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Numero d'incarto:
11.2003.145
Data decisione, Autorità:
26.11.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.145
Lugano,
26 novembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 17 settembre 2003 da
_________ ________ nata _________
(patrocinata dall’avv. __________)
contro
(patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 ottobre 2003 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 17 ottobre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il
____________________ 1987 da __________ __________ (1958) e __________ nata
__________ __________ (1947), omologando la convenzione sugli effetti accessori
firmata dai coniugi il 29 novembre 1991. In tale accordo il marito si impegnava
a corrispondere alla moglie anticipatamente entro il
5 di ogni
mese, 13 volte l'anno (due volte a dicembre), un contributo alimentare indicizzato
di fr. 1000.– dal 1° dicembre 1991, aumentato a fr. 1500.– dal 1° aprile 1992
(clausola n. 2). __________ __________ ha onorato l'obbligo fino al luglio del
2003, pur senza adeguare i versamenti al rincaro. Nell'agosto del 2003
__________ __________ ha sollecitato invano il contributo alimentare di quel mese.
B. Non
essendole pervenuto nemmeno il contributo del mese successivo, il 17 settembre
2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, chiedendo che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria –
fosse ordinato alla __________ __________ di , per cui lavora l'ex
marito, di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo l'importo di fr. 1878.50
mensili e di riversarlo direttamente a lei entro il 5 del mese, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP (inc. ..). Con
petizione del 13 ottobre 2003 __________ __________ ha adito a sua volta il
Pretore per ottenere la soppressione o, in subordine, la riduzione a fr. 500.–
mensili del contributo alimentare fissato nella convenzione sugli effetti
accessori del divorzio (inc. ..__________). Tale causa è
tuttora pendente.
C. Al
contraddittorio del 16 ottobre 2003 sulla trattenuta di stipendio il convenuto
si è opposto al provvedimento “per le motivazioni già esposte con l'azione di
modifica della sentenza di divorzio che [si] richiama”. Statuendo il 17 ottobre
2003, il Pretore ha accolto l'istanza di __________ __________ e ha ordinato
alla __________ __________ di __________ la trattenuta di fr. 1878.50 mensili
dallo stipendio dell'ex marito, da riversare direttamente all'interessata. La
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico di
__________ __________, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 400.–
per ripetibili. Sulla richiesta di assistenza giudiziaria il Pretore non ha
ancora deciso.
D. Contro
la trattenuta di stipendio è insorto __________ __________ con un appello del
31 ottobre 2003 nel quale propone che, conferito al ricorso effetto sospensivo,
la sentenza impugnata sia annullata. L'appello non è stato intimato ad
__________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 132 cpv. 1 CC stabilisce che “quando l'obbligato trascura
l'obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di
effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'avente diritto”. La
procedura è quella sommaria contenziosa di camera in consiglio (art. 4 cpv. 1
n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza
impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
Il
Pretore ha ricordato anzitutto, nel giudizio impugnato, che per trascuranza
dell'obbligo di mantenimento a norma dell'art. 132 cpv. 1 CC va intesa la
ripetuta omissione o tardività di versamenti, senza riguardo ai motivi per cui
ciò sia avvenuto. D'altro lato – ha soggiunto il primo giudice – una trattenuta
di stipendio va disposta solo in caso di seria minaccia per la pretesa alimentare
dell'avente diritto. Nella fattispecie il convenuto aveva sospeso l'erogazione
del contributo alimentare dall'agosto del 2003, onde la trascuranza
dell'obbligo. Quanto alle giustificazioni addotte, a prescindere dalla buona o
cattiva volontà del convenuto, esse non dimostravano ch'egli dovesse intaccare
il proprio fabbisogno minimo per rispettare la convenzione sugli effetti accessori
del divorzio. Al contrario: l'entità dell'importo richiesto dall'ex moglie non
era nemmeno oggetto di contestazione. La trattenuta di stipendio si rivelava perciò
del tutto legittima.
-
Il
convenuto critica la decisione del Pretore siccome arbitraria, eccessiva e
sproporzionata. Sottolinea di avere regolarmente versato il contributo
alimentare per quasi dieci anni, provvedendo anche alle necessità del figlio
che l'ex moglie aveva avuto da un precedente matrimonio. Solo dopo essersi
risposato nell'aprile del 2003 con una cittadina straniera non autorizzata a
esercitare attività lucrativa, ora in attesa di un figlio, egli aveva dovuto
interrompere i versamenti per sovvenire alle spese del nuovo matrimonio.
