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11.2006.126 ΓÇó Appeal struck off as moot after legal aid decision
11.2006.126Outro Tribunal10 de nov. de 2006Other
The appellant challenged a divorce judgment mainly because the first-instance court had not decided his request for legal aid. Before the appeal was served, the Pretore granted legal aid for exemption from court fees and costs. The Court of Appeal held that the appeal had therefore lost its practical interest and was to be struck off the docket. In view of the special circumstances, it waived all fees and costs and awarded no compensation to either party.
Art. 351 cpv. 1 CPC; mootness of an appeal after subsequent first-instance decision: if the contested procedural omission is cured by a later decision of the lower court, the appeal loses its current practical interest and is struck off the docket. Costs are allocated, by analogy, according to the situation existing before the event that terminated the dispute and, exceptionally, may be waived entirely when equity so requires; no party compensation is due where the appeal was not served and caused no expenses.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2006.126
Data decisione, Autorità: 10.11.2006, ICCA
Titolo: Stralcio dell'appello diventato privo d'interesse
Incarto n. 11.2006.126
Lugano 10 novembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.122 (azione di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 febbraio 2006 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
premesso che con sentenza del 16 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1966) e AO 1 nata __________ (1969), cittadina __________, ponendo a carico del marito le spese con una tassa di giustizia di fr. 800.–;
preso atto che il 3 novembre 2006 AP 1 ha presentato appello contro la citata sentenza, dolendosi della mancata decisione sulla sua domanda di assistenza giudiziaria;
osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
accertato che con successiva decisione del 6 novembre 2006 il Pretore ha poi ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente all'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
appurato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;
rilevato che spese e le ripetibili andrebbero attribuite tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 72 PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto senza interesse (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC);
ritenuto che la mancata decisione del Pretore sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto il 26 giugno 2006 non giustificava, in realtà, alcuna modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede, giacché per ottenere una decisione al riguardo bastava che l'interessato sollecitasse il Pretore;
rammentato altresì che tale l'omissione non costituiva un titolo di revisione giusta l'art. 340 lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non confondendosi con il merito (art. 5 Lag);
considerato che in tali circostanze l'appello, a un esame sommario, sarebbe stato verosimilmente respinto;
stabilito che la particolarità del caso induce nondimeno, in via eccezionale, a soprassedere al prelievo di oneri, senza tuttavia assegnazione di ripetibili all'appellante né alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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