AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.77
Data decisione, Autorità:
11.08.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.77
Lugano
11 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.77
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 16 marzo 2004 da
)
contro
APPO1
);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 giugno 2004 presen-tato da APPE1 contro la sentenza emessa il
17 giugno 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da APPO1
con le osservazioni all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. APPO1 (1969) e APPE1 (1971) si sono
sposati a __________ il 29 settembre 1994. Dal matrimonio sono nati
E__________, il 23 febbraio 1995, e S__________, il 30 agosto 1997. Il marito,
di formazione venditore, ha lavorato come autista sino alla fine di gennaio 2003,
svolgendo nel contempo l'attività di ausiliario portavalori a tempo parziale
per la __________ di __________. Dal 1° febbraio 2003 egli è al beneficio di
indennità di disoccupazione e continua a svolgere, su chiamata, la medesima
attività accessoria. La moglie lavora a tempo parziale quale segretaria per la
__________.
B. Il
16 marzo 2004 APPE1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via
cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'ingiunzione al marito di
lasciare l'abitazione coniugale entro il 31 marzo 2004, l'affidamento dei figli
(riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr.
1000.– mensili per sé e uno di fr. 800.– mensili per ogni figlio, come pure una
provvigione ad litem di fr. 1500.– o, in subordine il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Nel corso di quel mese il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale per trasferirsi dai propri genitori a __________.
C. All'udienza
del 30 marzo 2004, indetta per la discussione, APPO1 ha postulato l'attribuzione
congiunta dell'autorità parentale sui figli e ha offerto un contributo alimentare
per questi ultimi di fr. 500.– mensili, opponendosi alle altre pretese. APPE1
ha proposto di respingere le richieste del marito. Esperita l'istruttoria, al
dibattimento finale del 4 maggio 2004 le parti hanno confermato le rispettive
posizioni.
D. Con sentenza del 17 giugno 2004 il Pretore ha autorizzato la sospensione
della comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui
ha affidato i figli (riservato il diritto di visita del padre), e ha posto a
carico di APPO1 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per ogni figlio
dal 1° aprile 2004, respingendo la domanda di contributo alimentare per la
moglie. Non sono stati prelevati oneri processuali né sono state assegnate
ripetibili. Lo stesso giorno il Pretore ha concesso a entrambi le parti il
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata APPE1 è insorta con un appello del 24 giugno 2004 nel
quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la riforma del
giudizio impugnato nel senso di stabilire un contributo alimentare per sé di
fr. 1000.– mensili e di aumentare quello per i figli a fr. 800.– mensili ciascuno.
Nelle sue osservazioni del 5 luglio 2004 APPO1 propone di respingere l'appello
e insta anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 22 luglio
2004 egli ha poi presentato un'istanza di ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e un “complemento” alle osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con
il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art.
5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito al quale il Pretore
statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è limitato
alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello è dunque ricevibile. Inammissibile è, di contro, il
complemento alle osservazioni del 22 luglio 2004, presentato quando il termine
per presentare l'atto era scaduto il 12 luglio precedente (v. per analogia:
Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art.
308).
- L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e
le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari
per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione
(cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra
coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale
dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei
contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a
metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei
figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad
art. 176 CC;). In caso di ammanco, il debitore del contributo ha diritto di
conservare, ad ogni modo, l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III
70 consid. 2c con rinvii).
Quanto al
fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come
pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per
prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 412 consid.
3.2.1).
-
Litigiosi
rimangono, in appello, i contributi per moglie e figli. A tal fine il Pretore
ha accertato il reddito netto del marito in fr. 3600.– mensili, per rapporto a
un fabbisogno minimo di fr. 2279.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 279.70, imposte
e costi diversi fr. 200.–). Quanto al reddito della moglie, egli l'ha calcolato
in fr. 2400.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2406.20 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese accessorie,
previa deduzione della quota compresa nel fabbisogno dei figli, fr. 732.–,
assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr.
35.10, premio della cassa malati fr. 439.10, imposte stimate fr. 100.–).
Constatato un ammanco, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare dall'aprile
del 2004 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per ogni figlio,
ritenendo la moglie in grado far fronte al suo fabbisogno con il reddito del
proprio lavoro.
