AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.165
Data decisione, Autorità:
08.01.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.165
Lugano,
8 gennaio
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza dell'8 ottobre 2001 da
__________ __________, nata , __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________ -, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 dicembre 2003 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 15 dicembre 2003 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 25 ottobre 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Città ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra __________
__________ (1948) e __________ nata __________ (1958), cittadini ital__________ani,
omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione da
questi stipulata il 20 ottobre 1995;
che tale
convenzione prevedeva l'affidamento dei figli __________ (nata il __________
1981) e __________ (nato il __________ 1983) alla madre, con obbligo per il
padre di versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili indicizzati a
ognuno di loro (oltre gli assegni familiari), __________ __________ rinunciando
da parte sua a contributi di mantenimento per la precaria situazione
finanziaria in cui si trovava il marito;
che con
petizione dell'8 ottobre 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il divorzio e sollecitando in via provvisionale
un contributo di mantenimento in suo favore di fr. 400.– mensili per i mesi di
ottobre e novembre 2001, rispettivamente di fr. 800.– mensili dal dicembre
2001 in poi;
che
all'udienza del 27 novembre 2001, indetta per la discussione provvisionale,
__________ __________ ha rifiutato il versamento di qualsiasi contributo;
che,
esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 23 ottobre 2002 __________
__________ ha aumentato la sua richiesta di contributo alimentare a fr.
1387.20 mensili dall'ottobre 2001, mentre il convenuto ha persistito del
diniego di ogni pagamento;
che,
statuendo il 15 dicembre 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato __________
__________ a versare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 850.–
mensili per i mesi di ottobre e novembre 2001, rispettivamente di fr. 950.–
mensili dal dicembre 2001 fino al passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio;
che la
tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono state poste per un terzo a
carico dell'istante e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a
rifondere alla moglie fr. 300.– per ripetibili ridotte, entrambe le parti
essendo state ammesse inoltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che
contro il decreto del Segretario assessore il convenuto è insorto con un appello
del 29 dicembre 2003 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo
al ricorso, la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la
conseguente riforma del giudizio impugnato;
che
contestualmente all'appello il convenuto postula la concessione dell'assistenza
giudiziaria anche in seconda sede;
che
l'appello non è stato intimato ad __________ __________;
e considerando
in diritto: che
il documento prodotto dal convenuto per la prima volta in appello, non riguardando
figli minorenni (al cui proposito fa stato il principio inquisitorio
illimitato: DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1), non è
ricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
invero l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC), il quale
consente di addurre nuovi mezzi di prova nelle cause di separazione o divorzio,
non si applica alle misure provvisionali (FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12), né
del resto alle misure protettrici dell'unione coniugale (I CCA, sentenza dell'8
febbraio 2001 in re M., consid. 2);
che, ciò
premesso, a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC il giudice decreta in pendenza di
divorzio le necessarie misure provvisionali, anche qualora l'azione faccia
seguito a una sentenza di separazione per tempo indeterminato;
che in
quest'ultima ipotesi, tuttavia, le misure richieste devono imporsi già a un
sommario esame, non essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza –
come quella di separazione – avente forza di giudicato (Hausheer/Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3
ad art. 145 vCC; principio rimasto immutato nel nuovo diritto del divorzio: Spühler, Neues Scheidungsverfahren,
Zurigo 1999, pag. 86 in basso);
che, a
parere dell'appellante, nulla giustifica nella fattispecie di riconoscere un contributo
alimentare alla moglie (contrariamente a quanto prevedeva la sentenza di separazione),
l'interessata fruendo addirittura di entrate maggiori rispetto all'ottobre del
1995 (rendita di invalidità intera), mentre egli medesimo versa in una
situazione del tutto precaria (aiuti assistenziali dall'ente pubblico);
che
siffatta argomentazione è manifestamente infondata, la moglie avendo rinunciato
a contributi in proprio favore, nella convenzione sugli effetti accessori della
separazione, per consentire al marito di sussidiare nella misura di fr. 400.–
mensili ciascuno i due figli minorenni, i quali però nel frattempo hanno
raggiunto la maggiore età (il 2 giugno 1999 e il 12 dicembre 2001);
che
insistere per il mantenimento della disciplina sui contributi alimentari
fissata nella sentenza di separazione è, nelle circostanze descritte, ai limiti
della disinvoltura, la maggiore età dei figli imponendo per lo meno una
verifica della situazione;
che,
secondo l'appellante, la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla
moglie va respinta in ogni modo, sia perché dall'agosto del 2001 lo stipendio
di lui ammonta in realtà all'80% di quello effettivo (trovandosi egli in
malattia), sia perché i vari pignoramenti di reddito cui ha proceduto l'Ufficio
di esecuzione gli lasciano appena il minimo indispensabile per vivere;
che
simile tesi si rivela destituita di buon diritto già di primo acchito;
che,
infatti, il guadagno di fr. 4218.– netti mensili accertato dal Segretario assessore
risulta dal certificato di stipendio 2001 agli atti (rubrica “richiami dalla
ditta __________ __________ __________ ”, terzo foglio) e corrisponde sostanzialmente
– considerata la quota di tredicesima – a quello dei primi quattro mesi del
2002 (loc. cit., secondo foglio);
che, da
parte sua, il convenuto non ha prodotto al Segretario assessore alcun altro
documento suscettibile di indurre a un accertamento diverso, né egli precisa a
quanto ammonterebbe l'80% dello stipendio cui fa accenno nell'appello;
che, per
quanto attiene ai pignoramenti di reddito, il Segretario assessore ha spiegato
come di ciò non si possa tenere conto nella fissazione di contributi di mantenimento,
questi ultimi essendo prioritari rispetto a debiti di altra indole, sicché
occorre stabilire prima i contributi e poi far aggiornare il calcolo del minimo
esistenziale dall'Ufficio di esecuzione (decreto impugnato, pag. 3 nel mezzo);
che
l'interessato nemmeno si confronta con tale motivazione, anzi la passa completamente
sotto silenzio, limitandosi a ripetere di avere solo lo stretto indispensabile
per vivere (memoriale, punto 5);
che di
conseguenza, così com'è formulato, al proposito l'appello va dichiarato irricevibile
per carenza di requisiti formali, (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5), non essendo dato di capire perché l'opinione del Segretario assessore
non sarebbe pertinente;
che, in
definitiva, l'appello denota già a un primo esame tutta la sua inconsistenza;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto
sospensivo;
che nelle
condizioni illustrate la tassa di giustizia e le spese andrebbero a carico dell'appellante
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che
nondimeno, data la situazione economica in cui versa l'interessato, conviene
eccezionalmente soprassedere – per questa volta – a ogni prelievo, il quale
riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili disborsi per
l'erario cantonale;
che non
si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui
l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
che il
beneficio dell'assistenza giudiziaria postulato in questa sede dal convenuto
non entra in linea di conto;
che, in
effetti, per ottenere il gratuito patrocinio non basta essere indigenti:
occorre altresì che la procedura cui si riferisce la domanda non appaia
sprovvista di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag);
che nel
caso in esame l'appello non presentava, sin dall'inizio, alcuna probabilità di
successo, tanto che non è neppure stato oggetto di intimazione;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________, ;
– avv. __________ __________ __________
-, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster