parimenti
chiarezza sulla questione che ci interessa, non potendosi evincere dalla stessa
se l’intenzione di tutte le parti fosse effettivamente quella di liberare
dall’obbligo di cui al doc. 2 anche l’attore, oppure solo la moglie.
Contrariamente da quanto ritenuto dall’appellante, il teste ha indicato
unicamente che la clausola no. 4 faceva riferimento al riconoscimento di debito
del 11 luglio 1990, circostanza per altro pacifica, senza prendere posizione
circa l’effetto che tale pattuizione avesse nel rapporto tra l’attore ed il
convenuto.
5.3 Anche i documenti agli atti, che nel caso di specie
risultano pertanto essere gli unici elementi concreti sui quali il giudice può
fondare il suo convincimento, non attestano in alcun modo la tesi sostenuta
dall’appellante.
L’atto
di cessione, la cui clausola no. 4 è del seguente tenore
“4. Ogni altro accordo tra le parti
assunto ed in particolare quello del 11 luglio 1990 è da ritenersi
caduco e di nessuna portata giuridica” (doc. I),
non
risulta infatti essere stato firmato dall’attore ed anzi è stato sottoscritto
unicamente da sua moglie e dal convenuto: nell’indicazione delle parti non si è
accennato al fatto che la moglie rappresentasse anche il marito, mentre nelle
premesse dell’accordo non si indicava che con la sottoscrizione dall’atto si
dovessero liquidare anche i rapporti che legavano l’attore al convenuto. Chiaro
che se lo scopo della convenzione fosse stato anche quello di liberare il
marito dall’obbligo di restituire la somma di fr. 15’659.-, lo stesso attore
avrebbe fatto in modo che almeno una di tali circostanze risultassero nell’atto
di cessione.
Non
si deve inoltre dimenticare che il contratto di cessione contenente la clausola
no. 4 è stato redatto, pur nell’interesse del convenuto e dell’attore,
dall’avvocato di quest’ultimo: ne discende che per principio riconosciuto da
dottrina e giurisprudenza l’eventuale mancanza di chiarezza del testo
dell’accordo deve andare a svantaggio della parte che l’ha allestito (DTF
82 II 452 e rif.; ZR 1982 N. 18 p. 54; Merz, Commentario bernese,
N. 157 ad art. 2 CC), in concreto quindi a scapito dell’attore.
- Stando così le cose e ritenuto -come accennato in
precedenza- che nel dubbio deve valere la tesi più vantaggiosa per il
creditore, l’appello deve essere respinto.
Le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 21 dicembre 1994 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 580.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 600.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - ______________________________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera
civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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