AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.2
Data decisione, Autorità:
20.03.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00002
Lugano
20 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
Segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 302 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 29 gennaio 1987 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 7’566.-- oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attore al pagamento di fr. 5’000.-- oltre interessi a titolo di
risarcimento danni;
Intervenuti in lite in via accessoria gli arch.
__________, __________ e __________ (rappr. dall'avv. __________).
Il Pretore con sentenza 20 ottobre 1994 ha accolto la
petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del
10 novembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 24 novembre 1994
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili e gli
intervenuti in lite non hanno preso posizioni sull'appello.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto
A. Nel corso del 1985 l’attore ha fornito e posato
nell’abitazione di __________ del convenuto un caminetto con canna fumaria e
cappello girevole in acciaio.
Successivamente,
essendo il tiraggio insoddisfacente, egli è intervenuto sulla sua opera posando
una porta a ghigliottina e prolungando la canna fumaria.
Per
le proprie prestazioni l’attore ha emesso fatture per complessivi fr.
13’626.--. Lo studio di architettura incaricato dal convenuto ha pagato fr.
3’564.-- per la posa della porta a ghigliottina, il convenuto unicamente un
acconto di fr. 2’500.--, così che l’attore procede per il saldo di fr. 7’566.--
oltre interessi.
B. Nella risposta e riconvenzionale del 19 ottobre 1987
il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.
Il saldo
della mercede dell’attore non sarebbe dovuto in quanto la sua opera non
funzionerebbe in modo conforme alle aspettative, tanto da essere del tutto
inservibile.
L’opera
avrebbe inoltre causato infiltrazioni d’acqua che avrebbero reso necessario il
ritinteggio del soffitto e avrebbero danneggiato la stessa canna del camino, il
tutto per un danno globale di fr. 5’000.-- oltre interessi, importo richiesto
in via riconvenzionale.
C. L’attore si è opposto alla domanda riconvenzionale,
contestando l’esistenza di violazioni contrattuali da parte sua.
Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande.
D. Nel giudizio impugnato, ritenuta l’esistenza tra le
parti di un contratto di appalto, il Pretore ha valutato che dall’istruttoria
non sarebbero emersi elementi di responsabilità a carico dell’attore, essendo i
difetti del camino riconducibili alla sua ubicazione, scelta dal convenuto,
La
riconvenzionale, per sua parte, sarebbe invece rimasta priva di ogni riscontro,
con il che il Pretore l’ha respinta, ammettendo nel contempo in toto la
petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 10 novembre 1994 il
convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione, ribadendo la tesi secondo la quale il caminetto
sarebbe inservibile.
Il
fatto che l’ubicazione del caminetto sia stata scelta dal committente non
porterebbe alla liberazione dell’attore dalla propria responsabilità, non
potendosi nella specie applicare in suo favore l’art. 369 CO.
F. Delle osservazioni 24 novembre 1994 dell’attore, con
le quali egli chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
- L’art. 369 CO prevede che il committente non può fare
valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato
causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore
o in altra maniera.
Le
premesse per l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che
sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 3.
edizione, Zurigo, 1985, n. 1353; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art.
369), sono due.
1.1 In primo luogo occorre che il difetto dell’opera si
sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch,
opera citata, n. 1356).
Evidentemente
questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista
o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo
rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch,
opera citata, n. 1361).
L’appaltatore
non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del progettista o del
direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di
riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per
l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste
per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni
dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983,
pag. 308). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appal-tatore alla notifica
del proprio dissenso sussiste solo nei casi in cui vi sia un errore tecnico
manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si
tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente
contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; Gauch,
opera citata, n. 1397 e segg.).
Negli
altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli
eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere
contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli
specialisti interpellati dal committente (Gauch, opera citata, n. 1391 e
segg.).
E’
però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche
conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e
del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso
attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993
in re M.C. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1408).
1.2 In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità
del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF
52 II 78; II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, opera
citata, n. 1357 e 1358).
In
caso contrario, cioè allorché i difetti sono dovuti a mancanze sia dell’architetto
che dell’appaltatore, entrambi possono essere resi contrattualmente
responsabili dal committente. Si tratta di un caso di applicazione dell’art. 51
cpv. 1 CO, applicabile anche in materia di diritto contrattuale grazie al
rinvio dell’art. 99 cpv. 3 CO (DTF 93 II 313, 93 II 323, 95 II 53, 115
II 45).
