AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.57
Data decisione, Autorità:
27.08.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.57
Lugano
27 agosto
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____. (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 13 febbraio 2003 da
__________, __________
__________,
__________, __________
__________,
__________, __________ e
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________a, __________) e
__________ __________, __________;
giudicando
ora sul decreto del 17 aprile 2003 con cui il
Pretore ha respinto un'istanza di misure cautelari presentata dagli attori;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 maggio 2003 presentato da __________, __________, __________ e
__________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 aprile 2003 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
21 agosto 2002 __________, __________, __________ e __________ __________ hanno
acquistato in comproprietà la particella n. __________RFD di __________ (non
edificata) e la confinante particella n. __________ (sulla quale sorge un'abitazione),
oltre alla quota di 1/5 della particella n. __________2.
Quest'ultimo terreno consiste in una strada in proprietà coattiva tra le
particelle n. __________ (proprietà __________ e __________ __________), n.
__________ (proprietà __________ __________), n. __________ (proprietà
__________ __________ i, n. __________ (proprietà __________, __________,
__________ e __________ __________) e – appunto – n. __________, che raccorda i
fondi alla strada comunale (via __________). Lo sbocco avviene attraverso la
particella n. __________5, appartenente a __________ e __________ __________, a
carico della quale è iscritto un onere di passo con ogni veicolo in favore
della particella n. __________. La particella n. __________ è sprovvista di un
accesso alla pubblica via. A est essa confina con la particella non edificata
n. __________ (proprietà __________ __________), dal cui angolo settentrionale
si diparte una strada – in parte a fondo erboso e in parte pavimentata con
ghiaia frammista ad asfalto – che porta a via __________e. A sud-est della
particella n. __________si trova la particella n. __________, non edificata,
appartenente a __________ __________, la quale confina con via
.
B. Il
13 febbraio 2003 __________, __________, __________ e __________ __________
hanno convenuto __________ e __________ __________, __________ __________,
__________ __________, come pure __________, __________, __________ e
__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere un accesso pedonale e veicolare a carico della particella n.
__________, da esercitare sulla strada esistente, dietro pagamento di un'indennità
da definire, dichiarandosi disposti ad assumere le spese correlate all'iscrizione
nel registro fondiario. In via cautelare hanno chiesto che ai convenuti fosse
vietato di ostacolare l'accesso pedonale e veicolare degli aventi diritto alla
particella n. __________.
C. All'udienza
del 25 febbraio 2003, indetta per la discussione cautelare, i convenuti –
salvo __________ __________, assente – si sono opposti alla domanda. Nella loro
risposta del 2 aprile 2003 essi hanno poi postulato il rigetto della petizione.
Esperita l'istruttoria cautelare, alla discussione finale del 10 aprile 2003
le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 17 aprile 2003, il
Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 250.–, sono state poste a carico degli attori in solido, con obbligo,
sempre con vincolo di solidarietà, di rifondere a __________ e __________
__________, __________ __________, come pure ad __________, __________,
__________ e __________ __________ fr. 800.– complessivi per ripetibili.
E. Contro
il decreto appena citato sono insorti __________, __________, __________ e
__________ __________ con un appello del 5 maggio 2003 nel quale postulano
l'accoglimento della loro domanda cautelare e la conseguente riforma del giudizio
impugnato. Nelle loro osservazioni del 26 maggio 2003 __________ e __________
__________, __________ __________, unitamente ad __________, __________,
__________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello.
__________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di provvedimenti cautelari a tre requisiti:
la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza
e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile
per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383
cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1
con richiamo). L'urgenza, in particolare, presuppone l'impellente necessità di
togliere subito gravi inconvenienti, sia perché la loro sopportazione non potrebbe
essere ragionevolmente imposta al richiedente per la durata della causa, sia
perché la loro persistenza durante la causa potrebbe mutare una situazione di
fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a processo ultimato
(Rep. 1983 pag. 117; Rep. 1995 pag. 46). Il cumulo dei tre requisiti dev'essere
esaminato d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti); in mancanza anche di
uno solo, l'istanza cautelare va respinta.
