AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.41
Data decisione, Autorità:
15.06.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.41
Lugano
15 giugno 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2001.31 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Riviera promossa con istanza del 26 aprile 2001 da
APPE1
(patrocinata dall' RAPP1)
e
APPO1
(patrocinato dall' RAPP2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 marzo 2004 presentato da APPE1 contro la sentenza
emessa il 27 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. APPO1 (1956) e APPE1 (1961) si sono sposati a __________ il 27 giugno
1980. Dal matrimonio è nato R__________, il 21 dicembre 1980. Il marito,
docente, insegna alla scuola elementare di __________. La moglie non ha
esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono
separati di fatto nel febbraio del 1998, quando APPE1 ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (proprietà per piani n. 443 della particella n. 2204
RFD, intestata al marito) per trasferirsi con il figlio in un appartamento
nello stesso Comune. Dal 1° maggio 2000 APPE1 riceve una rendita intera di
invalidità.
B. Con
istanza del 26 aprile 2001 APPO1e APPE1 hanno postulato insieme il divorzio
davanti al Pretore del Distretto di Riviera, producendo un accordo parziale
sullo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 6 giugno 2001 essi hanno
confermato la loro volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione
sulle conseguenze oggetto di disaccordo, segnatamente la definizione del
contributo di mantenimento per la moglie. Il Pretore ha quindi assegnato alle
parti il termine di riflessione di due mesi. Con lettere del 6 e 7 agosto 2001
le parti hanno poi ribadito la loro volontà di divorziare, sicché il Pretore le
ha invitate il 5 novembre 2001 a esprimersi sui punti controversi. APPE1 ha
postulato un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili fino al pensionamento.
APPO1 si è opposto a qualsiasi versamento, salvo offrire in subordine un
contributo di fr. 600.– mensili per cinque anni. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Con
sentenza del 27 febbraio 2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato
l'accordo parziale sulla liquidazione del regime dei beni e sul trasferimento
alla moglie di metà della prestazione di libero passaggio accumulata dal marito
durante il matrimonio, ha obbligato APPO1 a versare un contributo alimentare
indicizzato di fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2013 e ha posto le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. APPE1 è stata ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza citata APPE1 è insorta con un appello del 22 marzo 2004 per
ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di fissare la durata del contributo
alimentare fino all'età del suo pensionamento. Nelle sue osservazioni del 26
aprile 2004 APPO1 conclude per il rigetto dell'appello e per la conferma della
sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha escluso che in concreto possa essere imposta alla
moglie, quarantatreenne, un'attività lucrativa, essendo questa inabile al 100%
per ogni tipo di attività, tant'è che dal 1° maggio 2000 riscuote una rendita
di invalidità intera. Ciò posto, egli ha accertato il reddito del marito in fr.
6532.15 mensili netti e il relativo fabbisogno minimo di fr. 2452.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario fr. 200.–,
riscaldamento fr. 72.–, premio della cassa malati fr. 222.–, imposte e assicurazione
veicoli fr. 143.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 45.–, tassa
fognatura, rifiuti e acqua fr. 48.–, spese per il figlio fr. 140.–, imposte fr.
482.–). Alla moglie egli ha imputato come reddito la rendita AI di fr. 1513.–
mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2508.10 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1165.–, premio
della cassa malati fr. 243.10). Pur necessitando costei di fr. 995.– per coprire
il proprio fabbisogno minimo, il Pretore ha fissato il contributo alimentare in
fr. 800.– mensili, come richiesto dall'interessata.
Quanto
alla durata del contributo, il Pretore ha accertato che nella fattispecie era
ormai intervenuto un caso di previdenza, la moglie essendo al beneficio di una
rendita AI, sicché ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 121 770.–,
pari alla metà della prestazione previdenziale da lui acquisita durante il matrimonio.
Ciò posto, egli ha ritenuto che con un tasso d'interesse dell'1.5% l'interessata
sia in grado di costituirsi un'adeguata previdenza, giacché al momento in cui
essa compirà 53 anni il capitale ammonterà a fr. 141 400.–. E a quel momento il
suo fabbisogno diminuirà, poiché essa sarà sgravata dalla cura del figlio, ed
essa migliorerà inoltre – secondo il Pretore – le sue entrate AI o d'altra
fonte, di modo che fr. 600.– mensili bastano per coprire il suo minimo vitale.
In tali circostanze l'interessata potrà prelevare tale importo dal patrimonio
ricevuto fino al raggiungimento dell'età pensionabile, conservando ancora a
quella data un capitale residuo di fr. 62 200.–. Con l'entrata in età AVS,
sempre per il primo giudice, l'ammanco mensile diminuirà di fr. 300.–, sia per
la notoria riduzione delle esigenze sia per il verosimile aumento delle
entrate, come l'assegno per grandi invalidi. In definitiva, tra 64 e 80 anni
l'interessata attingerà dal noto capitale fr. 300.– mensili e, tenuto conto
della rimanenza (fr. 4600.–), come pure di quanto percepito in liquidazione del
regime dei beni (fr. 4000.–) e delle aspettative di vita (82 anni), essa si
vedrà garantito il suo mantenimento. Donde, in conclusione, l'obbligo per il
marito di versare un contributo di mantenimento di fr. 800.– mensili fino al 31
dicembre 2013.
