AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.32
Data decisione, Autorità:
31.03.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.32
Lugano
31 marzo 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.89 (azione di
divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 10 maggio 1999 dall'
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
(patrocinata dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 (integrato il 24) marzo 2003 presentato da __________ contro
il decreto di stralcio emesso l'11 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di
__________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________,
divorziato con due figli maggiorenni, __________ e __________, si è sposato il
26 luglio 1996 a __________ con __________, cittadina italiana, anch'essa
divorziata, con un figlio minorenne, __________ (nato l'8 maggio 1988).
__________ è dirigente di un'azienda __________, la moglie era docente di
__________ in Italia. Dal nuovo matrimonio non è nata prole, né __________ ha
svolto attività lucrativa dopo le seconde nozze. I coniugi si sono separati
nell'agosto del 1998, quando la moglie è tornata con il figlio __________ ad
abitare in un suo appartamento a __________.
B. Il 7
agosto 1998 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di
__________ per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 1°
dicembre 1998. In esito a un'istanza presentata da __________, con decreto
cautelare del
7 gennaio
1999 il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 4000.– mensili fino al 31 dicembre 1998, ridotto in seguito
a fr. 3420.– mensili più il premio della cassa malati, ha revocato una
trattenuta di salario ordinata il 23 novembre 1998 a carico di lui, ha
assegnato in uso alla moglie una Mercedes-Benz “__________ ” e una bicicletta
(con ingiunzione al marito di consegnarle tali beni) e ha condannato __________
a versare alla moglie una prima provvigione ad litem di fr. 10 000.–. La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc.
SP.1998.122).
C. In
parziale accoglimento di un appello presentato il 13 gennaio 1999 da __________
contro il citato decreto cautelare, con sentenza del 27 luglio 2000 questa
Camera ha fissato il contributo provvisionale per l'appellante a fr. 3860.–
mensili, compreso il premio della cassa malati. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 400.–, sono state poste per un decimo a carico del marito e
per il resto a carico dell'appellante, tenuta a rifondere al marito
un'indennità di fr. 1200.– per ripetibili ridotte (inc. 11.1999.0003). Un
ricorso di diritto pubblico introdotto dalla moglie il 13 settembre 2000 contro
tale sentenza è stato dichiarato inammissibile il 27 novembre successivo dal
Tribunale federale, che ha posto la tassa di giustizia di fr. 2000.– a carico
della ricorrente (inc. 5P.353/2000).
D. Nel
frattempo, su richiesta d'interpretazione presentata da __________, con sentenza
del 3 febbraio 1999 il Pretore ha confermato l'attribuzione in uso alla moglie
della nota Mercedes-Benz, condannando il marito a rifondere all'interessata fr.
200.– per ripetibili. Il 25 gennaio 1999 __________ ha intimato al coniuge un
precetto esecutivo civile per ottenere la predetta automobile e il 19 febbraio
1999 ha instato per essere autorizzata a noleggiare nell'intervallo un veicolo
analogo a spese di lui. Statuendo il 2 marzo 1999, il Pretore ha respinto
l'opposizione di __________ al precetto esecutivo, addebitandogli oneri processuali
per fr. 350.– e ripetibili per fr. 800.– (inc. DI.99.00022). Con decreto
cautelare del 10 marzo 1999 egli ha poi abilitato la moglie a far immatricolare
la vettura a proprio nome e ha posto la tassa di giustizia di fr. 100.– con le
spese di fr. 50.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie
fr. 300.–
per ripetibili (inc. DI.99.00050). Il 22 aprile 1999 __________ ha postulato,
sempre in via cautelare, il rimborso di fr. 4601.80 sopportati per riparazioni
alla Mercedes-Benz e per il pagamento di premi arretrati della cassa malati,
sollecitando inoltre l'aumento del contributo per sé a fr. 3859.50 mensili incluso
il premio della cassa malati, disdetta dal marito. __________ si è opposto a
tali domande. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale.
E. Il 10 maggio 1999 __________ ha promosso azione di divorzio,
chiedendo l'assegnazione dell'alloggio coniugale, la restituzione di metà dei
regali di nozze (o il versamento di fr. 5000.– nel caso in cui fossero stati
venduti), la retrocessione della Mercedes-Benz (o il pagamento di fr.
