AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.55
Data decisione, Autorità:
16.07.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.55
Lugano
16 luglio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2003.10
(scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Blenio promossa
con petizione del 15 ottobre 2003 da
AO1
(patrocinato dall' RA2)
Contro
AE1
(patrocinato dall' RA1),
giudicando
ora sul decreto del 7 aprile 2004 con cui il
Pretore ha dichiarato tardivo l'allegato di risposta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 23 aprile 2004 presentato dal Patriziato di
__________contro il decreto emesso il 7 aprile 2004 dal Pretore del Distretto
di Blenio;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
15 ottobre 2003 AO1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di
Blenio contro il Patriziato di __________ perché fosse sciolta la comproprietà
relativa alla particella n. 487 RFD di __________ (un rustico di 43 m² sull'
alpe __________) mediante licitazione privata o, in subordine, mediante asta
pubblica. Il Pretore ha intimato il 20 ottobre 2003 la petizione al “Patriziato
di __________, __________ ”, fissando a quest'ultimo un termine di 30 giorni
per l'introduzione della risposta. Constato che nulla era pervenuto alla
Pretura, il 9 gennaio 2004 egli ha emanato un'ordinanza in cui ha assegnato al
convenuto un nuovo termine di 10 giorni per presentare la risposta con
l'avvertimento che, in caso di omissione, esso non avrebbe più potuto contestare
i fatti della petizione e che l'istruttoria sarebbe avvenuta solo in base alle
prove addotte dalla parte attrice.
B. Il
Patriziato di __________ ha comunicato al Pretore il 16 gennaio 2004 di essere
in attesa della decisione con cui il Consiglio di Stato avrebbe statuito sulla
sua richiesta d'autorizzazione a stare in lite. Con ordinanza del 23 gennaio
2004 il Pretore ha sospeso così la procedura. Il 2 marzo 2004 il Patriziato ha
trasmesso al Pretore copia della risoluzione n. 442, del 3 febbraio 2004, con
cui il governo accordava la citata autorizzazione, sicché con ordinanza del 18
marzo 2004 il Pretore ha riassunto la procedura, precisando esplicitamente che
ciò comportava la riattivazione del termine ultimo di 10 giorni per la
presentazione della risposta. Al che il Patriziato ha introdotto un allegato di
risposta datato 29 marzo 2004. Se non che, preso atto che il memoriale era
stato consegnato alla posta il 30 marzo 2004, con decreto del 7 aprile 2004 il
Pretore ha giudicato l'atto inammissibile perché tardivo, estromettendolo dal
fascicolo processuale.
C. Contro
il decreto predetto il Patriziato di __________ è insorto con un appello del
23 aprile 2004 volto a ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo –
“l'annullamento del decreto e la conseguente ammissione agli atti della propria
risposta 29 marzo 2004”. Il Pretore ha conferito il 5 maggio 2004 effetto sospensivo
all'appello. Il 26 maggio 2004 AO1 ha comunicato di rinunciare a presentare
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il
provvedimento con cui un Pretore dichiara inammissibile un allegato scritto è
un decreto (Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 15 ad art. 97). Nell'ambito di una
procedura ordinaria tale decreto è impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96
cpv. 4 CPC), ossia di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello in esame è dunque ricevibile. Il primo giudice avendo munito
il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta alla
trattazione del medesimo (cpv. 4).
-
L'attore
chiede lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 487 RFD di
__________, sostenendo che la quota appartenente al Patriziato costituisce un bene
patrimoniale poiché l'immobile “non è da tempo più adibito ad alcuna forma di
utilizzazione collettiva” (petizione, pag. 2 in basso). Ora, giusta l'art. 5
della legge organica patriziale (RL 2.2.1.1) i beni patriziali si suddividono
in beni amministrativi e beni patrimoniali. Le vertenze riguardanti i primi
soggiacciono – di regola – alle norme e alla giurisdizione amministrativa (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a
edizione, n. 94 ad art. 641 CC), mentre quelle inerenti ai secondi sottostanno
alle norme e alla giurisdizione civile
(Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona 1993, pag.
