AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.77
Data decisione, Autorità:
13.05.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.77
Lugano
13 maggio
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.45
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di
Riviera promossa con istanza dell'8 aprile 2003 da
AP0
(patrocinata dall' RA0
contro
AO1
;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 giugno 2003 presentato da AP0 contro la sentenza emessa il 19
maggio 2003 dal Pretore del Distretto di Riviera;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO1 e i membri della comunione ereditaria fu __________, composta
della stessa AO1, di (detta) AO1 e di AO1, sono comproprietari, un mezzo
ciascuno, della particella n. 2151 RFD di __________, su cui sorge una casa
bifamiliare. Il 4 giugno 2002 AO1 ha commissionato alla ditta AP0 la fornitura
e la posa di una cucina, come pure di un mobile per il bagno, al prezzo di
complessivi fr. 34 800.–. La AP0 ha inviato il 31 luglio 2002 alla committente
la liquidazione finale dell'opera che, dedotto un acconto di fr. 11 600.–,
presentava un saldo di fr. 23 200.–. Il
13
gennaio 2003 AP0 ha poi ultimato la sistemazione della cucina e in tale circostanza
AO1 ha sottoscritto, a valere quale certificato per il collaudo, il relativo
bollettino di consegna.
B. L'8 aprile 2003 AP0 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Riviera, perché fosse iscritta in via provvisoria sulla particella n. 2151 RFD
di __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di
fr. 23 200.–. Con decreto emesso il 9 aprile 2003 senza contraddittorio il
Pretore ha ordinato quanto richiesto. All'udienza del 16 maggio 2003, indetta
per la discussione, l'istante ha confermato la propria domanda, alla quale si è
opposta AO1, argomentando che i lavori erano stati eseguiti nell'appartamento
da lei abitato al pianterreno, corrispondente alla quota di comproprietà “B”,
sicché l'ipoteca legale poteva gravare solo tale quota. Sull'ammontare del
credito essa non ha sollevato contestazioni. Le altre comproprietarie del fondo
non si sono costituite in giudizio. Statuendo il 19 maggio 2003, il Pretore ha
respinto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale dei registri del Distretto di
Riviera di cancellare l'ipoteca legale annotata il 9 aprile 2003. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico dell'istante.
Non sono state assegnate ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP0 è insorta con un appello del 2 giugno 2003 in cui
chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la sua istanza e di ordinare l'iscrizione dell'ipoteca
legale, fissandole un termine di trenta giorni per introdurre l'azione di
merito. Con decreto del 10 giugno 2003 l'ex presidente di questa Camera ha
conferito all'appello effetto sospensivo. AO1, AO1 e AO1 non hanno presentato
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. In concreto il Pretore ha ricordato che le quote di comproprietà
di un fondo possono senz'altro essere oggetto di ipoteche legali e che spetta
all'artigiano o all'imprenditore scegliere se gravare l'intero fondo o le
singole quote. Tale scelta è limitata nondimeno – ha soggiunto il primo giudice
– dall'art. 648 cpv. 3 CC, applicabile anche in materia di ipoteche legali,
stando al quale “i comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di
pegno, qualora ne siano già gravate le singole quote”. E siccome nella fattispecie
le quote del fondo sono già gravate da cartelle ipotecarie, l'istante non
poteva far iscrivere l'ipoteca legale sul fondo intero. Né poteva entrare in
considerazione un trasferimento dell'annotazione provvisoria su un altro fondo,
poiché tra l'iscrizione provvisoria e quella definitiva deve sussistere
perfetta identità. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui l'annotazione provvisoria
avvenga sul fondo intero, mentre l'iscrizione definitiva sia chiesta sulle
singole quote di comproprietà. Il Pretore infine, tracciata un'analogia con la
disciplina vigente in materia di proprietà per piani, ha accertato che le
prestazioni dell'istante hanno beneficiato di un maggior valore l'appartamento
al pianterreno abitato da AO1, corrispondente di fatto alla quota di comproprietà
“B”. Appartenendo le quote, nel caso in esame, a due persone diverse e non
essendo stata resa verosimile la qualità di debitrici solidali delle tre
convenute, non sussistevano nemmeno – a mente del Pretore – i requisiti per
l'iscrizione di un'ipoteca legale collettiva. Donde, in definitiva, il rigetto
dell'istanza.
