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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.56
Data decisione, Autorità:
13.05.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.56
Lugano
14 maggio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.75 (modifica
sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 17 giugno 2003 da
AP1
(patrocinato dall RA1)
contro
(patrocinata dall'RA2)
in sostituzione processuale della figlia __________
(1985);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 aprile 2004 presentato da AP1contro la sentenza emanata il 19
aprile 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 agosto 1990 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha sciolto il matrimonio tra AP1 (1951) e AO1 (1954),
omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta il 19
luglio 1990. Tale accordo prevedeva – tra l'altro – l'affidamento delle figlie
__________ (11 settembre 1984) e __________ (29 novembre 1985) alla madre,
riservato al padre un ampio diritto di visita; inoltre AP1si impegnava a versare
un contributo alimentare mensile per ogni figlia, compresi gli assegni
familiari, di fr. 550.– fino all'8° anno di età, di fr. 600.– fino al 12°, di
fr. 650.– fino al 14°, di fr. 700.– fino al 18° e di fr. 750.– fino al 20° o all'indipendenza
economica.
B. Il
17 giugno 2003 AP1ha convenuto AO1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata nel
senso di ridurre a fr. 300.– mensili dal 1° agosto 2002 il contributo
alimentare per la figlia __________ e di sopprimerlo dal 1° agosto 2003,
riducendo altresì quello per __________ a fr. 785.– mensili dal 1° agosto 2002,
a fr. 585.– dal 1° agosto 2003 e a fr. 300.– dopo di allora, fino al 1° agosto
2005. All'udienza del 20 agosto 2003 AO1 ha contestato anzitutto la propria
legittimazione passiva e ha proposto di respingere l'azione.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi
al contenuto dei memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 9 marzo 2004 AO1 ha
ribadito la propria posizione. Nel suo memoriale del 17 marzo 2004 AP1ha
chiesto la completa soppressione del contributo alimentare per le figlie dal 1°
agosto 2002, con obbligo per l'ex moglie di restituirgli fr. 9390.– e per la
figlia S__________ di restituirgli, a sua volta, fr. 4900.–.
D. Statuendo
il 19 aprile 2004, il Pretore ha respinto la petizione nei confronti di
__________ per carente legittimazione passiva della madre AO1. Nei confronti di
J__________ la petizione è stata respinta per mancanza dei presupposti che
giustificassero la riduzione del contributo. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a
rifondere a AO1 fr. 3700.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorto con un appello del 30 aprile 2004 nel
quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la tassa di giustizia sia
ridotta a fr. 200.– e le ripetibili siano compensate. L'appello non è stato
intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica
di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni
relative ai figli e alla procedura. La ripartizione degli oneri processuali e
dell'indennità per ripetibili di primo grado – unici punti impugnati nella
fattispecie – sarebbe pertanto disciplinata dal nuovo diritto (cfr. anche SJ
123/2001 I pag. 250 consid. 2b). Se non che, la nuova procedura cantonale in
materia di divorzio ha lasciato immutati gli art. 148 segg. CPC sulle spese e
le ripetibili (BU n. 4/2000 pag. 19 segg.). L'applicazione del nuovo diritto
nel caso specifico non ha quindi portata pratica.
-
In concreto il Pretore ha posto a carico dell'attore la tassa di
giustizia e le spese, con obbligo di versare alla convenuta un'indennità di fr.
3700.– per ripetibili. L'appellante contesta tale dispositivo, sostenendo di
essere stato denunciato senza motivo dalle figlie per reati infamanti, di non
avere più alcun contatto con loro da almeno cinque anni, di trovarsi in una
situazione finanziaria disastrata, senza contare che al momento in cui erano
stati fissati i contributi l'apprendistato delle figlie era un'eventualità
esclusa. Egli rileva altresì che, essendo stata promossa una causa a procedura
speciale (art. 425 segg. CPC), per la determinazione delle ripetibili occorre applicare
l'art. 15 TOA. Visti i difficili rapporti con le figlie, poi, egli ritiene che
soccorrano giusti motivi (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per compensare le
ripetibili.