327, n. 519 e 521). Beni amministrativi sono quelli che servono all'adempimento
di un compito di diritto pubblico, mentre patrimoniali sono i beni che
contribuiscono solo indirettamente a tele scopo, per mezzo del loro valore in capitale
o mediante il loro reddito (cfr. art. 5 cpv. 2 e 3 LOP; Häfelin/Mueller, Grundriss des allgemeiner Verwaltungsrechts,
Zurigo 1990, n. 1829 segg. e 1833 segg.; Scolari,
op. cit., pag. 325, n. 514 e pag. 328 n. 524). In concreto, a prescindere dal
fatto che il noto rustico è in comproprietà con una persona fisica, non è dato
a divedere come tale bene possa avere uno scopo pubblico diretto e rientrare
nei beni amministrativi del Patriziato. La giurisdizione civile è quindi data.
-
Nella
petizione del 15 ottobre 2003 l'attore menziona solo l'art. 650 CC. In realtà
egli ha promosso simultaneamente due azioni, l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1
CC (“azione di divisione”), intesa a far accertare che nulla osta allo
scioglimento della comproprietà, e l'altra sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a
far definire il modo della divisione (Rep. 1998 pag. 197 consid. 1 con
richiamo). Determinante ai fini dell'appellabilità, tanto nell'una quanto
nell'altra, è il valore litigioso, una causa del genere non rientrando nella
competenza funzionale del Pretore per il solo fatto di riguardare beni
immobili. Ciò premesso, il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1 CC
corrisponde a quello della quota chiesta dal comproprietario, mentre ai fini
dell'art. 651 cpv. 2 CC esso corrisponde a quello dell'intera comproprietà (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag.
283 in fondo e 284 in alto; Brunner/Wichtermann
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 10 ad art. 650
e n. 17 ad art. 651). Nella fattispecie l'attore non ha indicato alcun valore
di causa, né questo risulta dagli atti. Il Pretore ha nondimeno trattato la
causa secondo la procedura ordinaria appellabile e le parti non muovono censure
al riguardo, né si ravvisano elementi che inducano a ritenere palesemente inverosimile
il valore litigioso di almeno fr. 8000.–. Anche sotto tale profilo nulla osta
pertanto all'esame dell'appello.
-
Il
Pretore ha accertato che in concreto l'ultimo termine (10 giorni: art. 169 cpv.
1 CPC) per introdurre la risposta è cominciato a decorrere – al più tardi – il
17 gennaio 2004, giorno successivo al ricevimento, da parte del Patriziato,
dell'ordinanza 9 gennaio 2004 con cui egli assegnava il termine stesso. La
causa essendo rimasta sospesa dal 23 gennaio 2004 al 22 marzo 2004, il termine
in questione era giunto a scadenza il 29 marzo 2004. Introdotto l'indomani, il
memoriale di risposta risultava quindi tardivo, e come tale irricevibile. Il
Patriziato sostiene anzitutto di avere preso conoscenza dell'ordinanza 18 marzo
2004 con cui il Pretore riattivava la causa (e la decorrenza del termine “di
grazia”) solo il 27 marzo 2004, poiché il suo presidente era assente. Certo, la
raccomandata che conteneva l'ordinanza è stata notificata il 22 marzo 2004, ma
non al presidente, bensì alla madre di lui, sicché la riattivazione della causa
può essergli opposta unicamente dal 28 marzo 2004, onde la tempestività della
risposta.
a) Secondo
l'art. 121 cpv. 1 lett. b CPC la notifica di atti giudiziari a un
Patriziato avviene con la consegna di un esemplare al suo presidente o di un
membro dell'amministrazione; se tali persone non si trovano nel loro ufficio,
“la notificazione viene fatta ad un impiegato o funzionario” (art. 121 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie il plico contenente l'ordinanza del 18 marzo 2004 è
stato consegnato il 22 marzo 2004 non a un impiegato o a un funzionario del
Patriziato, bensì alla madre del presidente. Ci si potrebbe domandare se tale
notifica sia efficace. In realtà la questione può rimanere indecisa poiché,
quand'anche l'ultimo termine per introdurre la risposta sia (ri)cominciato a
decorrere solo il 28 marzo 2004 – come l'appellante assevera – l'allegato
risulta essere tardivo.
