AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.56
Data decisione, Autorità:
09.10.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.56
Lugano
9 ottobre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._. (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 16 maggio 2000 da
__________ e
__________ __________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________ e
__________ __________,
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 aprile 2003 presentato da __________ e __________ __________
contro la sentenza emessa il 2 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
e __________ __________ __________ sono comproprietari, metà ciascuno, della
particella n. __________ RFD di __________, su cui sorge la loro casa di
abitazione. Il fondo confina con la sottostante particella n.
__________appartenente ad __________ e __________ __________, anch'essa
edificata. Tra le due particelle __________ e __________ __________ hanno formato
una scarpata a sostegno del loro fondo, situata sulla proprietà dei vicini (meglio:
un pendio alto da 44 a 70 cm e di una profondità compresa tra 83 e 115 cm), e
sulla quale è stata posta una recinzione a confine.
B. Il
16 maggio 2000 __________ e __________ __________ __________ si sono rivolti al
Pretore del Distretto di Bellinzona perché accertasse l'illiceità della
scarpata e della recinzione, situate sulla loro proprietà, e ordinasse ad
__________ e __________ __________ di rimuovere il tutto immediatamente,
ripristinando lo stato del fondo antecedente l'esecuzione dei lavori.
__________ e __________ __________ hanno proposto di respingere la petizione.
Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito i loro punti di vista.
Chiusa l'istruttoria, durante la quale il tecnico __________ __________ è stato
incaricato di allestire una perizia, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale e hanno prodotto memoriali scritti, nei quali hanno confermato le loro domande.
C. Con
sentenza del 2 aprile 2003 il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato
l'illiceità della scarpata con la relativa opera di cinta e ha ordinato ai
convenuti di procedere – entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza e sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – “alla demolizione
della scarpata (…) e al ripristino dello stato del fondo antecedente alla
realizzazione della stessa”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–,
sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere agli attori fr.
2000.– per ripetibili.
D. Contro
il predetto giudizio __________ e __________ __________ sono insorti con un
“ricorso” (recte: appello) del 30 aprile 2003 nel quale chiedono di
rigettare la petizione. Nelle loro osservazioni del
5 giugno
2003 __________ e __________ __________ __________ propongono di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Nelle
cause ordinarie, come quella in rassegna, il termine per appellare è di 20 giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata ricevuta dai convenuti il
3 aprile 2003. Il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 4 aprile 2003,
è poi rimasto sospeso dal 13 al 27 aprile 2003 per le ferie (art. 132 e 133
cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto l'8 maggio 2003. Introdotto il 2 maggio
2003, l'appello in esame è dunque tempestivo. Quanto al valore litigioso, il
Pretore l'ha stabilito in fr. 8000.– (sentenza impugnata, consid. 14), importo che
non è contestato. Anche sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
- Nella
misura in cui postulano unicamente l'accoglimento del “ricorso”, senza enunciare
esplicitamente in che modo debba essere riformata la sentenza del Pretore, ci
si può chiedere se gli appellanti formulino una conclusione ricevibile.
Tuttavia, nel caso in cui una parte insorga personalmente contro una decisione
a lei sfavorevole, le esigenze formali dell'appello non vanno apprezzate con
soverchio rigore: è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di
impugnazione possano desumersi dall'insieme del rimedio giuridico. In concreto
dalle motivazioni dell'appello si evince che gli interessati chiedono senza
equivoco di respingere integralmente l'azione degli attori. L'esposto può
essere vagliato nel merito.
I nuovi
documenti prodotti per la prima volta dagli appellanti in questa sede sono per
contro irricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello e il diritto federale non impone una
disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le cause rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c) e quelle di divorzio o di
separazione (art. 138 cpv. 1 CC), estranee alla fattispecie. Né i documenti in
questione potrebbero essere acquisiti agli atti d'ufficio, l'art. 322 lett. a
CPC non conferendo alla Camera la facoltà di assumere nuova documentazione di
propria iniziativa. Il pronunciato odierno deve quindi fondarsi sullo stesso
materiale processuale considerato dal Pretore.
-
Premessa
l'applicabilità dell'art. 641 cpv. 2 CC, il Pretore ha accertato che in concreto,
durante la costruzione delle case d'abitazione, entrambe le parti hanno innalzato
la superficie del rispettivo fondo. I convenuti pretendevano invero che gli
attori avessero abbassato il livello del loro, ma quand'anche ciò fosse – ha
continuato il Pretore – l'ordine di grandezza risulterebbe inferiore
all'innalzamento del terreno dei convenuti stessi. Ciò posto, il primo giudice
ha appurato che i convenuti hanno formato la rupe in parte sulla particella
degli attori, senza giustificazione legittima e senza l'accordo dei vicini.