-
Il
giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le
spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 CPC cpv. 1), ma può “ripartire
parzialmente o per intero” queste ultime ove la soccombenza sia reciproca o
concorrano “altri giusti motivi” (art. 148 cpv. 2). Giusti motivi possono
indurre, segnatamente nelle cause di stato, a prescindere da suddivisioni
strettamente aritmetiche (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo). Comunque
sia, nella determinazione e nella suddivisione delle tasse, delle spese e delle
ripetibili il primo giudice fruisce di notevole apprezzamento, che può essere
censurato in appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
-
In
concreto l'attore chiedeva la riduzione del contributo alimentare per le figlie
ed è risultato del tutto soccombente, sia per la carente legittimazione passiva
dell'ex moglie in merito ai contributi per la figlia S__________, già maggiorenne
al momento in cui era stata introdotta l'azione, sia per la mancanza di
presupposti che giustificassero una riduzione dei contributi per J__________r. A ragione il Pretore si è dipartito
pertanto dal principio che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili andassero
poste a carico di lui (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda la tassa di giustizia
e le spese, del resto, l'appellante non sollecita alcun riparto. Chiede di
ridurre la prima a fr. 200.–, ma già a prima vista senza alcuna parvenza di
fondamento. A norma dell'art. 22 n. 5 LTG la tassa di giustizia per le azioni
di assistenza tra parenti (art. 425 segg. CPC) è la metà di quella per le cause
ordinarie (art. 17 LTG). Quanto all'art. 17 cpv. 1 LTG, esso prevede, per le
cause ordinarie, tasse di giustizia commisurate al valore litigioso, che in
concreto il Pretore ha fissato in fr. 37 363.–. Ora, quand'anche il valore
dell'azione promossa contro la figlia S__________ fosse di soli
fr.
9530.– (invece dei fr. 20 894.– stabiliti dal Pretore), nel caso specifico il
valore litigioso complessivo avrebbe raggiunto nondimeno fr. 25 999.–. E per
cause ordinarie aventi un valore litigioso da fr. 20 000.– a fr. 50 000.– la
tassa di giustizia è compresa tra fr. 750.– e fr. 2000.–. Pur tenendo conto del
fattore di moderazione dell'art. 22 n. 5 LTG, di conseguenza, l'importo di fr.
700.– fissato dal Pretore rientra agevolmente nel quadro del potere
d'apprezzamento che competeva al primo giudice.
-
Né
si ravvisano, in concreto, “giusti motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2
CPC) per compensare le ripetibili, come chiede l'appellante. Si ricordi che in
materia di ripetibili decisivo è, di regola, il comportamento dei contendenti.
A prescindere dai casi di manifesta disparità finanziaria tra coniugi (che
possono indurre a trascurare la parziale soccombenza di quello economicamente
più debole), di massima chi esce vittorioso solo in parte da una causa può
vedersi esonerare dalla quota di spese e ripetibili a suo carico – per “giusti
motivi” – unicamente qualora il contegno dell'avversario faccia passare tale
soccombenza in second'ordine. In effetti, l'art. 148 cpv. 2 CPC implica non
solo una valutazione di diritto, ma anche un apprezzamento in termini di
equità. Nella fattispecie la convenuta ha proposto di respingere la petizione,
ottenendo causa vinta, e nulla nel suo comportamento processuale o preprocessuale
giustifica una deroga al principio della soccombenza. È possibile che i rapporti
tra l'attore e le figlie siano da tempo inesistenti, ma ciò poco importa. Per
tacere del fatto che l'appellante medesimo non è estraneo a tale stato di cose
(rapporto del servizio sociale di __________: doc. Q), la mancanza di relazioni
personali con il genitore non influisce, di per sé, sull'obbligo di mantenimento
(DTF 120 II 179 nel mezzo con riferimenti). Mal si comprende quindi come
potrebbe costuire un “giusto motivo” per compensare le ripetibili.
-
Un'altra
questione è sapere se, per avventura, si giustificasse nel caso in esame di
moderare l'indennità per ripetibili decisa dal Pretore. Sta di fatto però che
l'appellante non chiede riduzione di sorta. E quand'anche avesse inteso
prospettare una moderazione delle ripetibili, gli sarebbe spettato di indicare
l'entità della postulata riduzione. La giurisprudenza ha già avuto modo di
stabilire che in caso di contestazioni pecuniarie un appellante non può
limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep.
1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale:
Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55
OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). In concreto l'appellante non
allude ad alcuna somma, neppure per ordine di grandezza. L'ipotesi di una
riduzione non entra quindi in linea di conto.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato spese di rilievo.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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