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Numero d'incarto:
11.2003.76
Data decisione, Autorità:
24.07.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.76
Lugano
24 luglio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __..
(modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 26 ottobre 2001 da
,
__________ ()
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________ (1984) e __________ (1986), __________
(rappresentati dalla madre __________,
__________,
e patrocinati dall'avv. __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 30 maggio 2003 presentata da __________ contro la sentenza
emessa il 19 maggio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 7 giugno 1995 il Segretario assessore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra
__________ (1962), cittadino turco, e __________ (1964), cittadina italiana. La
convenzione sugli effetti del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, tra
l'altro, l'affidamento dei figli __________ (nata il __________ 1984) e __________
(nato il __________ 1986) alla madre, con obbligo per il padre di versare a
ogni figlio un contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino al 12° anno di
età, di fr. 600.– fino al 16° anno e di fr. 700.– fino alla maggiore età.
Nell'agosto del 1998 __________ si è trasferito in __________, dove ha sposato
la connazionale __________.
B. Il
26 ottobre 2001 __________ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un'azione di modifica della sentenza di divorzio, postulando l'esonero
dai contributi alimentari dovuti ai figli __________ e __________ dal 1° settembre
2001. All'udienza del 24 gennaio 2002 egli ha confermato la domanda, alla quale
si sono opposti i figli. Esperita l'istruttoria, le parti hanno riaffermato il
loro punto di vista in un memoriale conclusivo e hanno rinunciato al
dibattimento finale. Statuendo il 19 maggio 2003, il Pretore ha respinto
l'istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste
a carico dell'istante, tenuto a rifondere alle controparti fr. 1000.–
complessivi per ripetibili. I convenuti sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
C. Insorto
contro la predetta sentenza con un appello del 30 maggio 2003, __________
postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure
provvisionali – la soppressione del contributo litigioso o, quanto meno, la sua
riduzione a fr. 100.– mensili per ciascun figlio e la conseguente riforma del
giudizio impugnato. L'appello non è stato intimato a __________ né a
__________.
Considerando
in diritto: 1. La
modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne previsto in una
sentenza di divorzio soggiace – dal 1° gennaio 2000 – all'art. 134 cpv. 2 CC,
che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit.
fin. CC; Breitschmid in: Das neue
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). La procedura è quella degli art. 425
segg. CPC, nella quale il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro
dieci giorni (art. 428 CPC). Le parti e il Pretore si sono fondate a ragione
sui medesimi principi. Tempestivo, il ricorso è quindi ricevibile.
-
Il Pretore ha accertato che l'istante, dopo avere lasciato il
lavoro alla __________, si è trasferito in __________, dove si è risposato e si
è impiegato in un albergo come chef de partie, con un guadagno di DM
3400.– mensili lordi, pari a DM 1649.24 netti. Sulla base di tale introito il
primo giudice ha ritenuto che l'istante non fosse in grado di far fronte
nemmeno al proprio fabbisogno. Tuttavia, essendosi egli risposato, il dovere di
mutua assistenza tra coniugi imponeva alla seconda moglie di riprendere o estendere
la sua attività lucrativa. E siccome nulla era dato di sapere sulla situazione di
quest'ultima, il primo giudice ha escluso la possibilità di ridurre il
contributo per i figli, tanto più che di fronte a una condotta processuale
negligente non spettava al tribunale intervenire d'ufficio. Oltre a ciò – ha
soggiunto il Pretore – la situazione finanziaria della prima moglie non è
affatto florida, poiché fino al 30 giugno 2001 essa ha beneficiato unicamente
di sussidi e solo il 20 agosto 2001 ha trovato lavoro come ausiliaria, con un
guadagno di fr. 3050.– mensili lordi.