22 619.– ove questa fosse stata alienata) e il rimborso di fr. 10 000.–
versati a titolo di provvigione ad litem, negando ogni rendita e
qualsiasi versamento in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta
del 13 settembre 1999 __________ ha concluso per il rigetto della petizione e
in via riconvenzionale ha chiesto la separazione per tempo indeterminato,
postulando un contributo alimentare di fr. 6784.– mensili (di cui fr. 370.– per
suo figlio __________ ), oltre al riconoscimento della reciproca proprietà
sugli averi in possesso di ciascun coniuge e al versamento di una somma
indeterminata in liquidazione del regime matrimoniale. Il marito ha proposto di
respingere la riconvenzione. Nei successivi atti scritti le parti hanno confermato
le rispettive domande.
F. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio l'attore ha
dichiarato di fondare la propria azione sull'art. 115 CC, ha ribadito il
diniego di qualsiasi contributo alla moglie, cui ha riconosciuto nondimeno il
diritto alla metà della prestazione d'uscita da egli maturata in costanza di
matrimonio presso la sua cassa pensione, e ha chiesto il rimborso dei fr. 25
000.– da egli corrisposti a titolo di provvigione ad litem, ribadendo
per il resto le domande di petizione. La convenuta ha instato per lo stralcio
della causa dai ruoli; in subordine ha confermato la propria opposizione al
divorzio, ha mantenuto le proprie richieste sui relativi effetti e ha
rivendicato la metà della prestazione d'uscita acquisita dal coniuge durante
il matrimonio presso il relativo istituto pensionistico, notificando altri
mezzi di prova. La causa è attualmente in fase istruttoria.
G. Nel
frattempo, in esito a una domanda presentata dalla moglie per ottenere una seconda
provvigione ad litem, con decreto del 14 gennaio 2000 il Pretore ha
fissato la somma dovuta da __________ a tale titolo in fr. 15 000.– e ha
addebitato gli oneri processuali di complessivi fr. 250.– alle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 1° settembre 2000 __________ ha
sollecitato ulteriori fr. 15 000.– a titolo di provvigione ad litem,
domanda che il Pretore ha respinto con decreto cautelare del 3 settembre 2001.
Un appello introdotto il
10
settembre 2001 da __________ contro tale decreto è stato parzialmente accolto
il 24 maggio 2002 da questa Camera, che ha condannato il marito a versare una
nuova provvigione ad litem di fr. 8910.– e ha modificato il riparto
degli oneri processuali di prima istanza ponendo la tassa di giustizia di fr.
100.– e le spese di fr. 30.– per due quinti a carico dell'istante e per il
resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 150.–
per ripetibili ridotte. Spese e tassa di giustizia della procedura di appello,
di complessivi fr. 300.–, hanno seguito la medesima sorte, il marito essendo
inoltre tenuto a versare all'appellante fr. 500.– per ripetibili ridotte (inc. 11.2001.110).
H. Il 4
novembre 2003 __________ ha dichiarato di ritirare l'azione di divorzio. Nelle
sue osservazioni del 29 novembre 2003 __________ ha chiesto che egli fosse tenuto
a versarle fr. 82 819.45 per ripetibili, dedotto quanto riscosso come
provvigione ad litem. L'attore ha contestato l'ammontare della pretesa.
Con decreto dell'11 marzo 2003 il Pretore ha stralciato dai ruoli l'azione e la
riconvenzione per desistenza, addebitando gli oneri processuali di complessivi
fr. 2100.– all'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 33 910.– per
ripetibili, già versati come provvigione ad litem.
I. Contro
il decreto appena citato __________ è insorta con un appello del 20 marzo 2003
nell'intento di ottenere che l'indennità per ripetibili a suo favore sia
fissata in fr. 82 919.45 o, in subordine, in fr. 44 632.60, dai quali dedurre
fr. 33 910.– per ripetibili già riscosse. Il 24 marzo successivo essa ha
presentato una completazione dell'appello, chiedendo che il decreto impugnato
menzioni unicamente lo stralcio della petizione, senza alludere alla domanda
riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2003 __________ propone
di respingere l'appello e di dichiarare la successiva completazione del
memoriale irricevibile.
Considerando
in diritto: 1. Nel
Cantone Ticino un decreto di stralcio dovuto a transazione, ritiro dell'azione
o acquiescenza (art. 352 CPC) ha portata meramente dichiarativa, nel senso che
con tale atto il giudice si limita a constatare la fine del processo. Un
decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello
solo sulle spese e ripetibili – la prassi meno recente si limitava invero a
questo unico punto (Rep. 1985 pag. 145 in fondo) – oppure sull'esistenza del
motivo che ha posto termine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1).
L'appellante può contestare, in altri termini, il sussistere di una
transazione, di una dichiarazione di ritiro o di acquiescenza, la sopravvenuta
carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come pure il compimento della
perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i motivi che lo hanno
indotto a desistere o ad acquiescere (censurabili solo con restituzione in intero:
art. 352 cpv. 3 CPC) oppure a transigere (censurabili solo con azione
ordinaria: Rep. 1992 pag. 203 consid. 2) o a rimanere inattivo per due anni
(BOA n. 18 pag. 12).
-
In
concreto il Pretore, accertata la desistenza dell'attore, ha statuito sugli
oneri processuali e le ripetibili. Egli ha escluso anzitutto che la lite fosse
temeraria nel senso dell'art. 152 CPC, intanto perché non vi era soccombenza
della convenuta e inoltre perché non poteva definirsi promossa con manifesta
ingiustizia una causa chiaritasi solo dopo l'escussione di testimoni, tanto
più che l'azione era stata avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo
diritto del divorzio. Il Pretore si è fondato poi sulla sentenza emessa il 21
maggio 2002 da questa Camera, ricordando che l'indennità massima attribuibile
per ripetibili ammontava nella fattispecie a fr. 34 410.–, ma ha rivisto
l'entità delle spese effettive sulla base della nota professionale esibita dal
legale della convenuta. Ciò posto, egli ha ritenuto che qualora la causa fosse
terminata e la convenuta fosse risultata interamente vittoriosa, l'indennità
per ripetibili sarebbe ascesa a fr. 41 632.60 complessivi (fr. 28 980.– di
onorario, fr. 9712.– di spese e fr. 2940.60 di IVA). Dovendosi ridurre
proporzionalmente tale importo per tenere conto dello stadio in cui si trovava
la lite, si giustificava di riconoscere alla convenuta un'indennità pari a
quella delle provvigioni ad litem già riscosse, esclusa la rifusione di
spese per la trasferta e il soggiorno a __________, non contemplate nella nozione
di ripetibili.
-
L'appellante
contesta la predetta indennità per ripetibili. Essa disapprova che il primo
giudice si sia fondato sulla sentenza emessa da questa Camera il 24 maggio
2002, sostenendo che quel giudizio cautelare non deve pregiudicare il sindacato
finale e che le critiche al di lei patrocinatore ivi contenute erano arbitrarie.
In particolare, essa reputa inapplicabile l'art. 14 cpv. 1 TOA, poiché a suo
avviso la controparte ha agito in malafede e insiste affinché il comportamento
processuale dell'attore sia dichiarato temerario a norma dell'art. 152 CPC.
Circa l'indennità per ripetibili, essa la quantifica in fr. 82 819.45,
corrispondenti alla nota professionale del proprio patrocinatore (fr. 79
419.45) e alle spese di viaggio e di soggiorno sopportate per trasferirsi da
__________ a __________ in pendenza di causa. Subordinatamente essa chiede di
fissare tale indennità in fr. 44 632.60, pari all'importo che secondo il
Pretore il legale avrebbe potuto esporre per la causa di stato (fr. 41 632.60),
dedotto il dispendio di tempo necessario per la stesura del memoriale
conclusivo (fr. 2000.–), ma aggiunto quello per il ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale (fr. 5000.–).
-
Secondo
l'art. 152 cpv. 1 CPC il giudice può condannare la parte che ha agito con
manifesta ingiustizia a risarcire l'altra parte, che ne fa domanda, di ogni
spesa e danno che questa abbia incontrato o subìto a motivo dell'indebita lite.
Tale responsabilità aggravata presuppone che la parte in questione agisca “con
manifesta ingiustizia”, ovvero con sconsiderata arditezza o inammissibile
leggerezza, ciò che causa all'avversario un pregiudizio non riparabile con
l'aggiudicazione delle consuete ripetibili e delle indennità riconosciute
giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC. È considerato temerario, in definitiva, quel modo
di procedere dal quale si asterrebbe qualsiasi parte ragionevole e in buona
fede (v. anche Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciarie, vol. II, Berna 1990,
n. 2 ad art. 31 OG; DTF 111 Ia 148).
a) In
concreto è possibile che nel corso della procedura l'attore si sia rivelato
particolarmente litigioso, finanche provocatorio, tanto da provocare una
sequela di procedure collaterali, ma ciò non basta per ravvisare un abuso degli
strumenti processuali. L'azione di merito, iniziata sotto l'egida del vecchio diritto,
non poteva dirsi d'acchito oggettivamente insostenibile. Secondo l'art. 142
cpv. 1 vCC ognuno dei coniugi poteva domandare il divorzio quando le relazioni
coniugali erano così profondamente turbate e scosse che non si potesse ragionevolmente
esigere da essi la continuazione dell'unione coniugale; se tale stato dipendeva
da colpa preponderante di uno di loro, il divorzio poteva essere domandato soltanto
dall'altro (art. 142 cpv. 2 vCC). L'attore ha motivato la sua domanda di divorzio
con la soverchia gelosia della moglie. Questa affermava invece, non senza
postulare in via riconvenzionale la separazione, che la disunione si riconduceva
esclusivamente alla responsabilità del marito. La questione era dunque di
appurare se al marito fosse imputabile una colpa preponderante. Sotto questo
profilo la lite non si discostava da analoghe cause di stato promosse sotto il
vecchio diritto, nell'ambito delle quali ogni coniuge addebitava l'origine del
dissidio all'altro, ciò che implicava spesso lunghe e laboriose istruttorie per
individuare l'origine dei dissapori. Le argomentazioni del marito potevano
fors'anche apparire pretestuose, ma ciò non significava che costui agisse con
deliberata ingiustizia, abusando della buona fede processuale.
b) Dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio l'attore, insistendo nella
sua domanda di divorzio, doveva comprovare che in mancanza di gravi motivi a
lui imputabili, non si potesse esigere la continuazione dell'unione coniugale.
L'art. 115 CC è in effetti applicabile se la reazione emotiva e mentale che
induce il coniuge richiedente a ritenere insopportabile la continuazione del
vincolo coniugale per quattro anni sia oggettivamente comprensibile. Non
esistendo una casistica di gravi motivi predefiniti (DTF 129 III 4 consid.
2.2, 127 III 134 consid. 3b), la volontà dell'attore di continuare la causa non
appariva per ciò solo oggettivamente insostenibile, tanto più che il giudice
valuta i gravi motivi anche in base all'equità (art. 4 CC), senza porre esigenze
troppo severe (DTF 129 III 4 consid. 2.2). Certo, per finire l'attore ha
ritirato la petizione, ma ciò dimostra tutt'al più l'insufficiente ponderazione
delle ragioni che lo avevano convinto a persistere nella sua domanda, non una
presunzione del torto né, tanto meno, di temerarietà.
c) L'appellante asserisce che, contrariamente all'opinione del
Pretore, può sussistere temerarietà anche in caso di desistenza dalla lite, a
maggior ragione se l'istruttoria è terminata (in tal senso: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, nota 538 pag. 452). Se non che, come ha rilevato il primo giudice,
in concreto solo con l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio e
l'assunzione delle prove testimoniali si è manifesta l'infondatezza dell'azione.
Ciò non significa ancora “manifesta temerarietà”. Ne discende che su questo
punto l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica e che l'appello si
rivela destituito di buon diritto.
