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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.9
Data decisione, Autorità:
31.01.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2003.9
Lugano
31 gennaio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa /__/.__.____
(curatela, mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________, __________
a
__________, __________, e alla
Commissione
tutoria regionale __________,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 gennaio 2003 presentato da __________ __________ contro la
decisione emessa il 9 gennaio 2003 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 29 maggio 2002 (n. /) la Commissione
tutoria regionale 5 ha revocato la curatela amministrativa a favore di
__________ __________, divenuta priva di oggetto, e ha dato scarico al curatore
__________ __________, approvando il rendiconto di chiusura;
che l'11
settembre 2002 la Commissione tutoria regionale 5 ha parzialmente accolto la
domanda di mercede e di rimborso spese presentata da __________ __________ per
la sua attività di curatore e ha stabilito la mercede in fr. 682.50, le spese
vive in fr. 107.– per corrispondenza, telefono e diversi e le spese di trasferta
in fr. 255.20;
che
__________ __________ ha ricorso il 18 settembre 2002 contro la decisione
dell'11 settembre 2002, chiedendo di verificare attentamente il conteggio presentato
dal curatore;
che
l'autorità di vigilanza sulle tutele, dopo aver sentito personalmente il
ricorrente il 12 novembre 2002 e l'ex curatore il 26 novembre 2002, ha emanato
il 9 gennaio 2003 una decisione con la quale ha parzialmente accolto il
ricorso, riducendo le spese di trasferta a fr. 213.20;
che
__________ __________ è insorto contro questa decisione con un ricorso giunto
all'autorità di vigilanza il 22 gennaio 2003;
che il
ricorso non è stato notificato né alla Commissione tutoria regionale
__________, né a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
l'atto del ricorrente può essere trattato solo come appello, unico rimedio
giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle
tutele (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2);
che un
appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate:
trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro
una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Basler Kommentar, n. 41 ad
art. 420);
che, per
quanto attiene ai motivi del ricorso, lo stesso si esaurisce nella seguente
frase: “Contesto la decisione presa dalla Sezione enti locali autorità di
vigilanza sulle tutele, chiedo di essere convocato per spiegare meglio le mie
ragioni davanti allo spettabile Tribunale di appello per poter determinare nel
migliore dei modi questa vertenza”;
che,
invero, nel suo ricorso del 18 settembre 2002 all'autorità di vigilanza l'interessato
aveva chiesto di verificare attentamente il conteggio presentato dall'ex
curatore;
che in
occasione della sua audizione del 12 novembre 2002 davanti all'autorità di
vigilanza sulle tutele il ricorrente ha precisato di non contestare la mercede
del curatore, ma l'indennità per spese di fr. 107.– e quella per trasferte di
fr. 255.20, che riteneva non eseguite (verbale, doc. 8);
che
l'autorità di vigilanza, tenuto conto delle risultanze delle audizioni, ha
ritenuto di ridurre a metà la somma esposta dal curatore per le trasferte (fr.
14.– per trasferta) e ha ridotto l'indennità a fr. 213.20, rettificando il
numero delle trasferte indicate dal curatore (7 invece di 6), mentre ha
confermato l'indennità di fr. 107.– per spese vive (corrispondenza, telefono e
diversi), adeguata al lavoro svolto (dodici telefonate, cinque lettere e per la
revoca della curatela "una decina di lettere");
che il
ricorrente non spende una parola per contestare la motivazione dell'autorità di
vigilanza, né indica in cifre le proprie domande di giudizio, sicché non è dato
di capire né d'intuire per quali ragioni occorrerebbe scostarsi dalla decisione
impugnata;
che nelle
condizioni descritte l’appello, insufficientemente motivato, sfugge a un esame
di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto si può tuttavia prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese,
l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili all'ex curatore né alla Commissione
tutoria regionale, i quali non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi
sopportato costi di rilievo;
in applicazione dell'art.313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
–
Commissione tutoria regionale _, __________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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