-
L'appellante
ribadisce di non avere alcuna possibilità di migliorare la propria situazione
personale ed economica, mentre il marito gode di un posto sicuro e di un buon
trattamento salariale, al punto che il contributo da lei richiesto
intaccherebbe l'eccedenza disponibile solo nella misura del 20-25%. Essa
sostiene esservi una stretta relazione tra l'esperienza matrimoniale e il suo
stato di salute psicofisico, avendo essa subìto dopo la nascita del figlio
scompensi sempre più gravi, fino a divenire invalidanti. Soggiunge che le sue
limitate entrate non le permettono di coprire il fabbisogno minimo e che il
capitale previdenziale sarà eroso prima del termine di dieci anni previsto dal
Pretore. Essa contesta anche la contrazione del fabbisogno minimo ipotizzata
dal Pretore, tanto più che il suo precario stato di salute imporrà l'assunzione
di spese supplementari. L'appellante sostiene, in ultima analisi, che solo
riconoscendole un contributo di fr. 800.– mensili fino al pensionamento essa
disporrà di un capitale residuo tale da assicurarle una ragionevole copertura
del fabbisogno minimo.
-
I
criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125
cpv. 1 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Quanto alla durata
dell'obbligo, il contributo dell'art. 125 CC è per principio limitato nel
tempo, salvo che il beneficiario non possa recuperare la propria indipendenza
economica (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100
n. 05.163). Il sistema dello splitting introdotto con la decima
revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di
vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente migliorato tale
capacità. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al
pensionamento del beneficiario (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 41 n. 05.37).
-
Nella
fattispecie l'appellante è stata dichiarata totalmente invalida con decisione
del 12 ottobre 2000 e posta al beneficio di una rendita intera AI dal 1°
maggio 2000 (incarto AI richiamato e doc. H). Di conseguenza, essa non è
obbligata a vincolare su un conto di libero passaggio il capitale ricevuto
dalla cassa pensione del marito, tant'è che secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. d OPP
2 le persone invalide nella misura di almeno due terzi non sottostanno
all'assicurazione obbligatoria. L'appellante può esigere, in altri termini, lo
stanziamento in contanti della prestazione d'uscita e disporre del capitale.
Quanto alla situazione economica, l'interessata percepisce unicamente la
rendita intera AI di fr. 1513.– mensili, mentre ha un fabbisogno minimo di fr.
2508.– mensili. In circostanze del genere il marito dovrebbe versare, per
togliere la moglie dall'indigenza, fr. 995.– mensili. Viste le richieste di
giudizio, nondimeno, il Pretore si è limitato a riconoscere fr. 800.– mensili
per la durata di dieci anni, fino al 2014. Durante tale lasso di tempo egli ha
imposto all'interessata di non usare il capitale di fr. 121 770.– ricevuto
dalla cassa pensione del marito.
In realtà
ci si può domandare se nel caso in esame un contributo alimentare di fr. 800.–
mensili sia “adeguato” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC. Trattandosi di un matrimonio
di lunga durata (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti), in effetti, la
moglie avrebbe diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avuto
durante la comunione domestica. E, verso il basso, l'entità del contributo non
dovrebbe situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo. Sta di fatto però
che la stessa appellante si è limitata consapevolmente a chiedere un contributo
di fr. 800.– mensili. Di più non ha mai preteso, nemmeno davanti al Pretore.
Non incombe pertanto a questa Camera sospingersi oltre la domanda di giudizio,
sostituendosi d'imperio alla volontà di lei.
- Rimane
la questione della durata. Ora, contrariamente all'opinione del Pretore, non è
dato a divedere come l'appellante sia in grado di sopperire al proprio
sostentamento con fr. 800.– mensili per dieci anni, fino al 2014, senza
intaccare almeno parte del capitale ricevuto. Non risulta, in particolare, che
l'interessata possa reperire altre entrate per rimediare in qualche modo all'ammanco
di fr. 195.– mensili, non bastando manifestamente a tale riguardo il salario
“sociale” di fr. 2.– l'ora ricevuto per le 2 o 3 ore di attività svolte a
titolo di terapia reintegrativa alla __________ di __________ (deposizione
__________ del 29 gennaio 2002). In tali circostanze l'appellante deve
prelevare necessariamente dal noto capitale almeno fr. 195.– mensili per
assicurare il proprio fabbisogno minimo. Rapportato su dieci anni, ciò dà un ammontare
di fr. 23 400.– annui (195 x 12 x 10). Pur tenendo conto del fatto che la
differenza produce interessi (1.5%, secondo la stima del Pretore), al momento
in cui l'appellante avrà raggiunto 53 anni, il capitale non ammonterà a fr. 141
400.– (come reputa il Pretore: sentenza, pag. 13 consid. 7.10.3), bensì a soli
fr. 114 162.– (121 770 ./. 23 400 x 1.160541: v. Schaetzle/ Weber, Manuel de capitalistion, Zurigo 2001, pag.