-
L'appellante
censura dapprima il ritardo con cui il Pretore ha statuito, lamentando una
violazione del termine previsto dall'art. 427 cpv. 5 CPC e dolendosi perciò di
un diniego di giustizia. A mente sua la remora si sarebbe potuta giustificare
ove il giudice avesse svolto ricerche d'ufficio e l'indagine fosse stata
complessa, fermo restando che il giudice avrebbe potuto invitarlo a completare
gli atti mancanti. Senza contestare i limiti del principio inquisitorio,
secondo cui non spetta al giudice rimediare a una totale insufficienza
istruttoria, egli sostiene che per formare il proprio convincimento il Pretore
avrebbe potuto chiedergli nuova documentazione o interpellare le autorità
germaniche per ottenere informazioni. Ribadisce che, in buona fede, egli poteva
aspettarsi di vedere attivare d'ufficio, tanto più che al termine dell'udienza,
il 24 gennaio 2002, il Pretore stesso aveva comunicato che avrebbe deciso con
ordinanza separata sull'ammissibilità delle prove offerte. Salvo poi
comunicare, il 24 settembre 2002, che l'istruttoria doveva considerarsi chiusa.
L'appellante afferma altresì che il primo giudice ha applicato il principio
inquisitorio unilateralmente a suo sfavore, mentre il reddito dei genitori
doveva essere accertato d'ufficio. Contesta infine che alla seconda moglie,
domiciliata in __________, possa essere applicato l'art. 159 cpv. 3 CC, come
contesta che il suo fabbisogno possa essere determinato in base ai parametri
evocati dal Pretore, rimproverando al primo giudice di non avere considerato la
situazione finanziaria dei figli e della loro madre.
-
Nella
fattispecie è vero che, secondo l'art. 427 cpv. 5 CPC, il Pretore avrebbe dovuto
emanare la sentenza entro 10 giorni dalla discussione orale. Il termine però è
di natura meramente ordinatoria e la sua inosservanza non comporta
l'annullamento della decisione impugnata. Ora, l'appellante imputa sostanzialmente
al Pretore, come detto, di avere violato il principio inquisitorio per avere
omesso di compiere indagini di propria iniziativa e per non averlo invitato a
completare la documentazione. La portata del principio inquisitorio è già stata
correttamente riassunta, nondimeno, nella sentenza impugnata (la sentenza del
Tribunale federale del 27 giugno 2002 è pubblicata in DTF 128 III 411). Certo,
il precetto è destinato a salvaguardare anche gli interessi del debitore
alimentare (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1). Resta il fatto che l'obbligo per il
giudice di intervenire d'ufficio non è senza limiti. Il principio inquisitorio
non esonera un genitore, tanto meno se patrocinato da un legale, dal
sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il
giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili.
Tale dovere si impone a maggior ragione nel caso in cui il debitore intenda
ottenere una riduzione di contributi (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con
rinvii; Breitschmid in: Basler
Kommentar, 2a edizione, n. 5 ad art. 280 CC; Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 113 ad art. 279/280 CC).
Non spetta al giudice – si ribadisce – rimediare alla più totale insufficienza
istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii).
a) Nel caso specifico l'istante si è limitato a far valere un peggioramento
della propria situazione finanziaria. Il fatto è che in concreto egli si è risposato
e avrebbe dovuto illustrare compiutamente la sua nuova situazione familiare.
Può darsi che, contrariamente all'opinione del Pretore, l'art. 159 cpv. 3 CC
sui doveri per la seconda moglie di assistere adeguatamente il marito non si
applichi direttamente, gli effetti del secondo matrimonio essendo disciplinati
con tutta verosimiglianza dal diritto germanico (art. 48 cpv. 1 LDIP). Ciò non
esonerava l'istante tuttavia dall'esporre la sua situazione, e la sua
situazione coinvolgeva in costanza di matrimonio quella della consorte, di cui
avrebbe dovuto indicare i redditi e le capacità di guadagno, oltre che il
fabbisogno di entrambi. Tutto ignorandosi al riguardo, non spettava al Pretore
rimediarvi. D'altro lato, in mancanza degli elementi predetti, un confronto
affidabile – foss'anche a livello di apparenza – tra la situazione dell'istante
al momento del divorzio e quella attuale era semplicemente aleatorio, onde
l'impossibilità di sopprimere o di ridurre il contributo litigioso. Si aggiunga
che mai prima d'ora l'istante ha fatto valere di essere nuovamente diventato
padre (cfr. in particolare le conclusioni, pag. 2), sicché non è dato a divedere
quali indagini, finanche presso autorità estere, il primo giudice dovesse
compiere di propria iniziativa.
b) Che
l'appellante potesse legittimamente confidare in un intervento d'ufficio del
Pretore non può desumersi neppure dall'indicazione posta in calce al verbale
di udienza del 24 gennaio 2002, secondo cui l'ammissibilità delle prove avrebbe
formato oggetto di ordinanza separata (act. III, pag. 4). Il Pretore ha
correttamente emanato l'ordinanza sulle prove il 28 marzo 2002 (act. IV).
