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Numero d'incarto:
11.2004.23
Data decisione, Autorità:
03.03.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.23
Lugano,
3 marzo 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.__________
(prova a futura memoria) della Pretura della giurisdizione di
__________ promossa con istanza del 16 gennaio 2004 da
(patrocinato __________)
contro
(patrocinata __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 febbraio 2004 presentato da __________ contro il decreto
emesso in luogo e vece del Pretore il 16 febbraio 2004 dal Segretario assessore
della giurisdizione di __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
è titolare della proprietà per piani n. __________ RFD di __________, in uno
stabile di __________ (particella n. __________). __________ possiede la
sovrastante proprietà per piani n. __________. Il 16 gennaio 2004 il primo ha
convenuto la seconda davanti al Pretore della giurisdizione di __________
perché fosse ordinata una perizia a futura memoria volta ad accertare – in
sostanza – l'intensità dei disturbi fonici provenienti dall'appartamento al
piano superiore, il cui pavimento di moquette era stato sostituito con uno di
piastrelle, come pure l'entità e il costo degli interventi necessari per eliminare
i disturbi. All'udienza del 16 febbraio 2004 la convenuta ha dichiarato di
opporsi all'assunzione della prova.
B. Con
decreto emesso quel medesimo giorno in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha respinto l'istanza, non ravvisando i presupposti per esperire una
prova a futura memoria. A suo parere, __________ avrebbe potuto chiedere l'esecuzione
di una perizia, senza subire inconvenienti di rilievo, anche nell'ambito della
causa di merito. Quanto al valore litigioso, il Segretario assessore l'ha
fissato in fr. 5000.–. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr.
20.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________
un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
C. Contro
il decreto appena citato __________ ha introdotto un appello del 26 febbraio
2004 per ottenere che il dispositivo con cui il Segretario assessore ha
respinto la sua istanza di prova a futura memoria sia annullato. In subordine
egli chiede che, previo annullamento del dispositivo, gli atti siano rinviati
al primo giudice perché convochi le parti a un altro contraddittorio ed emani
una nuova decisione. L'appello non è stato intimato a __________.
Considerando
in diritto: 1. Su una domanda di prova a futura memoria il giudice decide con
decreto. Nel caso in cui ammetta la prova, il decreto è inappellabile. Qualora
invece la respinga, il decreto è appellabile “se l'azione di merito cui la
prova a futura memoria si riferisce è appellabile” (art. 451 CPC). Ora, le
cause aventi carattere pecuniario sono appellabili ove il loro valore
determinabile raggiunga
fr.
8000.– (art. 13 LOG a contrario). E i processi in materia di immissioni
moleste sono, appunto, contenziosi di carattere patrimoniale (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 243 ad art. 684 CC). Del resto, nelle controversie relative a
diritti di vicinato il valore è quello che tali diritti hanno per il fondo del
convenuto o la svalutazione cagionata al fondo dell'attore, se questa è
maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC).
-
Nella
fattispecie il Segretario assessore ha esplicitamente fissato il valore
litigioso relativo all'azione di merito in fr. 5000.–. L'appellante non
contesta tale ammontare: anzi, egli medesimo rileva “come il Segretario
assessore abbia accertato che il valore di causa sia di almeno fr. 5000.–”
(appello, punto 2). Certo, egli soggiunge che – comunque sia – in concreto
“trattasi di un procedimento la cui competenza materiale a pronunciare il
giudizio spetta esclusivamente di principio all'onorevole Pretore e pertanto
l'eventuale valore litigioso è ininfluente” (loc. cit.). Al riguardo però egli
cade in un errore manifesto. Le cause di merito inerenti a rapporti di
vicinato, infatti, non rientrano necessariamente nella competenza appellabile
del Pretore. Tutto dipende dal loro valore. Come si è visto, l'interessato non
pretende che il valore determinato dal primo giudice sia erroneo. Se ne
conclude che, già di primo acchito, l'appello in esame si rivela improponibile.
-
Un
altro problema è sapere se l'appello possa eventualmente essere trattato come
ricorso per cassazione. A tal fine le difficoltà si pongono su due piani. Dal
profilo formale, in primo luogo, v'è da domandarsi se, così com'è formulato,
l'appello adempia i requisiti minimi di motivazione posti dall'art. 329 cpv. 2
lett. e CPC. In secondo luogo, per quanto riguarda l'atto impugnabile,
occorrerebbe esaminare se il decreto con cui un Pretore respinga una domanda di
prova a futura memoria riferita a un'azione di valore inappellabile possa
essere oggetto di ricorso per cassazione. In linea di principio, solo decisioni
formali che pongono fine alla lite sono deducibili in cassazione (Rep. 1985
pag. 338 in basso), al punto che – per esempio – provvedimenti cautelari in
liti promosse davanti al Pretore come istanza unica sono definitivi (art. 382
cpv. 2 CPC). In realtà quesiti tanto peculiari non possono essere risolti
autonomamente da questa Camera. È opportuno pertanto trasmettere l'appello
alla Camera di cassazione civile, la quale verificherà essa medesima se il
memoriale possa essere in qualche modo ricevibile come ricorso per cassazione.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1
CPC). Dato nondimeno che l'ammissibilità dell'appello come ricorso per
cassazione rimane aperta, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – al
prelievo di spese. Non è il caso per converso di attribuire ripetibili,
l'appello non essendo stato intimato alla convenuta.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Gli atti
sono trasmessi alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello perché
esamini se l'appello sia proponibile come ricorso per cassazione.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________;
– __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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