Appeal struck off as moot in guardianship revocation case

11.2004.34Outro Tribunal26 de abr. de 2004Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

AP1 requested revocation of a guardianship/interdiction ordered in 2000. After an expert report and a rejection by the guardianship supervisory authority on 9 March 2004, the file reached the Ticino Court of Appeal. However, no appeal against the supervisory decision was filed. The court therefore held that the appellate proceedings had lost their object and struck the case off the roll. It also ordered that no court costs be charged and that no party compensation be awarded.

Sumário Omnilex

Art. 351 cpv. 1 CPC; appellate proceedings become moot when no valid appeal is filed against the challenged decision and no live interest remains. In such a case the appellate court does not examine the merits but strikes the matter off the roll. The loss of interest likewise justifies, absent special circumstances, the order that no costs or party compensation be levied (consid. implied by the dispositive).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2004.34

Data decisione, Autorità: 26.04.2004, ICCA

Incarto n. 11.2004.34

Lugano, 26 aprile 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 380.1999 (revoca della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 13 novembre 2000 da

AP1

per ottenere la revoca dell'interdizione istituita nei suoi confronti il 7 febbraio 2000 su proposta della

Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona);

premesso che il 7 febbraio 2000 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato su richiesta della Delegazione tutoria di __________ l'interdizione di AP1 (1922) per infermità e debolezza di mente;

ricordato che, facendo seguito a tale decisione, la Delegazione tutoria di __________ ha designato in qualità di tutore __________, tutore ufficiale;

accertato che il 13 novembre 2000 AP1 ha postulato la revoca della tutela, sostenendo di essere in grado di provvedere a se stessa;

rilevato che nelle sue osservazioni del 23 novembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha proposto di respingere l'istanza;

rammentato che con ordinanza del 19 giugno 2001 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sullo stato di salute dell'interessata;

constatato che dopo cinque lettere di sollecito il Servizio sociale di __________ ha finalmente consegnato il 19 dicembre 2003 la perizia richiesta;

osservato che, secondo il medico psichiatra responsabile della perizia, AP1 denota la stessa “sindrome delirante con elementi paranoidi in struttura di personalità dipendente” – finanche radicalizzata – già riscontrata a suo tempo, sicché nulla appare mutato rispetto al momento in cui è stata pronunciata l'interdizione;

posto che, esaminato il referto, con decisione del 9 marzo 2004 l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dell'istante;

considerato che il 12 marzo 2004 AP1 ha invitato l'autorità di vigilanza a trasmettere l'incarto della causa al Tribunale d'appello, dichiarandosi intenzionata a ricorrere contro la mancata revoca della tutela (“a giorni riceverete domanda di revoca da parte mia e da parte di mia figlia, con certificati e altri giustificativi”);

appurato che l'autorità di vigilanza ha fatto seguire l'incarto a questa Camera, ma che a tutt'oggi non è pervenuto alcun appello contro la decisione del 9 marzo 2004;

ritenuto che nelle circostanze descritte la procedura risulta senza interesse e va stralciata dai ruoli;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. Si prende atto che la procedura di appello è divenuta senza interesse. La causa è stralciata dai ruoli.

  1. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

–; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.

Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– __________, Ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

guardianshipmootnessappealcostspsychiatric expertiserevocationinterdiction

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal proceedings should continue despite no appeal having been filed against the supervisory authority's decision of 9 March 2004.

Decisão extraída

The appeal proceedings had become moot and had to be struck off the roll.

Fundamentação extraída

Since no appeal was actually lodged, there was no live controversy before the appellate court; the procedure had lost all interest.

Questão jurídica principal

How costs and party compensation should be allocated after the appeal became moot.

Decisão extraída

No court costs and no party compensation were awarded.

Fundamentação extraída

Given the mootness and the termination of the proceedings, the court ordered no fees and no reimbursement of party expenses.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.