Donde l'illiceità del loro operato e il conseguente ordine di rimuovere il
pendio eseguito sul fondo degli attori, con obbligo di ripristinare lo stato
antecedente l'esecuzione dei lavori. Quanto agli oneri processuali il primo
giudice, pur non definendo temeraria la posizione dei convenuti, ha ritenuto
che l'intransigenza da loro assunta prima e durante la causa ha comportato
un'occupazione superiore alla media richiesta per una procedura simile, ciò che
giustificava una maggiorazione delle spese e delle ripetibili.
-
Gli
appellanti non contestano di avere realizzato parte del declivio sul fondo dei
vicini, ma sostengono di essersi attenuti alle quote del terreno originale,
rilevate dall'arch. __________ __________ su incarico di entrambe le parti, e
non a quelle rilevate dopo l'edificazione degli stabili. E siccome il pendio è
stato realizzato con il consenso dei vicini, nessuna irregolarità è loro
imputabile. I convenuti riconoscono che il terreno dei vicini è stato
abbassato, specialmente in prossimità del confine, mentre il loro è stato
innalzato, tant'è che la “scarpata” è posta in realtà su entrambi i fondi.
Inoltre essi criticano l'attendibilità delle risultanze peritali, rimproverando
all'esperto di avere argomentato in base a sue deduzioni, e contestano l'ordine
di demolire la recinzione, situata interamente sulla loro proprietà. Per gli
appellanti, infine, il Pretore ha sanzionato a torto il comportamento da loro tenuto
durante la causa e contestano di dover pagare, in ultima analisi, una perizia
allestita “per deduzioni”.
-
L'azione
negatoria prevista dall'art. 641 cpv. 2 CC permette al proprietario di ottenere
la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa,
ovvero per il suo diritto di proprietà (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 286 n. 1028; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª
edizione, nota 89 ad art. 641 CC con richiami). La turbativa deve costituire
però un'ingerenza diretta, nel senso che deve verificarsi sul fondo
stesso dell'attore (DTF 111 II 26 consid. 2b; Steinauer,
op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 175 n. 1896). Di principio ogni ingerenza
diretta è da considerare illecita (Wiegand
in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 64 ad art. 641 CC), a meno che
l'autore della turbativa provi che il suo operato è conforme alla legge o
all'accordo del proprietario (Steinauer,
op. cit., pag. 288 n. 1036 segg.).
-
Nella
fattispecie gli appellanti non negano di avere realizzato il pendio – almeno in
parte – sul fondo degli attori (appello, pag. 3 in basso), ma sostengono di
avere agito con l'accordo dei vicini e rispettando le quote originali del terreno.
Ora, che l'arch. __________, progettista delle abitazioni delle parti (deposizione
__________ __________ del 11 gennaio 2001: verbali, pag. 11 in fine;
interrogatorio formale di __________ __________ __________, risposta n. 1:
verbali, pag. 13), sia stato incaricato di rilevare le quote originali del
suolo è senz'altro possibile, ma ciò non significa ancora che gli attori
fossero d'accordo con la realizzazione della “scarpata”. Sebbene la questione
sia stata oggetto di una fitta corrispondenza tra le parti (doc. C a N), del
resto, in nessuno scritto figura un'autorizzazione degli attori all'esecuzione
di una qualsiasi opera sul loro fondo. Le soluzioni da loro proposte vertevano
sulla costruzione di un muro a confine o, tutt'al più, di una scarpata a confine
(cfr. doc. E), ma senza invasione del loro fondo. Poco importa poi che con
l'edificazione delle due case le altezze originali dei fondi sono state
modificate. Intanto non è contestato che – come ha accertato il Pretore – in
prossimità con la particella degli attori il fondo dei convenuti è stato
innalzato (appello, pag. 5 punto 9). Inoltre, quand'anche il terreno degli
attori sia stato abbassato (come gli appellanti pretendono), ciò non legittimava
ancora i convenuti a sistemare la proprietà dei vicini senza il loro consenso.
Seppure essi abbiano realizzato il declivio attenendosi ai dislivelli
originali, essi non potevano agire sul fondo degli attori senza permesso.