-
L'appellante
fa valere anzitutto che il reddito del marito non è di soli fr. 3600.– mensili,
ma va stabilito in fr. 4500.–, pari a quanto egli percepiva come autista. A
tale importo si giungerebbe pure sommando le indennità di disoccupazione con
gli introiti percepiti mediante l'attività lavorativa a tempo parziale.
a) Trattandosi
di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – lo stipendio netto
conseguito al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2002.14 dell'8 marzo
2002, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 01.31 e 01.49; Bräm/Hasen-böhler
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 163 CC), a meno che faccia
stato, in luogo del reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile
facendo uso di buona volontà (DTF 123 III 5 nel mezzo, 121 III 299). Al momento
in cui il Pretore ha statuito, il convenuto era in disoccupazione da oltre un
anno, sicché non vi è ragionevole motivo per dipartirsi da un reddito superiore
al guadagno concretamente ritratto.
b) Il
convenuto ha prodotto un certificato di salario della __________ dal
quale egli risulta avere ricevuto nel mese di gennaio 2004 fr. 1461.– (doc. 11)
e un conteggio della cassa disoccupazione, la quale gli ha versato quello
stesso mese un indennità di fr. 1707.45 (doc. 2). Dal citato conteggio si
evince tuttavia che all'interessato è stato riconosciuto un guadagno intermedio
lordo di fr. 2710.15. Trattandosi di reddito proveniente da attività
lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato consegue entro un
periodo di controllo (art. 24 cpv. 1 prima frase LADI), a un sommario esame non
vi sono ragioni per disconoscere tale introito. Ciò posto, e considerate le
usuali deduzioni sociali applicate dal datore di lavoro, il reddito in
questione può essere fissato in fr. 2400.– mensili. Con le indennità di
disoccupazione le entrate del convenuto ascendono pertanto a fr. 4100.– mensili
netti. Tale reddito, del resto, corrisponde sostanzialmente a quanto
l'interessato guadagnava nel 2003. Oltre alle indennità di disoccupazione per
una media di fr. 1815.– mensili (doc. 8), il convenuto ha percepito uno stipendio
medio di fr. 2136.– mensili (doc. 10) e indennità per perdita di guadagno di
fr. 105.– mensili (doc. 9), per complessivi di fr. 4056.–.
-
Quanto
al fabbisogno minimo del convenuto, l'appellante si duole che il Pretore abbia
riconosciuto un onere di alloggio sebbene egli abiti a __________ dai genitori.
Ora, che il marito non abbia un appartamento proprio è possibile, ma non si può
evidentemente pretendere che egli viva in tali condizioni. Tale libera scelta,
in altri termini, non deve pregiudicarlo, né la moglie deve trarre vantaggio da
simile risparmio, dovuto a una scelta personale (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in
alto; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2002.59 del 7 agosto 2002 consid. 3). A
ragione pertanto il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato
l'equivalente della pigione che egli dovrebbe sopportare se vivesse per conto
proprio.
-
L'appellante
chiede poi di includere nel proprio fabbisogno minimo la locazione di
complessivi fr. 1362.– mensili, senza deduzione della quota che rientra nel
fabbisogno dei figli, come pure i premi della cassa malati dei figli e “il
costo per il loro mantenimento”. Essa disconosce manifestamente, però, che il
fabbisogno in denaro dei figli va calcolato separatamente e non rientra nel
fabbisogno minimo dell'uno o dell'altro genitore (sopra, consid. 2). Dal
fabbisogno minimo dell'appellante vanno tolti i costi direttamente correlati
all'alloggio dei figli, un terzo dei quali vanno inclusi nel fabbisogno in
denaro del primogenito e un ulteriore quarto nel fabbisogno della seconda
figlia (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in
alto). La pigione di fr. 1362.– (doc. 1) va quindi suddivisa nella proporzione
di 5/12 a carico dell'appellante (fr. 567.50) e di 7/12
a carico dei figli (fr. 794.50). D'ufficio va rettificato altresì il minimo
esistenziale del diritto esecutivo per un genitore cui sono affidati figli
minorenni, che dal 1° gennaio 2001 ammonta a fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 pag.
74 cifra I). Il minimo di fr. 1100.–, indicato dall'istante è quello per
persone sole. Ciò premesso, il fabbisogno della moglie dev'essere fissato in
fr. 2391.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione
e spese accessorie fr. 567.50, assicurazione dell'economia domestica e contro
la responsabilità civile fr. 35.10, premio della cassa malati fr. 439.10,
imposte stimate fr. 100.–).
-
Per
quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore dei figli, l'appellante
chiede che esso sia portato a fr. 800.– mensili per ognuno. Il Pretore non ha
calcolato quale sia il relativo fabbisogno in denaro, poiché ha ritenuto i
fabbisogni della famiglia apparivano di primo acchito superiori al reddito
familiare (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Tale orientamento non può
essere condiviso. Certo, un contributo di mantenimento va stabilito anche in
relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma
ciò non significa che un giusto fabbisogno vada ignorato solo perché i genitori
non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato
dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti
non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto
di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III
70 consid. 2c con richiami).
a) Come
si è accennato (sopra, consid. 2 in fine), il fabbisogno in denaro di figli
minorenni si valuta, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298
consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso.
