Strikeout after withdrawal of main appeal

11.2003.164Outro Tribunal8 de out. de 2004Dismissed

Abrir fonte

Resumo

The Ticino Court of Appeal took note of the main appellant’s withdrawal of his appeal in a family-law case concerning child visitation and maintenance. The court struck the main appeal from the docket, treated the withdrawing appellant as unsuccessful for costs, and allocated reduced court fees plus party costs against him. It further held that the cross-appeal, being accessory to the main appeal, fell away as caducous; absent special reasons of equity or good cause, its costs were also charged, with an award of party costs in favor of the cross-appellant’s opponent.

Regest

Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; withdrawal of the appeal and consequences for a dependent cross-appeal. The withdrawal of the main appeal renders the appellate proceedings moot and requires strikeout from the roll. For costs, the withdrawing party is deemed unsuccessful and normally bears court costs and party compensation; a reduction of the fee may be justified where no merits judgment is rendered. A cross-appeal is accessory in nature and, as a rule, lapses when the main appeal is withdrawn. Departure from this consequence requires special reasons of equity or good cause within the meaning of the applicable cost rules (consid. 1-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.164

Data decisione, Autorità: 08.10.2004, ICCA

Titolo: stralcio per ritiro appello principale

Incarto n. 11.2003.164

Lugano 8 ottobre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.36 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 5 febbraio 2003 da

AA1 (patrocinata dall'avv. dott. RA2 )

contro

AP1 (patrocinato dall'avv. RA1 );

Ritenuto

in fatto: che, statuendo su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 5 febbraio 2003 da AA1 (1970) nei confronti del marito AP1 (1970), con sentenza del 4 dicembre 2003 il Pretore della giuridizione di Locarno Città ha affidato il figlio L__________ (nato il 5 luglio 2002) alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre in un sabato ogni 15 giorni (dalle ore 10.00 alle 17.30), oltre che in una mezza giornata ogni mese “in settimana” (dalle ore 08.30 alle 11.30);

che, per quanto riguarda le modalità di esercizio, il diritto di visita sarebbe dovuto avvenire fino al 30 aprile 2004 alla presenza una volta su tre della nuova compagna del convenuto, estesa a due volte su tre fino al luglio del 2004 e senza più restrizioni dopo di allora;

che il Pretore ha posto inoltre a carico di AP1 un contributo alimentare per la moglie di fr. 1318.– mensili dal 5 febbraio al 31 agosto 2003 e di fr. 1500.– mensili dal 1° settembre 2002 al 30 giugno 2004, fissando quello per il figlio in fr. 1800.– mensili, compreso l'assegno familiare;

che contro la citata sentenza AP1 è insorto con un appello del 21 dicembre 2003 in cui ha chiesto la modifica degli orari relativi al diritto di visita “in settimana”, la possibilità di esercitare tale diritto senza restrizioni alla presenza della sua nuova compagna e la riduzione del contributo alimentare per il figlio a fr. 1100.– mensili (compreso l'assegno familiare) dal 1° febbraio 2003;

che nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2004 AA1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo dell'indomani ha postulato l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3155.85 mensili dal febbraio all'agosto del 2003, a fr. 3550.– mensili dal settembre all'ottobre 2003 e a fr. 3338.05 mensili dopo di allora;

che un'istanza cautelare presentata da AP1 contestualmente all'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 7 gennaio 2004;

che nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2004 AP1 ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo;

che con lettera del 1° ottobre 2004 il vicepresidente della Camera ha resto attento l'appellante principale come, nelle circostanze concrete, la sentenza si sarebbe potuta risolvere in una reformatio in peius, nel senso che il contributo per il figlio – di cui l'appel­lante chiedeva la riduzione – si sarebbe potuto rivelare, in virtù del principio inquisitorio illimitato, più alto di quello fissato dal Pretore;

che il 5 ottobre 2004 l'interessato ha dichiarato di ritirare l'appello;

e considerando

in diritto: che il ritiro dell'appello rende la procedura caduca e comporta lo stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

che ai fini del giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili chi recede dalla lite è reputato soccombente (Rep. 1978 pag. 375);

che quindi, oltre a sopportare la tassa di giustizia e le spese, egli deve rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le spe­se di patrocinio (analogo principio vige del resto sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153);

che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta poiché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), non senza dimenticare tuttavia che l'avvertimento previo all'appellante principale ha reso necessario un attento esame dell'intero carteggio;

che, per il resto, chi ritira un appello rende caduco l'eventuale appello adesivo, il quale ha mero carattere accessorio (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 314 CPC), sicché deve sopportare, in linea di massima, anche l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili inerenti all'appello adesivo (per analogia: DTF 122 III 495);

che in concreto non si ravvisano “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) o ragioni di equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) che giustifichino una soluzione diversa;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

  1. L'appello adesivo è dichiarato caduco.

  2. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

da anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico di AP1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

RA1 ;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

withdrawal of appealstrikeoutcross-appealcost allocationfamily lawreformatio in peius