-
Il
Pretore ha riscontrato parvenza di buon esito nell'azione di merito,
sottolineando che la particella n. __________non dispone di un accesso alla
pubblica via e che la soluzione prospettata dagli attori prevede la
costituzione di una servitù su un fondo già adibito in modo esclusivo al
transito veicolare. Che altre soluzioni siano tecnicamente fattibili attiene,
per il Pretore, alla procedura di merito. L'impossibilità di accedere alla
particella n. __________impedisce poi – ha continuato il Pretore – la normale
manutenzione del fondo, onde un rischio di notevole pregiudizio. Il Pretore non
ha ravvisato invece il terzo requisito che presiede all'emanazione di provvedimenti
cautelari: quello dell'urgenza. Egli ha accertato che gli attori sono
proprietari anche della particella n. __________, alla quale possono
liberamente accedere per transitare poi sulla strada coattiva. E siccome non
pendono domande di costruzione sulla particella n. __________ (anzi, gli attori
hanno già previsto la formazione di un'apposita pista sulle particelle n.
__________e __________, appartenenti singolarmente a due di loro, per accedere
all'eventuale cantiere), non soccorrevano le premesse per adottare il
provvedimento litigioso.
-
Gli appellanti motivano l'urgenza con il fatto che i convenuti potrebbero
vietare in ogni momento il transito sulla strada coattiva. La disponibilità di
due di loro ad autorizzare il passaggio sui loro fondi era limitata –
soggiungono – a esigenze di cantiere ed è decaduta in seguito al mancato
perfezionamento di un accordo sull'iscrizione del diritto. Essi fanno valere
inoltre che il diritto di percorrere la strada coattiva compete unicamente ai
proprietari pro tempore della particella n. __________per le necessità
di quest'ultima e non a quelli della particella n. __________. Infine sottolineano
il loro interesse a trattare la vendita o l'edificazione del fondo “sulla base
di un'assicurazione formale quale un diritto di transito provvisionale
riconosciuto in giudizio”.
a) In
concreto lo scopo dell'istanza appare, più che quello di rimediare senza indugio
a un danno imminente, quello di usare liberamente la strada sul fondo n.
__________in pendenza di causa senza attendere il giudizio di merito. In appello,
per vero, gli istanti non pretendono che i convenuti impediscano loro il
transito sulla strada. Ora, un provvedimento cautelare non è destinato – almeno
di regola – a ottenere l'accoglimento anticipato della causa di merito. A parte
ciò, gli istanti non hanno reso verosimile la necessità di un rapido intervento
giudiziario. Dagli atti non risulta che sia stata introdotta una domanda di
costruzione riguardante la particella n. __________, né gli appellanti
pretendono che i progetti in vista di edificare il fondo siano imminenti o
anche solo previsti. Certo, l'arch. __________ __________ di __________,
scrivendo il 23 settembre 2002 ai convenuti, accennava a una famiglia
interessata a erigere su quel terreno la propria casa (doc. F). Gli istanti non
asseriscono tuttavia che tale prospettiva sia ancora attuale, né si
spiegherebbe altrimenti perché essi abbiano atteso fino al febbraio del 2003
per inoltrare l'istanza. Del resto essi non spiegano nemmeno perché, in caso di
edificazione, l'accesso al fondo n. __________dalle particelle n. __________e
__________ (appartenenti a due di loro) non sarebbe più fattibile o sarebbe
ormai impraticabile. Che la disponibilità dei due proprietari a formare una
pista di cantiere sia decaduta poco sussidia, ciò non potendo essere
semplicemente opposto ai convenuti.
b) Quanto
alla necessità di “assicurazioni formali”, è possibile che per vendere il fondo
o per ottenere una licenza di costruzione un accesso alla strada pubblica,
anche solo provvisorio (per il lasso di tempo necessario all'edificazione del
fondo), possa rivelarsi importante. Ancora una volta, tuttavia, gli appellanti
non hanno sostanziato né imminenti trattative nell'ottica di alienare
l'immobile né la necessità di costruire entro determinate scadenze, sotto pena
di un qualsivoglia pregiudizio. Evidentemente, dovessero mutare le circostanze,
la questione potrà essere riesaminata in ogni tempo, anche perché un decreto
cautelare non acquisisce mai – o mai completamente – forza di giudicato. Nelle
circostanze odierne, ad ogni modo, l'appello si dimostra infondato, ciò che
rende superfluo verificare la parvenza di buon diritto insita nell'azione di
merito e gli estremi di un danno considerevole, ammessi dal Pretore.
- Gli oneri del giudizio attuale seguono il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno altresì ai convenuti, che
hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, un'equa
indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ e
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ e __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 700.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster