AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.65
Data decisione, Autorità:
07.05.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.65
Lugano,
7 maggio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.__(protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
del 27 novembre 2001 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall'avv. __________
__________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 maggio 2002 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il
22 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1932) ed __________ __________
(1936), cittadina __________, si sono
sposati a __________ il __________ 1963. Dal matrimonio sono nati __________ (1968) ed __________ (1973), ora maggiorenni ed economicamente autonomi. __________ __________
è al beneficio di una rendita __________
e di una rendita __________. __________ __________
percepisce anch'essa una rendita __________,
oltre a una rendita __________. I
coniugi si sono separati di fatto il 28 agosto 1999, quando la moglie ha
lasciato la casa unifamiliare di __________
(comproprietà di lei e del marito in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi
in un monolocale a __________.
B. Sofferente
di problemi depressivi, __________ __________ è stato ricoverato il 19 maggio
2000 alla clinica psichiatrica __________
di __________, dopo un tentativo di
suicidio, e il 15 agosto 2000 ha chiesto l'istituzione di una tutela in suo
favore. Con risoluzione del 14 settembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha accolto l'istanza, ha istituito
la tutela volontaria e ha nominato come tutore __________
__________, tutore ufficiale, incaricato
di amministrare i redditi e la sostanza del pupillo, di rappresentarlo in tutti
gli atti civili (salvo quelli strettamente personali o subordinati al concorso
delle autorità di tutela) e di assisterlo nelle pratiche private. Sempre per
motivi di salute, __________ __________ ha poi preso alloggio in un
monolocale “protetto” nella Casa per anziani di __________.
C. __________ __________
è rientrata a __________ il 1° ottobre
2000, dove è stata raggiunta alla fine di giugno del 2001 dal figlio __________, tornato a risiedere nell'abitazione
coniugale. Da allora __________ versa
alla madre, per vitto e alloggio, fr. 500.– mensili. Al beneficio – come detto
– di una rendita __________ e di una
rendita __________, una volta compiuti
65 anni __________ __________ ha deciso di rinunciare per il 31
dicembre 2001 alla sua attività di impiegata presso la ditta __________ __________
a __________. Ciò che ha poi fatto,
anche perché affetta da disturbi articolari e vertebrali.
D. Nel
frattempo, il 27 novembre 2001, __________
__________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale
perché le fosse assegnata in uso la casa unifamiliare di __________ (particella n. __________RFD), dichiarandosi disposta ad
assumere le spese ordinarie di manutenzione, quelle straordinarie (nella misura
del 50%) e quelle di miglioria o di abbellimento (previo consenso del marito).
Essa ha postulato inoltre un contributo alimentare di fr. 1600.– in suo
favore per il mese di dicembre 2001 e uno di fr. 2700.– mensili dal 1° gennaio
2002 in poi. Identiche richieste sono state da lei formulate in via provvisionale.
E. All'udienza
del 18 dicembre 2001, indetta per la discussione dell'istanza, __________ __________
si è opposto all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, limitandosi
a offrire un contributo alimentare di fr. 672.25 per il mese di gennaio 2002 e
uno di fr. 610.– mensili dal 1° febbraio 2002, escluso qualsiasi versamento
per il 2001. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, producendo il 13 maggio 2002 conclusioni scritte. Nel suo memoriale __________ __________
ha confermato le sue pretese, salvo revocare la prospettata assunzione delle
spese di miglioria o di abbellimento immobiliare e ridurre a fr. 1550.– il
contributo alimentare chiesto per il mese di dicembre del 2001, rispettivamente
a fr. 2650.– quello per il gennaio del 2002 e a
fr.
2615.– mensili quello dal febbraio del 2002 in poi. __________ __________ ha
aderito all'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie (con obbligo per
lei di assumere le spese nella misura originariamente proposta), ma ha
ridimensionato a fr. 610.– mensili il contributo alimentare offerto, a valere
solo dal 1° giugno 2002.
F. Con
sentenza del 22 maggio 2002 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel
senso che ha autorizzato (d'ufficio) i coniugi a sospendere la comunione
domestica, ha assegnato in uso l'abitazione coniugale a __________ __________,
tenuta ad assumere tutte le spese di manutenzione ordinaria e metà di quelle
per la manutenzione straordinaria, e ha imposto a __________
__________ un contributo alimentare di
fr. 1340.– per il mese di dicembre 2001, aumentato a fr. 2300.– mensili dal
gennaio del 2002 in poi. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr.
100.– sono state addebitate per un quinto a carico dell'istante e per il resto
a carico di __________ __________, condannato a rifondere alla moglie
fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 31
maggio 2002 per ottenere che il contributo alimentare a suo carico sia ridotto
a fr. 600.– mensili dal 1° giugno 2002, escluso ogni pagamento per il lasso di
tempo anteriore, e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 12 luglio 2002 __________
__________ propone di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con procedimento sommario contenzioso di camera di consiglio (art.