-
L'appellante
si duole che il Pretore abbia ritenuto attendibili i fatti così come sono stati
esposti dall'unica convenuta comparsa all'udienza di discussione. A parere dell'appellante
non è dimostrato che il contratto di appalto sia stato stipulato unicamente
con AO1, né che i lavori abbiano apportato una plusvalenza unicamente all'appartamento
situato a pianterreno, né che tale appartamento sia abitato da AO1 alla stregua
di una proprietaria. Essa soggiunge che, nella misura in cui hanno agito di
comune accordo e nell'interesse comune, le convenute sono debitrici solidali.
Contrariamente a quanto reputa il Pretore, inoltre, le due quote di
comproprietà non appartengono a persone diverse, già per il fatto che AO1 è
anche proprietaria ideale, come membro della comunione ereditaria fu
__________, della quota “A”. Il che giustificherebbe l'applicazione dell'art.
798 cpv. 1 CC. L'appellante sottolinea altresì di avere chiesto l'iscrizione
dell'ipoteca legale su entrambe le quote di comproprietà anche perché non risulta
né quale sia la quota (ideale) di AO1 né dove siano stati effettivamente
eseguiti i lavori. Non potendosi escludere che le convenute siano debitrici
solidali, l'iscrizione provvisoria dev'essere ammessa, mentre l'accertamento circa
l'esistenza del pegno va rinviata al merito. Infine l'appellante contesta
l'applicazione alla fattispecie dell'art. 648 cpv. 3 CC.
-
L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre
mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il
termine, perentorio, è sufficiente un'iscrizione provvisoria a norma degli art.
961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht,
2a edizione,
pag. 214 n. 739), sulla quale il giudice statuisce mediante procedura di camera
di consiglio (art. 4 n. 19 LAC, art. 5 LAC), fissandone la durata (art. 961
cpv. 3 CC). Incombe all'istante rendere verosimile – senza che il giudice ponga
esigenze troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero l'esistenza e l'ammontare del
credito, il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale e il rispetto del
termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio l'iscrizione
va ordinata, il giudice rinviando la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca
alla sentenza di merito (Steinauer, Les
droits réels, vol. III, 3a edizione pag. 288 n. 2891 con rinvii).
-
Nella
fattispecie ci si può domandare se l'iscrizione del 9 aprile 2003 sia tempestiva.
Per l'istante, a quel momento il termine trimestrale non era ancora decorso, poiché
la cucina è stata completata con la “posa del terminale di chiusura raccordato
a filo soffitto” solo il 13 gennaio 2003 (doc. D), quando è avvenuto il
collaudo dell'opera (istanza, pag. 3). Ora, che tale prestazione fosse
necessaria appare dubbio, la posa della cucina essendo avvenuta verso la metà
di luglio del 2002 (doc. B e allegati) e la liquidazione finale, indizio circa
la fine dei lavori (Steinauer,
op. cit., pag. 284 n. 2884d con riferimenti), essendo stata trasmessa alla
cliente il 31 luglio 2002 (doc. C). Ci si potrebbe interrogare perciò se
l'intervento del 13 gennaio 2003 non fosse un lavoro accessorio, secondario o
complementare, inidoneo a influire sulla decorrenza del termine (DTF 120 II 392
consid. 1c). Sia come sia, il problema può rimanere irrisolto. Quand'anche il citato
termine fosse stato rispettato, in effetti, l'appello non sarebbe destinato a
miglior sorte per le ragioni in appresso.
-
Secondo
l'art. 648 cpv. 3 CC – come detto – i comproprietari non possono gravare la
cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate
singole quote. Tale norma è applicabile anche alle ipoteche legali (DTF 126 III
464 consid. 2b, 113 II 161 consid. 1c;
Steinauer, op. cit., pag. 153 n. 2657; Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, 5a edizione, n. 44 ad art. 648 CC). Nel caso in
esame esistono già oneri ipotecari che gravano le singole quote di comproprietà
formanti la particella n. 2151 (doc. A). L'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale dell'imprenditore non poteva avvenire dunque a carico dell'intero fondo
(DTF 126 III 464 consid. 2b; Hofstetter
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 14 seg. ad art.
839/840 con rinvii; Schumacher, op.
cit., pag. 90 n. 355; Steinauer,
op. cit., pag. 277 n. 2874j). Né l'istante poteva ignorare tale situazione,
tanto meno ove si consideri che l'estratto del registro fondiario agli atti
riporta con precisione gli oneri ipotecari e l'indicazione della singola quota
gravata (doc. A). Del resto l'istante, patrocinata da un legale, ha
espressamente chiesto di gravare l'intero fondo e non le singole quote, ciò che
non lasciava spazio a interpretazioni.
