AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.90
Data decisione, Autorità:
25.07.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2003.90
Lugano
25 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__.
(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 31 marzo 2003 da
Comunione dei comproprietari
della particella n. __________ RFD, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 giugno 2003 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 22 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare del 22 aprile 2003 il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, ha autorizzato la comunione dei comproprietari della
particella n. __________ RFD di __________, e per essa i tecnici della
__________ __________ e gli operai della ditta __________ __________
__________, di accedere alla parte comune di giardino posta davanti alla proprietà
per piani n. __________, appartenente a __________ __________, in modo da
posare ponteggi ed eseguire lavori di risanamento alle facciate del condominio,
ingiungendo al condomino di non ostacolare tale accesso;
che con
il decreto medesimo il Pretore ha assegnato all'istante un termine di 30 giorni
per promuovere la causa di merito, con la comminatoria della revoca del provvedimento
in caso di decorrenza infruttuosa del termine;
che la
tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese del decreto sono state poste a
carico di __________ __________d, tenuto a rifondere all'istante fr. 500.– per
ripetibili;
che
contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 25
giugno 2003 nel quale lamenta asseriti vizi di procedura;
che
l'atto non è stato intimato alla comunione dei comproprietari;
e considerando
in diritto: che le misure provvisionali sono trattate con la procedura sommaria
(art. 376 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine
di 10 giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 e 382 cpv. 1
CPC);
che nella
fattispecie l'appellante ha ricevuto il decreto cautelare al più tardi il 28
aprile 2003, visto che il 29 aprile 2003 si è rivolto al Pretore per dolersi
del fatto che l'amministratrice della proprietà per piani era tenuta a
rivolgersi a lui in tedesco e non in italiano (lettera del 29 aprile 2003,
fascicolo “diversi”);
che
ancora il 2 giugno 2003 il convenuto ha inviato al Pretore copia di una sua
lettera al legale dell'istante e ha chiesto una traduzione in tedesco del
decreto cautelare (cfr. lettera del 2 giugno 2003, fascicolo “diversi”);
che il
Pretore ha comunicato il 20 giugno 2003 al convenuto che la lingua ufficiale
nel Canton Ticino è l'italiano e che non vi era pertanto alcun obbligo di
tradurre il decreto in tedesco;
che il
termine di 10 giorni per appellare è cominciato a decorrere quindi, al più
tardi, il 28 aprile 2003 ed è giunto a scadenza l'8 maggio 2003;
che,
introdotto il 25 giugno 2003, l'appello si rivela dunque tardivo e sfugge come
tale a qualsiasi esame;
che, del
resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede, per avventura, una restituzione
del termine di ricorso (art. 137 CPC);
che
comunque sia, e a titolo abbondanziale, gli atti giudiziari inviati dai
tribunali ticinesi a destinatari risiedenti in Svizzera non richiedono
traduzione alcuna (cfr. art. 1 e 6 del Concordato sull'assistenza giudiziaria
in materia civile, RS 274), sicché le obiezioni dell'appellante al riguardo si
rivelano infondate;
che, di
conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;
che le
spese del giudizio odierno, ridotte in quanto la causa termina “senza sentenza”
(art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è
il caso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato
intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster