AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.26
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.26
Lugano
8 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 211 (fondazioni)
della Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e
sugli istituti di previdenza professionale che oppone il
(rappresentato dall'Ufficio __________)
alla
Divisione
della giustizia
quale
autorità di vigilanza sulle fondazioni
e alla
__________;
(patrocinata dall'avv. dott. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso presentato il 10 gennaio (recte: febbraio) 2003 dal
_____________ contro la decisione emanata il 27 gennaio 2003 dalla Divisione
della giustizia;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico n. _________ del notaio __________, il 9 giugno
1990 la Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino, il Comune di
__________, il Comune di ___, il Patriziato di ________o, il
_____________ e la Società ticinese per ___________ () hanno
costituito la _____________, con sede a Cavergno, allo scopo di “salvaguardare
e proteggere attivamente la valle Bavona nelle sue componenti etnologiche,
geografiche, botaniche, faunistiche e paesaggistiche, collaborando con i Comuni
di __________ e __________ nell'applicazione del piano regolatore in valle Bavona”
(art. 2 dello statuto). Organi della fondazione sono il Consiglio di
fondazione, il Gruppo operativo e l'Ufficio di revisione (art. 5 dello statuto,
modificato il 12 maggio 2000 con atto pubblico n. 1637 del medesimo notaio).
Nel Consiglio di fondazione, di nove membri, siede – tra gli altri – un
rappresentante del _____________ (art. 5 del regolamento), designato nella persona
di __________. La _____________ è stata iscritta nel registro di commercio il 6
luglio 1990.
B. Il
13 gennaio 1995 l'assemblea del _____________ ha deciso di autorizzare la costituzione
di un diritto di superficie “al Corte Grande di __________” in favore della
_____________. Il Municipio di __________ ha poi rilasciato il 4 agosto 1998
alla _____________ una licenza edilizia per “la riattazione dell'edificio
numero 2 (alpe di __________), deposito legna”. Il 25 giugno 1999 la Fondazione
ha comunicato al Municipio l'inizio dei lavori di “smontaggio della cascina” e
il 20 settembre 1999 l'inizio dei lavori di costruzione. Con atto pubblico del
19 giugno 2000 del notaio __________ i, il _____________ e la _____________
hanno infine stipulato la costituzione di un diritto di superficie per sé
stante e permanente in favore della Fondazione, della durata di trent'anni,
sulla particella n. __________RFP di __________, proprietà del __________. Il
diritto è poi stato intavolato nel registro fondiario come “fondo foglio n.
__________RFP”, comprendente in particolare gli stabili subalterno A
(cascina, 51 m²) e B (ripostiglio, 24 m²). L'intavolazione è avvenuta
sulla base di un piano di mutazione n. 1234 del 13 settembre 1995, corretto il
19 aprile 2000 dal geometra ing. __________.
C. Tra
il 10 luglio 2000 e il 7 gennaio 2003 __________ e il _____________ hanno
presentato alla Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle
fondazioni, svariati ricorsi, segnalazioni e complementi ai ricorsi contro
decisioni del Consiglio di fondazione e l'attività della _____________. Accertato
che le contestazioni riguardavano questioni sostanzialmente riconducibili alla
contabilità e al modo di gestire la fondazione, la Divisione della giustizia ha
congiunto i ricorsi e li ha decisi il 27 gennaio 2003, accogliendoli
limitatamente alla revoca di decisioni prese dal Consiglio di fondazione il 16
febbraio 2001 e il 21 novembre 2002 circa la sospensione di contributi in
favore del _____________ e respingendoli in quanto ammissibili per il resto. La
tassa di giudizio di fr. 500.– è stata posta per fr. 100.– a carico della
_____________, per fr. 100.– a carico del _____________ e per la rimanenza è
stata addebitata a __________. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata il _____________ è insorto con un ricorso del 10
gennaio (recte: febbraio) 2003 nel quale formula sei domande di giudizio
e sollecita l'emanazione di direttive da parte di questa Camera. Esso ha poi
inviato alla Camera il 17 febbraio 2003 un “complemento al ricorso notificato
il 10 febbraio 2003” nel quale chiede l'emanazione di un'ulteriore direttiva.
Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2003 la _____________ propone di respingere
il ricorso. Con un ulteriore “complemento al ricorso notificato il 10 febbraio
2003”, del 26 marzo 2003, il _____________ ha replicato alle osservazioni della
Fondazione. Per finire, il 15 luglio 2004 esso ha ritirato cinque delle sei
domande di giudizio, come pure la richiesta di emanare direttive all'indirizzo
della Fondazione. Ha invece dichiarato di mantenere la richiesta n. 4 tendente
a definire i rapporti di proprietà sugli stabili posti al “Corte Grande di
__________ ” dopo la costituzione del diritto di superficie, avanzando tre
nuove domande di giudizio che differiscono dalla richiesta n. 4 del ricorso del
10 febbraio 2003. Quest'ultimo scritto non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dalla Divisione della giustizia quale
autorità di vigilanza sulle fondazioni sono impugnabili con ricorso entro 20
giorni alla Camera civile di appello (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC,
in cui figura il termine improprio di “appello”),
la quale statuisce come autorità superiore di vigilanza sulle fondazioni, nell'ambito
di una procedura di diritto amministrativo (Riemer
in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 136 ad art. 84 CC).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è dunque ricevibile.