Invitata a concedere pagamenti rateali a titolo transitorio, l'ex moglie aveva
“seccamente rifiutato”. Nel frattempo, egli è riuscito nondimeno a corrispondere
i due contributi arretrati. Si è visto costretto però a intentare l'azione di
modifica per ottenere la soppressione – o almeno la riduzione – dell'obbligo,
ormai esagerato per le sue reali possibilità. Del resto, a parere del
convenuto, l'ex moglie non abbisogna del contributo alimentare per vivere, tant'è
che non ha voluto mostrare il suo contratto di lavoro, né il Pretore ha
accertato il di lei guadagno effettivo.
-
A
ragione il Pretore ricorda che una trattenuta di stipendio non si giustifica
per la sola circostanza che il debitore ometta o ritardi sporadicamente di
corrispondere un singolo contributo periodico, un “avviso ai debitori” dovendo
rispettare il principio della proporzionalità (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000,
n. 2 ad art. 132 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC; v.
anche, per analogia: Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 18A ad art. 177 CC). Ma è vero altresì che – come rileva il primo
giudice – i motivi per cui il debitore abbia omesso o ritardato il pagamento di
contributi non sono decisivi (Sutter/Freiburghaus,
loc. cit.). Determinante è che la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia
seria (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 8 ad art. 177 CC). Sulla questione di sapere se il debitore possa
invocare il diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo non vi è unità
di dottrina (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 9d ad art. 177 CC).
-
Nella
fattispecie è pacifico che il convenuto non ha onorato puntualmente né il contributo
alimentare di agosto né quello di settembre 2003. E non è litigioso nemmeno che
l'istante abbia sollecitato invano i pagamenti (istanza, pag. 2, punto 2, non
contestato all'udienza del 16 ottobre 2003, nemmeno nella petizione del 13
ottobre 2003 richiamata dal convenuto), come non è controverso l'ammontare dei
contributi in sé. Ciò premesso, la trascuranza dell'obbligo di mantenimento
appare seria non tanto per il numero delle mensilità scadute o per la loro
entità, quanto per l'origine della mora. Il convenuto non pretende in effetti
di avere mancato ai propri impegni per disattenzione o per mere contingenze
temporanee, bensì per l'impossibilità ormai durevole di far fronte al
contributo, come egli medesimo illustra nella parallela petizione del 13
ottobre 2003 volta alla soppressione del contributo. Che l'erogazione di
quest'ultimo sia oggettivamente minacciata è suffragata anche dal fatto che i
pagamenti di agosto e settembre sono avvenuti all'Ufficio di esecuzione solo il
30
ottobre 2003, addirittura dopo la sentenza impugnata. Certo, richiamando all'udienza
del 16 ottobre 2003 la nota petizione il convenuto sembrava invocare il diritto
all'intangibilità del proprio fabbisogno minimo. Se non che, nella sentenza
impugnata il Pretore ha scartato siffatta eventualità – almeno nel quadro di un
giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di una diffida ai
debitori – e nell'appello il convenuto non rimette in discussione il problema
(ammesso e non concesso, come detto, che il debitore abbia il diritto di
conservare il proprio fabbisogno minimo).
-
L'appellante
afferma che, contrariamente all'opinione del Pretore, l'istante non ha reso
verosimile di dover incassare il contributo alimentare per sopperire alle
proprie necessità senza cadere nel bisogno. In realtà v'è da domandarsi se la
questione sia di rilievo. Ai fini dell'art. 132 cpv. 1 CC non importa, per
vero, che il beneficiario necessiti del contributo, ma che la trascuranza dell'obbligo
da parte del debitore appaia seria. Comunque sia, nella petizione del 13
ottobre 2003 richiamata alla nota udienza l'interessato ammetteva che, già al
momento del divorzio, l'ex moglie aveva “in media un fabbisogno personale di
fr. 3000.– mensili” (pag. 3, punto 3.1.1) e che attualmente essa guadagna in
media “circa fr. 2000.–” mensili (pag. 5, punto 3.1.3). Sulle entrate effettive
egli non mancava di adombrare dubbi (pag. 6 in alto). Sta di fatto però che
all'udienza del 16 ottobre 2003, in sede di trattenuta di stipendio, egli non
ha postulato l'assunzione di alcuna prova, né ha mosso il minimo appunto al
reddito mensile di “fr. 1600.– circa” dichiarato dall'istante nel certificato
municipale per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria (doc. F). Anche in
proposito l'appello denota perciò tutta la sua inconsistenza.
-
Gli
oneri del giudizio odierno, la cui emanazione rende senza oggetto la richiesta
di effetto sospensivo contenuta nell'appello, seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Non è il caso per converso di attribuire ripetibili all'istante,
cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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