b) Come
si è visto dianzi, il Pretore ha assegnato l'ultimo termine di 10 giorni per
presentare la risposta con ordinanza del
9
gennaio 2004, intimata il 12 gennaio successivo. Il plico raccomandato è stato
ritirato dal presidente del Patriziato il 14 gennaio 2004, di modo che il
termine è cominciato a decorrere l'indomani (art. 131 cpv. 1 CPC) e sarebbe
giunto a scadenza il 24 gennaio. Quando, il 23 gennaio 2004, il Pretore ha
sospeso la causa, otto giorni del termine erano decorsi. Ne rimanevano ancora
due (cfr. Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 6 ad art. 131 CPC). Il Pretore ha riattivato la causa con ordinanza
del 18 marzo 2004. Il presidente del Patriziato ammette di avere preso
conoscenza di tale ordinanza il 27 marzo 2004 (appello, pag. 4 in fondo),
sicché il termine è ricominciato a decorrere l'indomani. E siccome a quel
momento mancavano ancora due giorni, il termine sarebbe scaduto il 29 marzo
2004. Ne deriva che la risposta, recante la data del 29 marzo 2004 ma consegnata
all'ufficio postale di __________ solo il 30 marzo successivo (come risulta dal
timbro postale), è tardiva. Rimproverare al Pretore formalismo eccessivo è
fuori luogo, il mancato rispetto dei termini comportando per legge l'irricevibilità
dell'atto.
-
L'appellante
invoca l'opinione di Cocchi/Trezzini
(op. cit., pag. 325, nota 391) per affermare che, considerata l'importanza
della riattivazione, prima di riassumere la causa il Pretore avrebbe dovuto
avvertire le parti. A supporre che sia fondata, nondimeno, tale opinione nulla
muta nella fattispecie. I due autori auspicano l'avvertimento del giudice, in
effetti, per “mettere in grado la parte interessata d'organizzare
convenientemente la sua difesa” (loc. cit.). In concreto però tale esigenza non
era data. La sospensione della causa era stata ordinata dal Pretore il 23
gennaio 2004 perché il Patriziato non era ancora in possesso dell'autorizzazione
governativa a stare in lite (lettera 16 gennaio 2004 del Patriziato al
Pretore). Ottenuta quest'ultima, il Patriziato ne ha trasmesso copia al Pretore
il 2 marzo 2004 e questi ha riattivato la procedura non subito, ma il 18 marzo
successivo. Il Patriziato ha quindi avuto due settimane per prepararsi alla
riassunzione della procedura, la quale non può certo averlo sorpreso.
-
Ricorda
l'appellante di essere stato interpellato dall'attore il 9 marzo 2004 in vista
di un eventuale componimento amichevole della vertenza e di essere stato
invitato, in caso contrario, a introdurre la risposta entro “la fine del mese”
(doc. 4 di appello). L'argomento non è tuttavia di sussidio. L'avvio di
trattative per appianare una lite ancora non comporta, in effetti, la sospensione
della procedura (che dev'essere decisa dal giudice: art. 107 CPC). Dopo aver
preso conoscenza, poi, dell'ordinanza con cui il Pretore riattivava la causa,
il presidente del Patriziato non poteva più legittimamente ritenersi abilitato
a presentare la risposta entro un termine qualsiasi. Quanto al fatto poi che il
convenuto non fosse rappresentato da un legale, ciò poco importa, nessuna norma
di legge prevedendo che una parte debba essere necessariamente patrocinata da
un avvocato (anzi, è vero se mai il contrario: art. 38 cpv. 1 CPC). Nemmeno
l'appellante asserisce, del resto, che il suo presidente non fosse grado di capire
la portata della nota ordinanza o andasse diffidato per una ragione qualunque a
munirsi di un avvocato. Il fatto che la parte convenuta fosse un Patriziato – o
un ente pubblico in genere – non giustifica, per altro, né privilegi né
disparità di trattamento.
-
Si
aggiunga, ad ogni buon conto, che la preclusione del convenuto non vincola il
Pretore al modo di divisione proposto dall'attore. Nel quadro dell'art. 651
cpv. 2 CC il giudice dispone infatti di ampio potere di apprezzamento nella
scelta dei modi di divisione, il quale deve rispondere alle particolarità del
caso, come pure ai bisogni e ai desideri di tutti i comproprietari (Rep. 1995
pag. 168 consid. 4). Che l'attore abbia sollecitato, nella fattispecie, lo
scioglimento della comproprietà mediante asta pubblica ancora non significa, in
altri termini, che il Pretore non possa ordinare una licitazione privata o un
altro modo di divisione.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili
all'attore, che ha rinunciato a formulare osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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