Withdrawal of appeal and striking out for desistance

11.2004.139Outro Tribunal22 de jun. de 2006Dismissed

Abrir fonte

Resumo

In a civil appeal concerning precautionary measures in a neighborhood construction dispute, the appellant withdrew the appeal before the appellate court. The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal took note of the withdrawal and struck the case from the roll for desistance. Applying the general rule that withdrawal of an appeal entails desistance, the court allocated the procedural costs to the appellant and awarded the respondents party compensation, reduced because the appeal ended without judgment and the respondents’ submissions were brief.

Regest

Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; withdrawal of an appeal and consequences of desistance. The withdrawal of an appeal is treated as desistance and, absent special reasons, leads to striking the case from the roll without a merits judgment. Desistance normally entails allocation of procedural costs to the withdrawing party and an equitable indemnity to the opposing party for party expenses; where the proceedings end without judgment, the justice fee is to be reduced accordingly (consid. relevant).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2004.139

Data decisione, Autorità: 22.06.2006, ICCA

Titolo: Stralcio della causa per desistenza

Incarto n. 11.2004.139

Lugano 22 giugno 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2004.1097 (vicinato: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 16 settembre 2004 da

AP 1 Gentilino (patrocinato dall' PA 2

contro

AO 1 e AO 2, Gentilino (patrocinati dall' PA 1 );

premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ una licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2;

ricordato che l'8 marzo 2004 AP 1, proprietario della contigua particella n. 9, si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di ordinare l'assunzione di una prova a futura memoria e di ingiungere cautelarmente a AO 1 e AO 2 di non iniziare i citati lavori edili (inc. DI.2004.190);

rammentato che con petizione del 24 giugno 2004 AP 1 ha chiesto al medesimo Pretore di vietare a AO 1 e AO 2 di eseguire i lavori di costruzione (inc. OA.2004.411);

constatato che con istanza del 15 settembre 2004 AP 1 ha postulato nuovamente l'emanazione di provvedimenti cautelari (inc. DI.2004.1097);

rilevato che con decreto cautelare del 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto tali domande;

assodato che contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004 per ottenere l'accoglimento dell'istanza cautelare;

ritenuto che loro nelle osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno concluso per il rigetto dell'appello;

preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente;

stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;

appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario;

precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

withdrawal of appealdesistancecourt costsparty compensationprecautionary measuresstriking out