4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nell'ambito del
quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a) e in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368
cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
-
L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), adottando le misure riguardanti
l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2). Il criterio per la
definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto
federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle
cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123
III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco
il debitore del contributo ha il diritto di conservare, ad ogni modo, almeno
l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).
Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo
esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della
famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche, come pure gli oneri fiscali.
-
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato il seguente quadro delle entrate e delle
uscite coniugali:
Dicembre Dal gennaio
del 2001 del 2002 in poi
Reddito mensile del marito:
rendita
AVS fr.
1588.— fr. 1588.—
rendita
SUVA fr.
4041.10 fr. 4041.10
fr.
5629.10 fr. 5629.10
Reddito
mensile della moglie:
attività
lucrativa fr.
2133.30 fr. –.—
rendita
AVS fr.
1432.— fr. 1432.—
rendita
LPP fr.
300.— fr. 300.—
versamento
del figlio __________ fr.
200.— fr. 200.—
fr.
4065.30 fr. 1932.—
Fabbisogno
mensile minimo del marito:
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.— fr.
1100.—
locazione fr.
1000.— fr. 1000.—
assicurazione
RC fr. 6.30 fr.
6.30
rimborso
spese del tutore fr. 65.90 fr.
65.90
fr.
2172.20 fr. 2172.20
Fabbisogno
mensile minimo della moglie:
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.— fr.
1100.—
interessi
ipotecari fr. 1033.— fr.
968.75
manutenzione
della casa fr. 500.— fr.
500.—
premio
della cassa malati fr. 459.20 fr.
508.80
spese
d'automobile fr.
200.— fr. –.—
fr.
3292.20 fr. 3077.55
Eccedenza
mensile:
redditi
complessivi ./. fabbisogni complessivi fr. 4230.— fr.
2111.35
Mezza
eccedenza mensile: fr. 2115.— fr.
1155.65
Su tale
base il primo giudice ha fissato il contributo alimentare per l'istante in fr.
1340.– relativamente al dicembre del 2001 (fabbisogno minimo di fr. 3292.20,
più la mezza eccedenza di
fr.
2115.–, meno il reddito proprio di fr. 4065.30) e in fr. 2300.– mensili dal
gennaio del 2002 in poi (fabbisogno minimo di fr. 3077.55, più la mezza
eccedenza di fr. 1155.65, meno il reddito proprio di fr. 1932.–).
- L'appellante
sostiene anzitutto che nel dicembre del 2001 la moglie ha incassato fr.
5313.55, non solo fr. 4065.30, e che dal gennaio del 2002 essa consegue un
reddito di fr. 2232.– mensili, non solo di fr. 1932.– mensili (fr. 3081.55
netti da attività lucrativa nel dicembre del 2001 in luogo dei fr. 2133.30
accertati dal Pretore, fr. 500.– percepiti dal figlio __________ invece dei fr. 200.– computati dal Pretore). L'argomentazione
è in parte fondata, ma unicamente per quanto attiene al dicembre del 2001.
a) Come
il Pretore sia giunto alla cifra di fr. 2133.30 per quanto riguarda il guadagno
dell'istante nel dicembre 2001 non è dato di capire, né la sentenza spiega
(pag. 2 in fondo). Dagli atti risulta che nel corso del 2001 l'istante ha
guadagnato presso la __________ __________ __________
__________ fr. 30 765.45 netti (doc. P,
secondo foglio), tredicesima compresa, pari a fr. 2563.80 netti mensili. L'appellante
intenderebbe considerare il solo stipendio di dicembre (fr. 3081.55 netti,
senza la quota di tredicesima), ma tale criterio non è pertinente. L'istante
non ha lavorato il solo mese di dicembre e la sua capacità lucrativa dev'essere
valutata in base alla media annua, non solo per rapporto alle prestazioni che
essa è stata in grado – o ha avuto modo – di fornire nel mese di dicembre.
Anche nel fabbisogno minimo, del resto, vanno incluse tutte le spese necessarie
sull'arco dell'anno e non solo quelle che giungono a scadenza nel mese di dicembre.
Ne segue che il guadagno dell'istante da attività lucrativa nel dicembre del
2001 va accertato in fr. 2563.80 netti.
b) Circa
l'indennità che il figlio maggiorenne __________
versa all'istante per vitto e alloggio (fr. 500.– mensili), non solo
l'appellante ha torto, ma v'è da domandarsi se non andrebbe stralciata dal
reddito della moglie anche l'indennità di fr. 200.– mensili considerata dal
primo giudice. Nella misura in cui è volta a coprire i maggiori costi
dell'economia domestica causati da tale coabitazione, l'indennità equivale in
effetti a un rimborso delle spese e non può – contrariamente all'opinione dell'appellante
– ritenersi un utile. Che la presenza di un figlio maggiorenne causi solo fr.