Accertato che non erano state presentate le domande per l'interrogatorio
formale dell'istante, il 26 settembre 2002 egli ha ordinato la decadenza
dell'interrogatorio medesimo e, constatata l'assunzione delle altre prove,
ha chiuso l'istruttoria citando le parti alla discussione finale (ordinanze nel
fascicolo “corrispondenza diversa”). In mancanza di ulteriori indicazioni,
ancora una volta non si scorge quale indagine il Pretore dovesse esperire.
Certo, l'art. 427 cpv. 2 in fine CPC prescrive che, dopo l'udienza, non è più
possibile produrre altra documentazione. L'art. 427 cpv. 4 CPC abilita tuttavia
il giudice ad assumere d'ufficio “ulteriori prove giusta l'art. 420” (ora: 419b
CPC). Ove l'istante intendesse presentare, dopo l'udienza, altri documenti
rilevanti ai fini del giudizio, il Pretore avrebbe versato la documentazione
agli atti in virtù di tale norma. Mal si comprendono perciò le doglianze nell'appello.
- Per quanto riguarda la situazione dei convenuti e della loro madre,
il Pretore ha accertato che quest'ultima è stata posta al beneficio di
prestazioni assistenziali, che dal 20 agosto 2002 essa lavora come ausiliaria
in un albergo, dove percepisce fr. 3050.– mensili lordi, e che il contributo
del padre copre solo parzialmente il fabbisogno dei figli. L'appellante
neppure si confronta con tali argomentazioni, sicché l'appello appare d'acchito
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Nella sentenza
pubblicata in Rep. 1994 pag. 239, per altro, il Tribunale federale aveva
rimproverato a questa Camera di avere ammesso senza particolari indagini redditi
inferiori alle possibilità delle parti. In concreto ciò non è il caso. Il
guadagno dell'interessata di
fr.
3050.– lordi, ovvero fr. 2663.65 mensili netti (doc. 7 prima pagina),
corrisponde a quello previsto per collaboratrici domestiche impiegate a tempo
pieno (art. 22 cpv. 2 del contratto normale di lavoro per il personale
domestico: FU 102/2001 del 21 dicembre 2001, pag. 7894). Le critiche al primo
giudice cadono dunque nel vuoto.
-
L'appellante
si duole infine della mancata decisione sulla sua domanda di assistenza
giudiziaria e rileva che a torto il Pretore ha concesso l'analogo beneficio
alle controparti sulla base dell'art. 3 Lag. Il fatto che il Pretore non abbia
ancora statuito sulla richiesta presentata dall'istante il 26 ottobre 2001, in
realtà, non giustifica una modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede.
Per ottenere una decisione sul beneficio basta che l'interessato solleciti il
Pretore. Né l'omissione costituisce titolo di revisione secondo l'art. 340
lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non
confondendosi con il merito (art. 158 vCPC, in vigore fino al 29 luglio 2002).
Quanto alla concessione dell'analogo beneficio ai figli, è vero che la nuova
legge sull'assistenza giudiziaria è entrata in vigore il 30 luglio 2002 e si
applica alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag). In
concreto tuttavia non è dato di capire, né l'interessato spiega, quale
pregiudizio gli arrechi la legge nuova. Non ravvisandosi motivo di nullità, la
decisione impugnata non richiede alcuna modifica.
-
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di provvedimenti cautelari
presentata dall'appellante.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alle controparti, cui
l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. Quanto alla
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può
essere accolta. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, invero, nel
caso in rassegna difettava sin dall'inizio al ricorso il requisito cumulativo
della parvenza di esito favorevole (art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio
e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Della situazione
dell'appellante si tiene conto rinunciando, in via del tutto eccezionale, al
prelievo di tasse e spese.
Per questi motivi,
pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
-
Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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