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Numero d'incarto:
11.2006.71
Data decisione, Autorità:
04.08.2006, ICCA
Titolo:
Curatela amministrativa, curatela di rappresentanza
Incarto n.
11.2006.71
Lugano,
4 agosto 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 5.2004/R.40.2006
(curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinato dalla lic. iur. __________,
RA 1)
alla
CO 1;
riguardo
al curatore amministrativo designato in favore di
CO
3,
nella
persona di
CO
2,
rispettivamente
del curatore di rappresentanza ad hoc
PI
1,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 4 luglio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 13 giugno 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 3 (1910) ha chiesto il 21 novembre 2003 alla Commissione tutoria regionale 12 di istituirle una
curatela. A tal fine essa ha prodotto un
certificato medico che attestava “una sindrome psico-organica importante”, se
non una totale incapacità d'intendere e di volere. Con
decisione del 9 gennaio 2004 la Commissione tutoria regionale ha accolto
l'istanza, ha istituito una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) e ha nominato
quale curatrice la nipote CO 2, incaricata di amministrare i beni e i redditi
della zia, di presentare alla Commissione entro 30 giorni un inventario degli
averi con i rendiconti finanziari annui e di ottenere, “se necessario, i
consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC”.
B. Il
23 agosto 2004 __________, __________, CO 2, __________ e CO 3 si sono rivolti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando nei confronti
della stessa CO 3, di __________, AP 1, __________, __________, __________ e __________ la divisione delle eredità fu __________
(1879-1960, padre della curatelata) e fu __________
(1906-2000, sorella della curatelata). Così invitato dal Pretore, il 15 ottobre
2004 l'avv. , patrocinatore degli istanti, ha scritto alla Commissione tutoria regionale,
segnalando una possibile collisione d'interessi tra CO
3 e CO 2, entrambe istanti nelle procedure
di divisione ereditaria, e il 15 novembre 2004 ha proposto la nomina di PI
1 quale curatore ad hoc di CO 3 nelle due cause. Con decisione del 23
dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha accolto la richiesta e ha
istituito in favore di CO 3 una curatela di rappresentanza (art. 392 cpv. 2
CC), nominando quale curatore ad hoc PI 1, incaricato di difendere gli
interessi della curatelata nella divisione dell'eredità paterna (all'eredità
della sorella E la decisione non accenna).
C. Venuto
a conoscenza di tale risoluzione, AP 1 (nipote della
curatelata) ha chiesto il 5 ottobre 2005 alla Commissione tutoria di annullare
la risoluzione stessa e di verificare che la nomina di CO 2 a curatrice amministrativa
fosse regolare, il delegato del Comune di __________ sedente nella Commissione tutoria
essendo figlio di un coerede della curatelata.
Sostituito il delegato del Comune di __________ con il delegato supplente, il
30 dicembre 2005 la Commissione tutoria ha confermato l'istituzione
della curatela amministrativa e la nomina di CO 2 quale curatrice (risoluzione
n. 297), così come l'istituzione della curatela di rappresentanza e la nomina
di PI 1 quale curatore ad hoc di CO 3 nella divisione dell'eredità paterna
(risoluzione n. 298).
D. Contro
quest'ultima risoluzione (n. 298) AP 1 è insorto il 30 aprile 2006 alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento
della risoluzione medesima e la nomina di un altro curatore. Statuendo il 13
giugno 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare
tasse né spese.
E. Il 4
luglio 2006 AP 1 ha presentato un appello contro la decisione appena citata per
veder nominare PI 1 “quale
curatore unico” di CO 3 e
ottenere la riforma in tal senso della decisione impugnata. L'appello non è
stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle
tutele sono impugnabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con
le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, in concreto l'appello è
pertanto ricevibile.
-
In materia di tutele e curatele i terzi sono abilitati a ricorrere
non solo per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con
riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di
parenti in linea retta ascendente o discendente, di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit
de la tutelle – Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb). Nella
fattispecie l'appellante è erede di G__________ P__________, alla stessa
stregua della curatelata. Gli si può riconoscere dunque un interesse legittimo
a contestare la nomina della curatrice amministrativa.
-
L'appellante
si duole anzitutto che nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza non
abbia trattato la sua censura riguardante la nomina di CO 2 quale curatrice amministrativa.