Infondato, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
-
Gli appellanti censurano come assurda e priva di ogni legittimazione
l'ordine di togliere l'opera di cinta, sottolineando che questa si trova sulla
loro proprietà. In realtà il Pretore non ha esplicitamente ordinato
l'eliminazione dell'opera. Si è limitato ad accertarne l'illiceità, ma non ne
ha ordinato la rimozione, mentre ha accertato l'illiceità e ha ordinato la
rimozione della “scarpata” (dispositivi n. 1.1 e 1.2). Gli stessi attori, del
resto, si sono sempre limitati a chiedere che fosse accertata l'illegalità della
cinta (domanda n. 1), ma non hanno mai preteso che questa si trovi sul loro
fondo (petizione, pag. 2; replica, pag. 3). Mal si comprende dunque perché il
Pretore abbia ritenuto l'opera illegale. Ne discende, su questo punto,
l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Si
aggiunga – e ciò vale non solo per l'accertamento relativo all'illiceità della
recinzione, ma anche per quello sull'illiceità della “scarpata” – che in
concreto la petizione andava respinta già per un altro motivo. Un'azione di
accertamento presuppone in effetti un interesse giuridico (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts
und das Eigentum, 2ª edizione, pag. 496 n. 2061) ed è ammissibile, di regola,
solo ove non sia possibile promuovere un'azione di condanna (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,
7ª edizione,
pag. 195, § 34 n. 28 segg. con rinvii; DTF 114 II 255 consid. 2a). L'azione
negatoria è – appunto – un'azione di condanna (Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 289 n. 1041) e implica già
di per sé un accertamento circa il carattere illecito dell'atto (cfr. Meier-Hayoz, op. cit., nota 109 ad
art. 641 CC). Diverso è il caso in cui l'attore chieda di accertare l'esistenza
di un diritto, sia esso di proprietà (I CCA, sentenza inc.
..__________ del 14 dicembre 1998, consid. 2) o anche solo
di servitù (I CCA, sentenza inc. ..__________del 24
settembre 2002, consid. 4). In simili circostanze può ravvisarsi anche un
interesse giuridico autonomo all'accertamento. Nella fattispecie, per contro,
non sussisteva interesse giuridico autonomo ad accertare né l'illiceità della
cinta né quella della scarpata. Ravvisando irregolarità nell'esecuzione
dell'una o dell'altra, gli attori avrebbero potuto intentare – come hanno fatto
per la “scarpata” – un'azione di condanna volta alla rimozione dell'intervento.
-
A torto gli appellanti si dolgono invece di dover pagare una perizia
“effettuata per deduzione” (appello, pag. 8). È vero che il perito, compiuto un
sopralluogo con l'arch. __________ __________, ha parzialmente corretto il
contenuto e le conclusioni del suo referto, ammettendo che “per due dati di
rilievo si era andati per deduzione” (lettera del 22 ottobre 2002 nel fascicolo
“perizia”). Ciò non significa tuttavia che la perizia sia unicamente il frutto
di congetture o che il professionista abbia consegnato un referto
inutilizzabile. Il perito ha accertato quanto era ancora possibile accertare
sul terreno e, per il resto, ha espresso una propria opinione secondo scienza e
coscienza (art. 249 cpv. 2 CPC). Ciò rientrava senz'altro nel quadro del suo
mandato. Quanto al mancato rispetto dei termini per la consegna della perizia,
giovi ricordare che essi sono di natura meramente ordinatoria. La loro
inosservanza non comporta la nullità del referto ma, tutt'al più, l'adozione di
misure disciplinari nei confronti del perito (art. 250 cpv. 3 CPC). Su
quest'ultimo punto l'appello si rivela pertanto inconsistente.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta
sull'accertamento circa l'illiceità delle opere, ma soccombono sul resto. Si
giustifica quindi che sopportino quattro quinti della tassa di giustizia e
delle spese, con obbligo di rifondere alle controparti un'equa indennità per
ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone una riforma del
dispositivo sugli oneri di prima sede, che segue la medesima ripartizione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e sentenza impugnata
è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta, nel senso
che ad __________ e __________ __________ è ordinato di rimuovere la scarpata
eseguita sulla particella n. __________ RFD di __________a, proprietà di
__________ e __________ __________ __________, e di rimettere il fondo nello stato
in cui si trovava prima che fosse eseguita la scarpata.
L'ordine
dev'essere rispettato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente
sentenza ed è impartito sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva.
Per
il resto la petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 2000.–, anticipate dagli
attori, sono posti per un quinto a carico dei medesimi e per il resto a carico
dei convenuti in solido, che rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1600.– complessivi per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti per quattro quinti carico degli appellanti in solido e per il resto
solidalmente a carico di __________ e __________ __________ __________, ai
quali __________ e __________ __________ verseranno, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1300.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
– __________ e __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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