Non a
torto l'appellante rileva, invero, che il fascicolo processuale non dà
indicazioni certe sull'appartamento in cui sono stati eseguiti i lavori, né conferma
che l'appartamento a pianterreno fosse abitato da AO1 alla stregua di una
proprietaria. Se non che, spettava alla ditta medesima fornire le indicazioni
necessarie per ottenere l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale (sopra,
consid. 3). Essa non può quindi giovarsi della lacunosità degli atti. Certo,
quand'anche le singole quote siano gravate, l'art. 648 cpv. 3 CC non impedisce
un successivo aggravio dell'intero fondo, ma ciò presuppone il consenso di
tutti gli interessati (DTF 113 II 161 consid. 1c; Hofstetter, op. cit., n. 14 in fine ad art. 839/840; Steinauer, op. cit., vol. I, 3a
edizione, pag. 336 n. 1226 e pag. 349 n. 1259). Per tacere del fatto che in
concreto le altre comproprietarie dell'immobile non si sono presentate alla
discussione davanti al Pretore, i creditori garantiti da pegno immobiliare
sulle singole quote non sono stati interpellati né, tanto meno, hanno
consentito ad alcunché (Steinauer,
op. cit., vol. III, pag. 153 n. 2656 con riferimenti).
- Nelle
circostanze descritte si potrebbe esaminare, tutt'al più, se l'istante non
potesse chiedere l'iscrizione di un pegno collettivo giusta l'art. 798 cpv. 1
CC. Secondo tale norma il pegno immobiliare può essere costituto per il
medesimo credito sopra più fondi se questi appartengono al medesimo
proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. In realtà Steinauer nega l'applicabilità
dell'art. 798 cpv. 1 CC a un caso come quello in esame, rilevando che simile
garanzia contrasterebbe con quella speciale offerta dal legislatore
all'artigiano e all'imprenditore, giustificata dall'aumento di valore apportato
all'immobile dai lavori eseguiti (op.
cit., vol. III, pag. 277 n. 2874j in fine con riferimenti). Sia come sia,
contrariamente a quanto l'appellante sostiene, nella fattispecie le quote di
comproprietà della particella n. 2151 non appartengono alle medesime persone.
Dall'estratto del registro fondiario risulta che la quota “A” della particella
n. 2151 è iscritta a nome della comunione ereditaria composta di AO1, AO1 e
AO1, mentre la quota “B” appartiene alla sola AO1 (doc. A). Il fatto che
quest'ultima sia pure proprietaria comune dell'altra quota nulla muta al fatto
che giuridicamente i proprietari siano diversi.
Nemmeno
può dirsi che le convenute fossero debitrici solidali dell'appellante. La
comproprietà non implica da sé sola solidarietà tra comproprietari, i quali
rispondono – salvo accordo contrario – proporzionalmente alla loro quota (art.
143 CO; Meier-Hayoz, op. cit., n.
79 ad art. 646 CC; Steinauer, op.
cit., vol. I, pag. 361 n. 1295). Agli atti poi non figura, né l'appellante
invoca, un impegno solidale esplicito delle convenute verso la ditta. È vero
che la solidarietà può sorgere anche tacitamente o per atti concludenti (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 3a
edizione, n. 6 ad art. 143). In concreto tuttavia non si riscontra alcun elemento
in tal senso. Alla discussione del 16 maggio 2003 AO1 ha dichiarato, senza
incontrare puntuali contestazioni da parte dell'istante, di avere commissionato
i lavori a titolo meramente personale e di essere unica debitrice. Inoltre la
conferma d'esecuzione è firmata dalla sola AO1 (doc. B, 1o foglio),
la fattura del 31 luglio 2002 (doc. C) è indirizzata alla sola AO1, come pure
il bollettino di consegna del 13 gennaio 2003 (doc. D) e il richiamo di
pagamento del 14 marzo 2003 (doc. E). A un esame di verosimiglianza tutto
induce a ritenere pertanto che la committente fosse AO1. Il bollettino di consegna
del 13 gennaio 2003 (doc. D) è invero sottoscritto da AO1, ma in mancanza di
altri riscontri questo solo atto non basta a considerare l'interessata come debitrice
solidale. Ne discende, in ultima analisi, che l'appello manca di consistenza.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
assegnano ripetibili le convenute, che non hanno presentato osservazioni
all'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
;
;
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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