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Numero d'incarto:
11.2005.126
Data decisione, Autorità:
12.06.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello per desistenza
Incarto n.
11.2005.126
Lugano
12 giugno
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2003.120 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 23 giugno 2003 da
AP 1 Bellinzona
(patrocinato dall' PA 1 )
e
AA 1
(patrocinata dall' PA 2 );
premesso
che con sentenza del 29 agosto 2005, emanata in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra
AP 1 (1965) e AA 1 (1968), ha obbligato il marito a
versare a quest'ultima fr. 13 607.45 in esito allo scioglimento del regime dei beni, oltre a un
contributo alimentare di fr. 612.– mensili indicizzati fino al luglio del 2007,
ha ordinato al notaio __________ di liberare a favore dei coniugi, in ragione
di ½ ciascuno, il ricavo dalla vendita della particella n. 576 RFD di __________,
ha invitato l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ad annullare un
precetto esecutivo n. 464 351 intimato
dal marito alla moglie, ha riconosciuto a ogni coniuge
il diritto alla metà della prestazione
d'uscita maturata dall'altro coniuge presso il rispettivo
istituto di previdenza professionale e ha posto la tassa di giustizia di fr.
1000.– con le spese di fr. 250.– a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili;
preso
atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 22 settembre
2005 nel quale ha chiesto in riforma del giudizio impugnato di obbligare la
moglie a versargli fr. 5773.25 in liquidazione del regime dei beni, il rigetto
in via definitiva dell'opposizione da lei presentata al suo precetto esecutivo,
di sopprimere il contributo alimentare con effetto retroattivo al febbraio del
2002 e di addebitare gli oneri processuali a AA 1, tenuta a rifondergli fr.
5000.– per ripetibili;
considerato
che nelle sue osservazioni del 2 novembre 2005 AA 1 ha proposto di respingere l'appello
e con appello adesivo ha instato a sua volta per la riforma del giudizio
chiedendo di aumentare a fr. 26 670.15 la sua spettanza in
esito allo scioglimento del regime dei beni e di aumentare il contributo
alimentare a fr. 1284.50 mensili;
osservato
che nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2005 AP 1 ha concluso per il rigetto
dell'appello adesivo;
accertato
che con lettera del 18 aprile 2007 le parti hanno comunicato alla Camera di
avere raggiunto un accordo in virtù del quale ritirano i loro appelli;
rilevato
che tale convenzione è poi stata trasmessa alla Camera, per conoscenza, il 2
maggio 2007;
constatato
che con lettera del 24 maggio 2007 le parti hanno confermato di non voler
postulare l'omologazione della convenzione, ma di voler ottenere solo lo
stralcio della procedura di ricorso, consapevoli che ciò comporterà il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
appurato
che in ossequio alla convenzione predetta gli oneri processuali e le ripetibili
vanno a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
ritenuto
che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente
pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta,
dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia
della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 25
cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'attore, compensate le ripetibili.
- Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico della convenuta, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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