Alla Sezione degli enti locali egli rimprovera di non avere indicato se alla
relativa decisione della Commissione tutoria regionale abbia preso parte il delegato
del Comune di __________, ciò che renderebbe l'atto annullabile, oppure no. La
critica cade nel vuoto, già per la circostanza che la risoluzione della
Commissione tutoria regionale impugnata davanti all'autorità di vigilanza (n.
- non verteva sull'istituzione della curatela di amministrazione né sulla
designazione di CO 2 come curatrice amministrativa, bensì sull'istituzione
della curatela di rappresentanza e sulla designazione di PI 1 come
curatore di rappresentanza ad hoc. Nella misura in cui recriminava
davanti all'autorità di vigilanza sulla nomina di CO 2, AP 1 era dunque fuori
argomento. Per di più, la questione del delegato comunale è ormai superata.
Come si è visto, il 30 dicembre 2005 sedeva nella Commissione tutoria
regionale non più il delegato di __________, bensì quello supplente. E in tale
composizione la Commissione ha confermato la curatela amministrativa e la
designazione di CO 2 in veste di curatrice (risoluzione n. 297), annullando e
sostituendo la risoluzione precedente. Poco giova sapere, di conseguenza, quale
fosse la composizione dell'autorità tutoria al momento in cui ha emanato la risoluzione
originaria del 9 gennaio 2004.
-
Nel
merito l'appellante insorge contro la nomina di CO 2 quale curatrice amministrativa,
reputandola inidonea ad assolvere la funzione perché “in passato non si è mai interessata e non ha mai dato prova di
particolare attenzione e legami verso la curatelata”. L'appellante definisce “quantomeno singolari” il successivo interesse e la disponibilità da lei mostrati,
esprimendo il timore che “la
curatrice possa essersi attivata per meri interessi pecuniari” (memoriale, pag. 4, punto 6).
L'argomentazione è irricevibile. Come si è spiegato, la risoluzione n. 298
della Commissione tutoria regionale non concerneva la designazione di CO 2 a curatrice
amministrativa. Riguardava la nomina di PI 1 quale curatore di rappresentanza ad
hoc, chiamato a difendere gli interessi della curatelata nella divisione
dell'eredità paterna. E alla figura di PI 1 l'appellante non muove
contestazioni. Anzi, lo reputa “persona idonea a svolgere il mandato conferito, e soprattutto
neutra” (memoriale, pag. 5 in alto). Certo, egli chiede
che questi “venga nominato quale curatore unico ed a tutti gli effetti della
signora CO 3” (loc. cit.), ma – si ripete – la risoluzione n. 298 non
riguardava la persona del curatore amministrativo. Anche al proposito l'appello
è pertanto fuori tema.
-
Un'altra
questione è sapere se l'appellante possa ancora insorgere all'autorità di vigilanza
contro la designazione di CO 2 quale curatrice amministrativa. Il fatto è che
la risoluzione n. 297, come la risoluzione n. 298, non gli è nemmeno stata notificata.
Mentre la risoluzione n. 298 gli è stata per lo meno spedita in copia dal
notaio __________ di __________, incaricato di procedere alla divisione delle
eredità fu __________ e fu __________ (ricorso del 30 aprile 2006 all'autorità
di vigilanza, primo foglio in basso), la risoluzione n. 297 non consta essergli
mai pervenuta. Un esemplare figura invero nel carteggio – privo di qualsiasi rubrica
– della Commissione tutoria regionale, ma l'appellante non poteva esserne a
conoscenza, né l'autorità di vigilanza ha menzionato l'atto nella propria decisione.
Ne segue che, stando al fascicolo processuale, per l'appellante il termine
entro cui impugnare la risoluzione n. 297 non è nemmeno cominciato a decorrere.
Il quesito non deve in ogni modo essere vagliato oltre, la sua soluzione non
incidendo sull'esito dell'attuale giudizio.
-
Gli
oneri del pronunciato odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC). Si può presumere tuttavia che la laconica motivazione addotta
dall'autorità di vigilanza a sostegno della decisione impugnata, consistente
nelle ultime quattro righe di pag. 2, possa avere indotto l'appellante a ricorrere
in buona fede. A nulla sussidiava in effetti rilevare che un atto
amministrativo affetto da vizio di procedura non è nullo, ma semplicemente
annullabile, quando il ricorrente chiedeva – appunto – di annullarlo. Nelle
circostanze descritte appare equo perciò rinunciare al prelievo di tasse o
spese. Non si pone invece problema di ripetibili,
l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–Gordola;
–;
–;
–;
–,.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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