-
Nel
“complemento al ricorso notificato il 10 febbraio 2003”, del 17 febbraio 2003,
il ricorrente si duole di presunte irregolarità nell'ambito di una decisione
che sarebbe stata presa dal Consiglio di fondazione il 13 febbraio 2003 e
conclude con la richiesta di emanare un'ulteriore “raccomandazione”. Tale
scritto e i suoi allegati sono manifestamente irricevibili. Prima di adire questa
Camera occorre infatti adire la Divisione della giustizia quale autorità di
vigilanza sulle fondazioni, cui il ricorrente si è del resto rivolto con
successivo ricorso del 3 marzo 2003. Al proposito non giova pertanto
dilungarsi.
-
Il
26 marzo 2003 il ricorrente ha replicato alle osservazioni introdotte il 18
marzo 2003 dalla _____________. Non autorizzata, tale replica andrebbe
dichiarata improponibile già per questo motivo (art. 49 cpv. 3 LPAmm). Oltre a
ciò, un diritto di replica si giustifica soltanto se la risposta contiene
elementi nuovi e rilevanti che possono influire sul giudizio (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, pag. 106, n. 5 ad art. 20 LPamm), il che non è
palesemente il caso nella fattispecie. Anche il “complemento al ricorso
notificato il 10 febbraio 2003” del 26 marzo 2003 non può dunque entrare in
linea di conto.
-
Con
lettera del 15 luglio 2004 il ricorrente ha comunicato di ritirare le domande
di giudizio n. 1, 2, 3, 5 e 6, come pure la richiesta di emanare
“raccomandazioni”, postulate con il ricorso del 10 gennaio (recte:
febbraio) 2003. In tale misura il ricorso va dunque stralciato dai ruoli per
desistenza. Nella citata lettera il ricorrente ha dichiarato invece di
mantenere la domanda n. 4, intesa a far accertare che “gli stabili A e B
menzionati nel piano di mutazione n. 1234 del 13 settembre 1995 rimangono di proprietà
patriziale anche dopo la costituzione del diritto di superficie”, la
_____________ non avendo “mai posseduto beni propri su _____________ prima del
19 giugno 2000”, beneficiando essa di un mero diritto all'usufrutto. Il
Patriziato chiede pure di stralciare la parola “prima” contenuta nella clausola
n. 6 lett. b “pagina 5, sesta riga” dell'atto pubblico 19 giugno 2000 “perché
crea interpretazioni ambigue”, nel senso che sembrerebbe concedere alla
Fondazione “la libertà di ritenere proprie costruzioni e istallazioni
realizzate prima del 19 giugno 2000 e/o di chiedere al Patriziato, alla
scadenza o riversione anticipata” del diritto di superficie, “adeguato
risarcimento per realizzazioni in parte anche abusive, effettuate con i sussidi
ricevuti”.
a) Le
tre nuove richieste contenute nella lettera del 15 luglio 2004 sono manifestamente
irricevibili. Per tacere del fatto che nuove domande non sarebbero state
proponibili nemmeno se formulate nel ricorso (art. 63 cpv. 2 LPAmm per analogia),
le conclusioni in rassegna sono state avanzate fuori di ogni termine d'impugnazione.
In proposito il ricorso non merita perciò ulteriore disamina.
b) In
relazione alla domanda di giudizio n. 4 – l'unica ancora pendente – tendente a
definire i rapporti di proprietà sugli stabili situati a “Corte Grande di
__________ ” dopo la costituzione del diritto di superficie, è invece il caso
di ricordare che le fondazioni soggiacciono alla vigilanza (amministrativa)
solo per quanto attiene all'adempimento dei loro compiti, lo Stato dovendo
controllare che i beni in dotazione siano impiegati conformemente al loro scopo
(art. 84 cpv. 2 CC). Per il resto esse sono soggetti di diritto privato e
sottostanno, in particolare nei rapporti con altri soggetti di diritto privato,
alla giurisdizione civile (Riemer,
loc. cit.). In concreto la richiesta del ricorrente non riguarda la sorveglianza
sulle fondazioni da parte dell'ente pubblico, bensì l'accertamento di rapporti
di proprietà privata, e come tale sfugge e alla giurisdizione amministrativa.
Onde l'irricevibilità dell'appello. Tutt'al più il Patriziato potrà rivolgersi,
dandosene i presupposti, al giudice civile. Si rammenti ad ogni buon conto che
in quella sede un'azione di accertamento deve risultare sorretta da un interesse
“legittimo” (concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, ma rilevante: DTF
110 II 357 consid. 2 con rimando). Occorre in altri termini – come la
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare (I CCA, sentenza inc. 10.2002.15
del 12 novembre 2003) – che dal comportamento della controparte risulti una
situazione d'incertezza relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico,
non si possa ragionevolmente pretendere che l'attore rimanga in tale situazione
e non sia possibile rimediare all'incertezza mediante un'azione di condanna o
un'azione costitutiva.
-
Gli
oneri del giudizio odierno vanno a carico del Patriziato, tanto nella misura in
cui esso ha ritirato il ricorso (la desistenza va equiparata a soccombenza:
Rep. 1978 pag. 375 per analogia, con riferimento all'art. 28 cpv. 1 LPAmm), sia
nella misura in cui il ricorso va dichiarato irricevibile. La _____________,
che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
-
L'odierna
sentenza dev'essere comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia in virtù
dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi la possibilità di un ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale (Grüninger
in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2a edizione, n. 17 ad art. 84).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso per quanto riguarda le
richieste di giudizio n. 1, 2, 3, 5 e 6. In tale misura la causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
-
Nella
misura in cui non è stato ritirato (richiesta di giudizio n. 4), il ricorso è
irricevibile.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla _____________ fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– _____________,;
– avv.
dott. __________;
– Divisione
della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti
di previdenza professionale.
Comunicazione
all'Ufficio federale di giustizia, Berna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione
(art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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