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Numero d'incarto:
11.2003.97
Data decisione, Autorità:
16.12.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.97
Lugano
16 dicembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__/.__.____
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
APPE0
(patrocinata RAPP0)
a
__________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________) e alla
Commissione tutoria regionale __________, __________
riguardo
ai figli __________ (1993) e __________ (1996);
giudicando
ora sul ricorso per denegata giustizia presentato
il 4 luglio 2003 da __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per denegata giustizia;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel
ricorso;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che dal matrimonio tra __________ __________ (1962) e __________
__________ (1966) sono nati __________ (__________1993) e __________
(__________1996);
che in
seguito a una denuncia presentata da __________ __________ per presunti abusi
sessuali commessi dallo zio materno su __________ e __________, con decisione
provvisionale del 7 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale
__________ha collocato i ragazzi nell'Unità di pronta accoglienza e
osservazione (PAO) dell'Istituto __________ a __________ e ha privato i
genitori della custodia parentale, concedendo a ciascuno di loro un colloquio
sorvegliato di un'ora settimanale ogni quindici giorni con i figli;
che,
adita da entrambi i genitori, con decisione del 13 agosto 2002 l'autorità di
vigilanza ha deciso di collocare __________ e __________ per l'anno scolastico
2002/03 come semiconvittori all'Istituto __________ di __________, di affidare
i ragazzi al padre la sera, il fine settimana e durante le ferie scolastiche e
ha fissato il diritto di visita della madre, dal 9 settembre 2002, in cinque
incontri sorvegliati di un'ora e mezzo la settimana seguiti da un intero
pomeriggio non sorvegliato ogni domenica, con l'obbligo di impedire ogni
relazione dei figli con la sua famiglia, in particolare con lo zio materno e i
nonni;
che un
appello presentato da __________ __________ il 4 settembre 2002 contro tale
decisione è stato stralciato dai ruoli da questa Camera in data odierna per sopravvenuta
carenza d'interesse giuridico (inc. ..__________);
che con una nuova decisione provvisionale del 19 febbraio 2003 la
Commissione tutoria, accertate le deteriorate relazioni personali tra i figli e
la madre, ha diradato il diritto di visita dei genitori in “circa” un'ora e
mezzo sorvegliata ogni due settimane;
che tale
decisione è stata impugnata da entrambe le parti all'autorità di vigilanza, la
quale con decisione provvisionale del 18 marzo 2003 ha finanche sospeso il
diritto di visita di __________ __________;
che, dopo
avere sentito i ricorrenti, con decisione del 17 aprile 2003 l'autorità di vigilanza
ha rifiutato di ripristinare in via provvisionale il diritto di visita della
madre;
che il 4
luglio 2003 __________ __________ si è rivolta al Consiglio di Stato con un
ricorso per denegata giustizia, lamentando il ritardo dell'autorità di
vigilanza nel decidere sul suo ricorso e nell'adot-tare delle misure
provvisionali in pendenza di procedura;
che con
decisione del 10 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso a
questa Camera per competenza (risoluzione n. __________);
che il 25
novembre 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato le attese decisioni;
che con
lettera del 11 dicembre 2003 __________ __________ ha dichiarato di
ritirare il ricorso per denegata giustizia;
e considerando
in diritto: che il Consiglio di Stato, fondandosi principalmente sull'art. 45
LPAmm, ha reputato la Camera civile di appello competente per statuire sul noto
ricorso per denegata giustizia;
che ci si
può domandare se tale decisione sia corretta, la procedura applicabile davanti
a questa Camera essendo quella prevista dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC, e non quella amministrativa;
che nella
procedura civile non esistono mezzi giuridici che autorizzino il Tribunale
d'appello a impartire indicazioni vincolanti a un'autorità sulla trattazione di
una determinata causa (I CCA, sentenza del 3 gennaio 1994 in re. P.A. e
litisconsorti; Rep. 1983 pag. 2);
che, di
conseguenza, l'ammissibilità del ricorso in esame appare a dir poco dubbia;
che,
comunque sia, la questione non merita approfondita disamina, la ricorrente avendo
ritirato il ricorso in seguito della decisione emanata il 25 novembre 2003 dall'autorità
di vigilanza;
che la
desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art.
352 cpv. 1 CPC);
che il
giudice ne dà atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352
cpv. 2
CPC);
che, per
principio, il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, sicché il recesso da
una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere
alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
che di
per sé, quindi, gli oneri del presente decreto andrebbero a carico della ricorrente;
che, data
la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo
di spese;
che non è
il caso nemmeno di assegnare ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto
di intimazione;
che la
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente andrebbe respinta,
l'interessata medesima avendo privato il ricorso, con il ritiro, di ogni
possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che
nondimeno, proprio per le particolarità del caso, in via eccezionale si
giustifica una deroga al principio, l'interessata versando per altro
nell'indigenza (art. 4 cpv. 1 Lag), come risulta con sufficiente
verosimiglianza dagli atti;
che, in
effetti, la procedura davanti a questa Camera non è dovuta all'iniziativa
della ricorrente, la quale aveva bensì escluso la competenza del Tribunale di
appello, ma dalla decisione – opinabile – del Consiglio di Stato;
che
l'indennità del patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno
che un avvocato solerte e conciso avrebbe profuso in una causa analoga;
per questi motivi,
richiamato l'art. 352 CPC,
decreta: 1. Si
prede atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
-
Intimazione
all'avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
a:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
– avv.
__________ __________, __________;
–
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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