-
L'appellante
chiede che le ripetibili siano fissate in fr. 82 919.45, corrispondenti alla
nota d'onorario, con spese e IVA, esposta dal suo legale (fr. 79 419.45), cui
vanno ancora aggiunte le spese di viaggio da lei affrontate per le trasferte
nel Ticino (fr. 3400.–). Ora, ripetibili sono le spese indispensabili causate
dal processo, compresa un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio
(art. 150 prima frase CPC). La relativa indennità è fissata in base alla
tariffa dell'Ordine degli avvocati, che tuttavia non vincola il giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 18 ad
art. 150). Trattandosi di una causa di stato, la tariffa prevede che l'onorario
dell'avvocato va da fr. 1000.– a fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1 TOA). Tra il
minimo e il massimo la retribuzione va poi stabilita di caso in caso, secondo
la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa
e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). L'art. 14 cpv. 2 TOA contempla inoltre un
onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato applicando l'art. 9
cpv. 1 TOA al valore dell'intera sostanza coniugale “se le prestazioni
dell'avvocato si estendono alla trattazione, giudiziale o extragiudiziale, dei
rapporti patrimoniali litigiosi”.
-
Questa
Camera si è già espressa diffusamente sul problema di sapere se l'onorario
massimo previsto dalla tariffa dell'Ordine possa essere superato (sentenza del
24 maggio 2002, consid. da 6 a 8). Al riguardo non giova ripetersi, né occorre
domandarsi come vada retribuito il patrocinatore nell'ipotesi in cui, per le particolarità
del caso, il massimo tariffario di fr. 25 000.– non basti a garantire un
compenso adeguato. Come si vedrà in appresso, le ripetibili riconosciute dal
Pretore alla convenuta appaiono, in effetti, adeguate e consone alla dignità
della professione.
a) È
bene ricordare in primo luogo che nella fattispecie l'indennità per ripetibili
si riferisce unicamente allo stralcio dell'azione di divorzio promossa dal
marito e della riconvenzione sollevata dalla moglie. Le ripetibili delle
procedure cautelari, dei ricorsi in appello e delle procedure esecutive, che
non riguardano il merito, sono già state assegnate senza che siano state
impugnate dall'appellante. Né l'indennità litigiosa riguarda le procedure
davanti al Tribunale federale, la cui determinazione spetta a quella autorità
(art. 161 OG).
b) Ciò
premesso, per quanto attiene alla causa di merito il processo si è senz'altro
rivelato combattuto e ha richiesto al legale della convenuta un impegno ragguardevole.
Il patrocinio ha comportato la redazione della risposta e riconvenzione, del 13
settembre 1999 (22 pagine), della duplica e replica riconvenzionale, del 10
novembre 1999 (21 pagine), delle nuove conclusioni con nuove offerte di prova,
del 25 febbraio 2000 (4 pagine), di tredici istanze di edizione, del 12 aprile
2000, di una domanda processuale, del 21 maggio 2002 (5 pagine), di osservazioni
a un'istanza di restituzione in intero, del 27 maggio 2002 (6 pagine), di osservazioni
all'istanza di stralcio, del 29 novembre 2002 (4 pagine), e della duplica, del
17 febbraio 2003 (4 pagine). Il patrocinatore ha presenziato inoltre all'udienza
preliminare del 12 aprile 2000, all'escussione di quattro testimoni il 7 giugno
2000, di due testimoni il 12 dicembre 2000, di altri due testimoni il 7 giugno
2001, di ulteriori tre testimoni il 14 novembre 2001, di un altro testimone il
2 maggio 2002 e di un ultimo testimone il 3 giugno 2002. Dalla nota professionale
del 29 novembre 2002 risulta altresì che fra il 17 maggio 1999 (quando il
legale ha ricevuto la petizione della controparte) e il 29 novembre 2002
(quando ha presentato le osservazioni alla richiesta di stralcio) le
prestazioni dell'avvocato riconducibili alla causa di merito sono consistite in
13 conferenze con la cliente, in una sessantina di conversazioni telefoniche e
nella redazione di 45 lettere. L'insieme dell'opera avrebbero giustificato, per
la sola causa di stato, un onorario attorno ai fr. 20 000.–, che apparirebbe
ragionevole anche sotto il profilo meramente orario (l'importo retribuirebbe
oltre 66 ore a fr. 300.– l'una).