334 con rinvio alla tavola di n. 47).
Dopo il
2014 la situazione dell'appellante è destinata a peggiorare. Già costretta a
vivere con il mero fabbisogno minimo, l'interessata dovrà sopportare in effetti
anche l'aumento dei costi della salute, i quali notoriamente trascendono di
gran lunga la media del rincaro su base annua. Mal si comprende perciò come il
primo giudice possa affermare che il fabbisogno dell'interessata si riduca
ulteriormente. Tanto meno ove si pensi che l'appellante non risulta poter
contare su altri introiti, né il marito spiega in che modo sarebbe
ragionevolmente possibile esigere dall'appellante – invalida al 100% – un aumento
delle entrate, nulla evincendosi dal fascicolo processuale circa eventuali
aspettative ereditarie. Inoltre, contrariamente alla rendita d'invalidità, le
prestazioni complementari sono sussidiarie, stanziate cioè nella misura in cui
il reddito determinante sia inferiore alle spese riconosciute all'assicurato
(art. 2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per calcolare il reddito determinante
l'autorità amministrativa deve tener conto, fra l'altro, delle “pensioni
alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo
le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice
civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di
mantenimento a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide
se erogare prestazioni complementari. Queste non incidono dunque sull'obbligo
contributivo dell'attore nei confronti dell'appellante (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 46 ad art. 125
CC). Quanto a sostanza, poi, l'interessata, salvo il residuo del noto capitale,
non risulta disporre.
- Se
ne conclude che dopo il 2014 l'appellante dovrà intaccare ulteriormente il
capitale ricevuto con prelievi di fr. 995.– mensili, sicché al momento del
pensionamento (febbraio del 2025) essa avrà consumato fr. 131 340.– (995 x 12 x
11). Nelle circostanze descritte già prima del 2025 il capitale residuo (fr.
114 162.–: sopra, consid. 5) non le permetterà più di colmare l'ammanco ed essa
cadrà nell'indigenza. Ciò posto, la richiesta di conservare il contributo
alimentare fino all'età ordinaria di pensionamento (il 1° febbraio 2025: art.
21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAVS) merita tutela. E con un margine mensile di fr.
4080.– (sentenza, pag. 10 consid. 7.6), l'importo di fr. 800.– rivendicato
dall'appellante rientra agevolmente nelle possibilità del marito. Dovesse
mutare per legge – in avvenire – l'età ordinaria di pensionamento, il contributo
andrà corrisposto fino a quella data.
Certo, ci
si può continuare a chiedere se l'importo di fr. 800.– mensili fino al 31 gennaio
2025 metta l'appellante al riparo dall'indigenza. Tanto più se si pensa che il
coniuge beneficiario di contributi alimentari non è tenuto – di regola – a
consumare il proprio patrimonio per sovvenire a sé stesso ove il debitore sia
in grado di versare il contributo senza intaccare a sua volta la propria
sostanza (Schwenzer, op. cit., n.
22 ad art. 125 CC e riferimenti) e che, tutt'al più, il consumo di sostanza è prospettabile
dopo l'età pensionabile (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 89 n. 05.140). Se non che, l'interessata medesima – debitamente
patrocinata – non solo non ha mai chiesto più di fr. 800.– mensili, ma nemmeno
ha mai preteso tale contributo oltre il 2025 (appello, pag. 4 in alto). Ancora
un volta non spetta pertanto a questa Camera esulare dalle domande di giudizio.
Ne segue che l'appello va accolto entro tali limiti.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza del convenuto, il quale
rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1
CPC). L'esito del giudizio odierno imporrebbe anche una modifica del riparto
inerente agli oneri di primo grado, data l'integrale soccombenza del marito in
tale sede. L'interessata però non ha appellato il dispositivo n. 4 sugli oneri
processuali e le ripetibili, né tale volontà emerge dai motivi del ricorso
(art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). L'indirizzo giurisprudenziale più recente è
invero quello di attribuire ripetibili d'ufficio a una parte vittoriosa debitamente
patrocinata, salvo tacita rinuncia (Cocchi/
Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150
CPC), ciò che vale anche in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II
del 1° marzo 2001, consid. 10). Ma un conto è attribuire ripetibili d'ufficio e
un altro è riformare il dispositivo di una sentenza, il che presuppone almeno
un'implicita richiesta di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC combinato con
il cpv. 5). La quale in concreto fa manifesto difetto. Quanto alla domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, l'attribuzione di congrue
ripetibili rende la richiesta senza oggetto. Nulla induce a supporre, del
resto, che l'appellato non sia in grado di versare l'indennità assegnata (v.
anche sopra, consid. 6).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza
impugnata è così riformato:
Dal passaggio in giudicato della presente
sentenza, APPO1 verserà a APPE1, in via anticipata entro il 5 di ogni
mese, l'importo di fr. 800.– a titolo di contributo di mantenimento fino
all'età ordinaria di pensionamento della beneficiaria.
I
dispositivi n. 3.1, 3.2 e 3.3 rimangono invariati.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di APPO1, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da APPE1 è dichiarata senza oggetto.
-
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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