Late appeal against marital protection judgment

11.2007.5Outro Tribunal19 de jan. de 2007Inadmissible

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The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as inadmissible the husband’s appeal against a marital protection judgment. The court held that the ten-day appeal period had expired on 29 December 2006, whereas the appeal was posted only on 10 January 2007. It further noted that the filing did not properly engage with the first judge’s imputed-income reasoning and would in any event have failed for lack of formal substantiation. Given the appellant’s lack of legal knowledge and absence of counsel, the court exceptionally waived fees and denied party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 370 cpv. 2, 120 cpv. 1, 131 cpv. 1, 137, 309 cpv. 2 lett. f CPC; appello contro misure a protezione dell’unione coniugale: il termine d’impugnazione di dieci giorni decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è perentorio, non sospeso dalle ferie giudiziarie. L’atto tardivo è irricevibile; inoltre l’appello deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo sostanziato i vizi censurati, altrimenti è parimenti inammissibile per difetto di requisiti formali. In via eccezionale il giudice può rinunciare al prelievo di spese quando l’appellante agisce senza patrocinio e privo di cognizioni giuridiche, mentre non sussistono ripetibili se il gravame non è intimato per osservazioni.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2007.5

Data decisione, Autorità: 19.01.2007, ICCA

Titolo: Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

Incarto n. 11.2007.5

Lugano 19 gennaio 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.613 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 giugno 2004 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 (P);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 12 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in parziale accoglimento di un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 4 giugno 2004 da AO 1 (1980) nei confronti del marito AP 1 (1976), con sentenza del 12 dicembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniu­gi a vivere separati, ha affidato la figlia A__________ (nata il 12 febbraio 2003) alla madre, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 390.– mensili per la moglie e di fr. 267.– mensili per la figlia;

che il 10 gennaio 2007 AP 1 ha trasmesso al Pretore uno scritto, in portoghese, nel quale dichiara di non poter far fronte ai contributi fissati nella sentenza, guadagnando egli un terzo di quanto figura nella medesima;

che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che “il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana”, assegnandole un termine per rimediare al difetto (art. 142 cpv. 3 CPC);

che nella fattispecie si può prescindere da tale esigenza, l'atto in esame dimostrandosi già di primo acchito – come si vedrà – improponibile per altri motivi;

che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che in esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC);

che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per rogatoria martedì 12 dicembre 2006, è stata ritirata dal convenuto lunedì 18 dicembre 2006 (avviso di ricevimento PostMail, agli atti);

che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 19 dicembre 2006 ed è scaduto venerdì 29 dicembre 2006;

che nelle circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta di __________ il 10 gennaio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;

che nel suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che, comunque sia, il rimedio non sarebbe stato destinato a miglior sorte neppure se fosse stato ricevibile;

che, sostenendo di guadagnare solo € 523.03 mensili, l'appellante non si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui si giustificava di imputargli in concreto un reddito pari a quello da lui conseguito presso l'__________ di __________, aven­do egli lasciato tale posto di lavoro per trasferirsi in Portogallo senza curarsi dei suoi obblighi verso la famiglia;

che il convenuto non spiega come mai tale motivazione sarebbe censurabile o anche solo opinabile, onde l'irricevibilità dell'appello per difetto di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che appare equo, nondimeno, rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni in diritto e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), l'appello non essendo stato intimato all'istante per osservazioni e non avendo dunque cagionato a quest'ultima costi presumibili;

che infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (complessivi fr. 657.– mensili capitalizzati) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:

  1. L'appello è irricevibile.

  2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:

–, (); – , .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal filed on 2007-01-10 was timely against the judgment notified and collected in December 2006.

Decisão extraída

The appeal period expired on 2006-12-29; the appeal filed on 2007-01-10 was manifestly late.

Fundamentação extraída

In marital protection proceedings, appeal must be filed within ten days. The first-instance judgment was collected on 2006-12-18, so the deadline started on 2006-12-19 and expired on 2006-12-29. No grounds for reinstatement were invoked.

Questão jurídica principal

Whether the appeal complied with the formal requirements for admissibility.

Decisão extraída

The appeal did not address the lower court's reasoning and therefore lacked the required formal substantiation.

Fundamentação extraída

The appellant merely asserted a lower income without engaging with the pretore's reasoning on imputed income and did not explain why that reasoning was wrong.

Questão jurídica principal

Costs and party compensation in the appeal proceedings.

Decisão extraída

No court fees or party compensation were charged.

Fundamentação extraída

Although costs would normally follow defeat, the court exceptionally waived fees because the appellant lacked legal knowledge and acted without counsel; no compensable costs were caused to the other party because the appeal was not served for observations.

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