c) Al
citato importo va aggiunto l'onorario supplementare dell'art. 14 cpv. 2 TOA, il
legale essendosi occupato anche della liquidazione di ”rapporti patrimoniali
litigiosi”. Questa Camera aveva già riconosciuto, al riguardo, un onorario di
fr. 980.– (sentenza del 24 maggio 2002, consid. 16). In difetto di ulteriori
accertamenti sulla sostanza coniugale non v'è motivo per scostarsi da tale
importo. Ne segue, in ultima analisi, che tutto quanto un patrocinatore avrebbe
potuto esporre secondo tariffa a titolo di onorario per una causa come quella
in rassegna ammonta a fr. 20 980.–.
d) Nelle
“spese indispensabili causate dal processo” evocate dall'art. 150 prima frase
CPC rientrano non solo quelle sopportate dalle parti, ma anche quelle anticipate
dal legale (art. 3 TOA), che il cliente è poi chiamato a rimborsare. In concreto
il patrocinatore della convenuta espone, relativamente al periodo menzionato
poc'anzi, spese per fr. 2300.– complessivi, che appaiono verosimili. Aggiunte
queste ultime all'onorario, si ottiene un totale di fr. 23 280.–, cui
deve ancora cumularsi l'IVA. Se ne conclude che nel caso precipuo l'indennità
per ripetibili di fr. 25 000.– appare consona e adeguata, sicché l'appello è
destinato all'insuccesso.
-
Il
memoriale completivo del 24 marzo 2003 con cui la convenuta ha esteso l'appello
del 21 marzo 2003 al dispositivo n. 1 del decreto di stralcio, ancorché
presentato entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 308 cpv. 1 CPC,
andrebbe dichiarato irricevibile, ostandovi il principio di unità dell'atto
d'appello (Rep. 1966 pag. 105 a metà; Anastasi,
Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 136 in basso). Sapere se tale principio sia oggi ancora
sostenibile è una questione che può rimanere aperta, vista la sorte del ricorso.
-
Nel
complemento l'appellante insorge contro lo stralcio della sua riconvenzione dai
ruoli per desistenza. Afferma che, nella misura in cui – dopo l'entrata in
vigore del nuovo diritto del divorzio – essa non ha più insistito nel postulare
la separazione in via riconvenzionale, la relativa domanda è decaduta ex
lege, ciò che esclude ogni desistenza. Quale sia l'interesse concreto a una
motivazione del genere non è dato di capire. Estinta per legge o per
desistenza, in effetti, la riconvenzione più non sussiste. In concreto è
pacifico che all'azione di divorzio promossa dal marito il 10 maggio 1999 la
moglie si è opposta il 13 settembre 1999, chiedendo essa medesima la
separazione in via riconvenzionale. A quel momento, dunque, pendevano due
azioni indipendenti sulle quali il Pretore avrebbe dovuto statuire simultaneamente.
Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio la moglie ha chiesto lo
stralcio della causa di divorzio, senza esprimersi sulla propria riconvenzione.
Solo in via subordinata, nel caso in cui la causa di divorzio fosse continuata
sulla base dell'art. 115 CC, essa ha dichiarato di opporvisi e di confermare
“prudenzialmente” le proprie domande riconvenzionali “relative al contributo
alimentare e alla liquidazione dei rapporti patrimoniali di cui ai punti 2.1 a
2.3.2” (nuove conclusioni del 25 febbraio 2000).
Dato che
l'azione principale è poi continuata fino alla desistenza del marito, a ragione
il Pretore ha statuito anche sulla riconvenzione, la decadenza dell'una non comportando
la decadenza dell'altra (art. 174 cpv. 5 CPC). Certo, la convenuta non ha dichiarato
di ritirare la riconvenzione, tuttavia essa non pretende che questa dovesse
rimanere pendente. Sapere dunque se lo stralcio sarebbe dovuto avvenire per
desistenza o per altri motivi poco importa. Tutt'al più la questione avrebbe
potuto influire sugli oneri processuali e le ripetibili, ma anche al proposito
l'appellante non denota alcun interesse pratico a ricorrere, dal momento che il
Pretore ha addebitato tutti i costi – compresi pertanto quelli dell'azione
riconvenzionale – all'attore principale. Ne discende che l'appello, volto solo
contro i motivi dello stralcio, si dimostra irricevibile per carenza
d'interesse legittimo.
- Gli
oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio, seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Alla controparte, che ha formulato
osservazioni per il tramite di un legale, l'appellante rifonderà un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________;
– avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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