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Numero d'incarto:
11.2002.76
Data decisione, Autorità:
12.08.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00076
Lugano
12 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __..
(opposizione a precetto esecutivo civile) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con opposizione del 10 maggio 2002 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 luglio 2002 presentato da __________
__________ contro la decisione emessa il
18 giugno 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha accertato, in accoglimento di una petizione presentata il 4 maggio 1998 da __________ __________
contro __________ __________i, che “sulla particella n. RFD di __________
non grava nessun diritto di passo a favore della particella n. 3__________7 RFD di __________ ” (dispositivo n. 1.1). Tale sentenza è stata confermata
da questa Camera, su appello del convenuto, l'11 settembre 2001 (inc. ..). Quest'ultima pronuncia è passata
in giudicato.
B. Il 2
maggio 2002 __________ __________ ha intimato a __________ __________
un precetto esecutivo civile, ingiungendogli il “divieto di usufruire della
part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del precettante, come
accesso alla e dalla part. n. __________RFD
di __________ di proprietà del precettato”
con la comminatoria – in caso di inosservanza – dell'esecuzione effettiva. __________ __________
ha sollevato opposizione il 10 maggio 2002 davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona, che ha indetto il contraddittorio per il 17 giugno 2002. A tale
udienza, condotta dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore, le
parti hanno mantenuto le loro posizioni. Giudicando il 18 giugno 2002, il Segretario
assessore ha respinto l'opposizione e ha addebitato le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 100.–, a __________ __________, tenuto a rifondere a __________ __________
un'indennità di fr. 400.– per ripetibili.
C. Contro
la decisione appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 4
luglio 2002 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che
la sua opposizione al precetto esecutivo sia confermata e che il giudizio
impugnato sia riformato di conseguenza. La presidente della Camera ha conferito
al gravame effetto sospensivo il 10 luglio 2002. Nelle sue osservazioni del 24
luglio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello in
ordine e di fissare le spese e le ripetibili tenendo conto della temerarietà
del rimedio.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio
(art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della
decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto proponibile senza riguardo
al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).
-
Il Segretario assessore ha respinto l'opposizione al precetto esecutivo
con l'argomento che la sentenza del Pretore, confermata da questa Camera, “è
estremamente chiara sull'inesistenza di una servitù di passo e sulla mancanza
di un passo necessario”, sicché l'opponente non ha alcun diritto di transitare
sulla particella n. __________. Né “vi
può essere assolutamente confusione sul fatto che assenza di passo significhi
anche divieto di accesso”, ragione per cui la sentenza del 24 marzo 2000 è un
valido titolo esecutivo a norma dell'art. 488 cpv. 2 CPC. L'opponente obietta
che quanto ha disposto il Pretore, vale a dire l'accertamento circa
l'inesistenza di una servitù di passo, non equivale al divieto di transito
preteso dal precettante, di modo che non esiste identità tra la prestazione
richiesta e la sentenza invocata come titolo esecutivo. Decidendo altrimenti,
il Segretario assessore avrebbe interpretato a mente sua il dispositivo della
sentenza.
-
Secondo giurisprudenza la “designazione chiara e precisa della
prestazione domandata” con precetto esecutivo civile (art. 491 lett. c CPC)
deve trovare puntuale riscontro nel titolo esecutivo, il quale deve prevedere a
sua volta l'obbligo in modo chiaro, formale ed esplicito (Rep. 1988 pag. 400 a
metà). Non compete al giudice dell'opposizione far capo a elementi estrinseci
di comprensione o di integrazione, come per esempio i considerandi della
sentenza allegata come titolo esecutivo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati
n. 18, pag. 13) oppure procedere a esegesi (Rep. 1984 pag. 168), tanto meno
nell'ambito di una procedura d'indole sommaria come quella che disciplina il
rigetto dell'opposizione. Tra l'agire imposto dal titolo esecutivo e la
prestazione richiesta con precetto civile deve sussistere, in altri termini, assoluta
identità (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo).
-
Nella fattispecie il dispositivo n. 1.1 della sentenza allegata
come titolo esecutivo disponeva che “sulla particella n. __________RFD di __________
non grava alcun diritto di passo a favore della particella n. __________RFD di __________
”. Tale formulazione, ancorché chiara e precisa, nulla specifica tuttavia sul
comportamento concretamente imposto all'escusso. Il primo giudice reputa che
l'accertamento definitivo circa l'inesistenza del passo comporti implicitamente
un divieto di accesso al fondo. Così facendo, nondimeno, egli ha estrapolato
dal noto dispositivo n. 1.1 conseguenze inespresse. Nella procedura di rigetto
dell'opposizione il giudice non può interpretare un dispositivo, come si è
appena spiegato (consid. 3). Né esiste identità tra il dispositivo n. 1.1 e la
prestazione chiesta dal precettante. Al riguardo l'appello si rivela dunque
fondato.
-
Si aggiunga, per abbondanza, che in concreto il precettante era
consapevole dell'effettiva portata del dispositivo. La domanda di petizione
intesa a far vietare al convenuto, con effetto immediato, il transito
attraverso la particella n. 395 era infatti stata respinta dal Pretore
(sentenza del 14 marzo 2000, consid. 11) con la motivazione che:
Il convenuto
deve provvedere a realizzare un accesso diretto dalla sua particella n. __________al passo pubblico. Durante il
periodo necessario per ottenere la licenza edilizia relativa all'accesso e la
realizzazione di questo – che dovrà essere il più breve possibile – egli potrà
transitare attraverso il mappale dell'attore. Considerato che l'attore ha
sinora tollerato il passaggio del convenuto e della sua famiglia attraverso il
proprio terreno, appare prematuro vietare sin d'ora e con effetto immediato il
transito attraverso la particella n. __________.
Lungi
dall'essere implicito nel dispositivo della sentenza, il divieto di accesso era
quindi stato respinto con espressa motivazione.
- Gli oneri del sindacato odierno, come quelli di prima sede, seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il precettante, che ha formulato
osservazioni all'appello, deve inoltre rifondere all'appellante vittorioso
un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
-
L'opposizione
interposta da __________ __________ al precetto esecutivo del 2 maggio
2002 è confermata.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico di __________ __________,
che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 500.–
per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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