Il
concorso delle responsabilità di architetto e appaltatore consente al
committente di convenire in causa a sua scelta l’uno, l’altro o entrambi (Gauch,
opera citata, n. 2023) o di resistere alle richieste di mercedi e onorari dei
partner contrattuali eccependo il loro cattivo adempimento.
Anche
in questo caso occorre tuttavia ricordare che nel rapporto tra committente e
appaltatore l’architetto risulta essere un ausiliario del committente (art. 101
CO), il che può portare alla liberazione totale o parziale dell’appaltatore (DTF
95 II 53; Gauch, opera citata, n. 2025).
-
Innegabilmente il camino posato nella casa del
convenuto è difettoso: il tiraggio non funziona bene in conseguenza dell’ubicazione
del camino e vi sono problemi di dilatazione al calore, dovuti all’accostamento
di materiali diversi (perizia, risposte a controdomande a, b, c; pag. 5 e 6).
-
Come rettamente osserva il Pretore, non vi è però
responsabilità alcuna dell’attore per i problemi di dilatazione, essendo con
ogni evidenza il problema tecnico costituito dall’accostamento al camino da lui
fornito di differenti materiali di competenza del progettista e direttore dei
lavori.
-
Resta perciò da esaminare se l’attore debba rispondere
per il difetto del tiraggio conseguente all’ubicazione del caminetto.
La
risposta deve essere negativa.
Va
premesso, come osserva lo stesso perito, che la costruzione dei camini non è
una scienza esatta: dipendendo il buon funzionamento del camino anche da
fattori esterni e difficili da calcolare quali i flussi e le correnti d’aria
(determinati ad esempio dalle aperture dell’edificio, sulle quali il fornitore
del camino evidentemente non può influire, cfr. perizia, risposta 1, pag. 3), vi
sono elementi imponderabili che aumentano nella misura in cui il camino si
discosta dalla norma dei camini convenzionali (cfr. completazione e
delucidazione di perizia, pag. 3), per i quali l’empirica conoscenza
dell’artigiano consente invece di garantire un corretto funzionamento.
Nel
caso di specie il committente ha optato per una scelta di sicuro effetto
architettonico (camino posto in un locale di grandi dimensioni in modo da
separarlo funzionalmente in due unità abitative, cfr. perizia, pag. 2), ma con
insite grandi incognite sul funzionamento di un camino così posizionato e
fornito di due aperture.
Non
si è però trattato di una scelta tecnica a priori sbagliata: secondo il perito,
in un altro luogo e con altre caratteristiche ambientali molto probabilmente si
sarebbe ottenuto il risultato voluto (perizia, pag. 7).
Dovendosi
ammettere che l’insuccesso è dipeso da “sollecitazioni contrastate di correnti
d’aria” (perizia, pag. 7), a mente di questa Camera non era compito del
fornitore del camino quello di erudire il progettista della casa sui flussi
d’aria che le aperture da lui previste -e che il fornitore del camino non era
tenuto a conoscere in dettaglio- avrebbero creato.
In
altre parole l’attore ha esaurito il proprio compito nella fornitura di
un’opera idonea a funzionare correttamente, mentre spettava al progettista,
uomo dell’arte con formazione superiore, valutare nel giusto modo, per quanto
ciò sia possibile, le modalità della circolazione dell’aria all’interno
dell’edificio e determinare di conseguenza l’ubicazione del camino, struttura
che oltretutto veniva ad essere notevolmente evidenziata da una sua precisa
scelta progettuale.
Il
progettista era del resto conscio del proprio ruolo: molto correttamente,
confermando quanto affermato dall’attore nella lettera 17 settembre 1985 (doc.
D), l’arch. __________ ha ammesso in sede di interrogatorio formale (risposta
5) di essersi assunto la responsabilità progettuale della posizione del camino.
Dovendosi
ammettere la liberazione dell’attore per la scelta del progettista, opponibile
al convenuto ex art. 101 CO, e dovendosi per contro negare la necessità di una
verifica da parte dell’attore sui flussi d’aria all’interno della casa in
conseguenza della particolarità del camino, ben si può ammettere la liberazione
dell’attore medesimo da ogni responsabilità in applicazione dell’art. 369 CO.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 10 novembre 1994 di __________ è
respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attore fr. 400.-- ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile
del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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