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Numero d'incarto:
11.2002.66
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.66
Lugano,
22 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .___.
(azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 22 dicembre 1999 da
APPE0
(patrocinata dall'_PATR0
Contro
APPO0
(patrocinato dall' _PATR0 );
giudicando
ora sull'ordinanza del 13 maggio 2002 con
cui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attrice intesa alla modifica
dell'ordinanza sulle prove;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 giugno 2002 presentato da __________
__________ contro l'ordinanza emessa il
13 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di una provvigione ad litem contestuale
all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
tra __________ __________ (1944) e __________
nata __________ (1944) pende dal 22
dicembre 1999 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione
di separazione, successivamente convertita in azione di divorzio;
che in
esito alla mutazione dell'azione __________
__________ ha presentato il 6 marzo
2001 numerose domande di edizione intese a ottenere – fra l'altro – la trasmissione
da nove banche di tutti gli estratti, dal 1° giugno 1988 (il giorno successivo
alla celebrazione del matrimonio) in poi, inerenti a relazioni delle quali il
convenuto risulti essere o essere stato avente diritto economico;
che con
ordinanza sulle prove del 26 luglio 2001 il Pretore non ha ritenuto opportuno
dar seguito alle domande di edizione da terzi prima di sentire i testimoni
ammessi;
che il 10
settembre 2001 __________ __________ ha chiesto l'integrazione di tale
ordinanza, postulando l'emanazione del decreto sulle domande di edizione;
che
l'attrice ha sollecitato il 25 gennaio 2002 una decisione al riguardo;
che,
statuendo il 2 aprile 2002, il Pretore ha ammesso le domande di edizione, ma
le ha limitate agli ultimi cinque anni, assegnando alle banche un termine di 20
giorni per formulare eventuali osservazioni;
che l'8
aprile 2002 uno degli istituti interpellati, la __________
-__________ __________ di ,
ha invitato il Pretore a notificare il decreto alla sua nuova ragione sociale,
la __________ __________ __________ () __________.
di __________;
che il 19
aprile 2002 l'attrice ha instato per una modifica di quest'ultima domanda di
edizione in tal senso;
che il
medesimo giorno essa ha chiesto altresì di estendere tutte le domande di edizione,
facendole retroagire non solo per gli ultimi cinque anni, ma fino al 1° giugno
1988, come da lei chiesto originariamente;
che il 13
maggio 2002 il Pretore ha assegnato alla __________
(__________) __________ di __________
un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni, in sostituzione
del termine impartito il 2 aprile 2002 alla __________
- __________ di __________;
che
contestualmente egli ha respinto invece la postulata estensione delle domande
di edizione al 1° giugno 1988, rifiutando di modificare l'ordinanza sulle
prove;
che
contro tale decisione __________ __________ è insorta con un appello del 3
giugno 2002 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al
ricorso, l'estensione di tutte le domande di edizione al 1° giugno 1988,
rivendicando inoltre una provvigione ad litem di fr. 2500.–;
che il
Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha concesso effetto
sospensivo all'appello il 4 giugno 2002;
che nelle
sue osservazioni del 1° luglio 2002 __________
__________ propone di respingere
l'appello in ordine, subordinatamente nel merito;
e considerando
in diritto:
che secondo l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le
prove ammesse, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;
che
un'ordinanza sulle prove non è appellabile, come tutte le ordinanze, ma può essere
modificata dal giudice, sentite le parti (art. 182 cpv. 3 in relazione con
l'art. 95 cpv. 1 CPC);
che la
decisione con cui il giudice rifiuta di modificare un'ordinanza sulle prove è,
a sua volta, un'ordinanza (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 182 CPC);
che nella
misura in cui tende a far modificare l'ordinanza sulle prove integrata dal
Pretore il 2 aprile 2002, l'appello in esame si rivela quindi irricevibile già
di primo acchito;
che per
quanto attiene alle domande di edizione, fino al 31 marzo 2001 il giudice le
decideva tutte mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC, cui rinviava
l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC);
che
l'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art.
213a CPC (BU 2001 pag. 55), applicabile dal 1° ottobre 2001 (BU 2001
pag. 379) all'insieme dei processi pendenti al momento della sua entrata in
vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC):
che a
norma dell'art. 213bis CPC il giudice continua a decidere con decreto
solo le domande di edizione verso terzi, mentre decide quelle verso la
controparte mediante ordinanza;
che,
nondimeno, anche nel caso di una domanda di edizione verso terzi, solo il terzo
può appellare subito il decreto pretorile che gli impone di esibire documenti;
che per
contestare l'edizione, invece, le parti devono attendere l'emanazione della
sentenza finale (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 24);
che in
effetti con la novella del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso sopprimere
la possibilità, per le parti, di impugnare subito il giudizio del Pretore,
giudizio che già in precedenza poteva essere da loro appellato – del resto –
limitatamente ai requisiti peculiari dell'edizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 213bis CPC con
richiami);
che di
conseguenza l'appello in questione si rivela irricevibile anche nella misura in
cui è diretto contro i decreti di edizione;
che una provvigione ad litem è destinata a
finanziare mezzi di offesa o di difesa che non siano sprovvisti di buon esito
sin dall'inizio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, Berna 1999, n. 15 ad art. 163 CC; analogo orientamento vigeva già
sotto il vecchio diritto del divorzio:
Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art.
145 vCC);
che, per
di più, una provvigione ad litem è destinata a coprire per sua natura –
come nel vecchio diritto (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 287 ad art. 145 vCC) – spese future, non a rimunerare
prestazioni già eseguite;
che in
concreto l'appello difettava sin dall'inizio di ogni probabilità di successo e
che dopo l'introduzione dell'appello nessun atto processuale si è più reso
necessario da parte dell'interessata;
che nelle
condizioni illustrate una provvigione ad litem non può entrare in linea
di conto;
che
gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di provvigione ad litem è respinta.
-
Intimazione:
–__________ __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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