Dal 2000 i fabbisogni ivi previsti non vanno più ridotti per il minor costo
della vita nel Ticino, poiché essi sono commisurati ormai al costo delle
economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori
statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche
dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su
cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op.
cit., pag. 10 in basso). Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a
quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op.
cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella
sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per
esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni
particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto
che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire
appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del
21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag.
11).
b) Al
momento in cui è stata inoltrata l'istanza, S__________ ed E__________ avevano
rispettivamente 6 e 9 anni. In tali casi l'edizione 2003 delle citate raccomandazioni
(in: www.ajb.zh.ch) prevede un fabbisogno medio in denaro di 1590.– mensili per
figlio. Il coniuge affidatario che lavora al 70% (doc. D) può fornire in natura
unicamente il 30% della cura e dell'educazione, di modo che nella fattispecie
il fabbisogno in denaro di ciascun figlio va ricondotto a fr. 1479.– mensili
(principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/ 2002 del
13 marzo 2002, consid. 5b). Oltre a ciò, va adattato il costo dell'alloggio,
che non ammonta a fr. 315.– mensili (valore medio stimato dalle raccomandazioni),
bensì a fr. 454.– per E__________ (un terzo di fr. 1362.–: sopra, consid. 6) e
a fr. 341.– per S__________ (un quarto di fr. 1362.–). Il fabbisogno in denaro
dei ragazzi ascende rispettivamente, di conseguenza, a fr. 1618.– a fr. 1505.–
mensili.
- Da
tutto quanto precede risulta, in sintesi, il seguente compendio delle entrate e
delle uscite familiari:
reddito del marito fr.
4100.—
reddito
della moglie fr. 2400.—
fr.
6500.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2279.70
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2391.70
fabbisogno
in denaro di E__________ fr. 1618.—
fabbisogno
in denaro di S__________ fr. 1505.—
fr.
7794.40 mensili.
Non v'è
quindi eccedenza, bensì ammanco. La moglie, che riesce a coprire le sue
necessità con il proprio reddito, non riceve di conseguenza alcun contributo
alimentare, ma neppure è chiamata a sussidiare il mantenimento dei figli.
Quanto ai contributi per i figli, essi vanno calcolati in proporzione, mentre
la differenza rimane scoperta, il padre avendo il diritto di conservare l'equivalente
del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Ne
risulta quanto segue:
disponibilità
del marito:
fr.
4100.– (reddito) ./. fr. 2280.– (fabbisogno minimo) = fr. 1820.– mensili;
somma
dovuta ai figli: fr. 1618.– + 1505.– = fr. 3123.– mensili;
contributo
per E__________: fr. 1618.– x (1820 : 3123) = fr. 943.– mensili;
contributo
per S__________: fr. 1505.– x (1820 : 3123) = fr. 877.– mensili.
È vero che in concreto l'appellante chiede fr. 800.– mensili per
ogni figlio. È altrettanto vero però che in base al principio inquisitorio
illimitato preposto al diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle
domande né alle argomentazioni delle parti. Nulla osta di conseguenza al
sindacato odierno.
- Gli
oneri dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare per i figli, ma
nulla per sé. Si giustifica così che sopporti due terzi dei costi, con obbligo
di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Quanto al dispositivo riguardante le spese (non riscosse) e le ripetibili di primo
grado (non assegnate), il pronunciato attuale non incide in misura apprezzabile
e può rimanere invariato. L'appellante rivendica invero fr. 500.– per
ripetibili (appello, pag. 5), ma a prescindere dal fatto che non è dato di
capire a quale grado di giudizio la richiesta si riferisca, in nessuna delle
due sedi essa può dirsi vittoriosa in proporzione tale da meritare ripetibili.
Circa le
domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 2
Lag) è manifesto per entrambe le parti, il reddito coniugale non bastando
neppure a coprire il fabbisogno della famiglia. Le posizioni dei contendenti
non mancavano altresì di esito favorevole (art. 14 Lag), tant'è che l'appello
dev'essere – parzialmente – accolto. Tutt'e due le richieste di assistenza
giudiziaria sono destinate perciò a buon fine. Nella tassazione della nota
professionale del patrocinatore dell'appellato, in ogni modo, si terrà conto
del fatto che il complemento del 22 luglio 2004 alle osservazioni,
irricevibile, appariva inutile sin dall'inizio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
APPO1 è tenuto a versare dal 1° aprile 2004 a
APPE1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr.
943.– in favore di E__________ e di fr. 877.– in favore di S__________, assegni
familiari compresi.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti per due terzi a carico dell'appellante e il resto a carico del convenuto,
al quale l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
-
APPE1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. _PAT1.
-
APPO1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv.
-
Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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