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Numero d'incarto:
11.2005.40
Data decisione, Autorità:
27.02.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio per desistenza
Incarto n.
11.2005.40
Lugano
27 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 142.2001/R.94.2004
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1,
(patrocinato dall¿ PA 1, )
alla
Commissione tutoria regionale 14,
riguardo al figlio D__________ (2000)
(rappresentato
dal curatore , );
premesso
che dal matrimonio tra AP 1 (1949) e __________ (1981) è nato D__________, il
26 giugno 2000;
ricordato
che con decisione del 23 aprile 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha
privato provvisoriamente i genitori della custodia parentale, ha disposto il
collocamento del figlio alla __________ di __________ e ha disciplinato il
diritto di visita dei genitori;
rammentato
che il 30 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale, confermata la
privazione della custodia parentale, ha disposto il collocamento di D__________
in una famiglia affidataria e ha fissato il diritto di visita dei genitori in
una domenica ogni quindici giorni;
accertato
che in seguito a difficoltà manifestatesi nell'esercizio delle relazioni personali
tra padre e figlio, il 14 luglio 2004 la Commissione tutoria regionale ha
sospeso il diritto di visita di AP 1, salvo ripristinarlo il 24 novembre 2004
sotto sorveglianza presso la __________ di __________ il mercoledì ogni
quindici giorni;
rilevato
che un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 21
febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
constatato
che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello dell'11 marzo 2005
per ottenere ¿un diritto di visita ogni quindici giorni, la domenica, e 15
giorni durante le vacanze scolastiche invernali ed estive¿;
osservato
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
preso
atto che il 17 febbraio 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il ricorso
¿sottolineando di essersi sempre comportato correttamente e di non condividere
il modo di procedere della Commissione tutoria regionale¿;
stabilito
che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite
e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;
considerato
che ¿ di regola ¿ il recesso da una lite implica l'addebito delle tasse e delle
spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto
che nel caso precipuo non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che
la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza
(art. 24 lett. b LTG);
appurato
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di
intimazione;
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 150.¿
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
¿ ;
¿ ;
¿ , .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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