300.– mensili di spese per vitto e alloggio, come opina il Pretore, appare dubbio,
ma in mancanza di appello da parte dell'istante è una questione da non
esaminare ulteriormente. Tutt'al più l'appellante avrebbe potuto esigere che la
moglie appigionasse a terzi l'una o l'altra camera dell'abitazione coniugale.
Neppure egli pretende, tuttavia, che la famiglia versi in condizioni economiche
tanto precarie da doversi arrivare a tal punto. Ne segue che il reddito
dell'istante va fissato in fr. 4495.80 nel dicembre del 2001 (fr. 2563.80 da
attività lucrativa, fr. 1432.– di rendita AVS, fr. 300.– di rendita LPP, fr.
200.– ricevuti dal figlio __________),
rispettivamente in fr. 1932.– mensili (come ha stabilito il Pretore) dopo di
allora.
- Per
quanto attiene al suo fabbisogno minimo, l'appellante afferma che il monolocale
in cui egli abita presso la Casa per anziani (dietro corrispettivo di fr. 800.–
mensili) genera “tutta una serie di spese connesse”, come quelle per il vitto,
il telefono, il canone della TV via cavo, la pulizia e il riassetto della
biancheria, che vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo.
L'argomentazione appare già di primo acchito irricevibile. Il Pretore ha
riconosciuto al convenuto fr. 1000.– mensili a titolo di locazione proprio per
tenere mediamente conto delle maggiori spese fatturate dall'istituto (sentenza,
pag. 3 nel mezzo). L'appellante non spende una parola per illustrare come egli
giunga a un totale di fr. 1491.70 mensili per “locazione + spese connesse”
(memoriale, pag. 9 a metà). Carente di motivazione, su questo punto il ricorso
sfugge a disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Si
aggiunga che, a un giudizio di verosimiglianza, le “spese connesse” evocate dall'appellante
nemmeno sembrano eccedere apprezzabilmente quelle usuali. Scorrendo il doc. 2
si nota che i costi del telefono e della TV via cavo sono identici a quelli
corrisposti da utenti fuori della Casa per anziani, mentre il vitto è finanche
conveniente (fr. 4.– per la colazione, fr. 8.– per il pranzo, fr. 6.– per la
cena) e le spese per la pulizia (fr. 20.– l'ora) e per il riassetto della
biancheria sono sostanzialmente nella media. Spettava all'appellante, in tali
condizioni, rendere verosimile perché la maggiorazione di fr. 200.– mensili
riconosciutagli dal Pretore sulla locazione effettiva (fr. 800.–) sarebbe insufficiente.
Ancora una volta però l'interessato viene meno al suo dovere di motivazione.
- Nel
riassunto del suo fabbisogno minimo (appello, pag. 9) il convenuto include
anche non meglio precisato “noleggio di apparecchi elettronici” (fr. 71.–
mensili). Tutto però si ignora al riguardo, né l'appellante specifica perché tale
spesa non dovrebbe rientrare nell'importo base del minimo esistenziale del
diritto esecutivo. Anche al proposito l'appello denota un palese difetto di
motivazione. Nel suo fabbisogno minimo l'appellante avrebbe potuto inserire per
contro – come ha fatto notare il primo giudice (sentenza, consid. 6, ultima
frase) – l'onere fiscale, che nel caso precipuo non può presumersi
trascurabile, i coniugi non versando in ristrettezze finanziarie (come in DTF
126 III 356 consid. aa e 127 III 70 in alto). Nulla però il convenuto ha mai addotto
al riguardo. La moglie essendosi comportata nello stesso modo, incombe alle
parti assumere le responsabilità della loro scelta. Ogni coniuge pagherà quindi
le rispettive imposte con la propria quota di eccedenza, che nella fattispecie
appare più che sufficiente allo scopo.
Al
proprio fabbisogno minimo l'appellante aggiunge infine – sempre senza motivazione
– il premio della cassa malati e l'imposta di circolazione con l'assicurazione
RC relativa a un suo scooter (memoriale, pag. 9). A prescindere dalla palese
insufficienza formale del ricorso, egli dimentica però che il suo premio della
cassa malati è pagato direttamente dalla __________
(doc. 4 e 5, secondo foglio in fondo).Quanto alla “Vespa”, essa giace inutilizzata
da anni in un garage (deposizione di __________
__________: verbale del 21 febbraio
2002, pag. 4) senza che l'appellante accenni in qualche modo all'eventuale
necessità d'impiego. Anzi, stando al testimone __________
__________ per i suoi spostamenti egli
adopera i mezzi pubblici (loc. cit., pag. 3). Le due voci non possono quindi
essere inserite nel fabbisogno minimo.
- Nel
fabbisogno minimo della moglie l'appellante contesta le spese che il Pretore ha
inserito per la manutenzione ordinaria dello stabile (fr. 500.– mensili),
riconoscendo solo un ammontare di
fr. 250.–
mensili. Nel memoriale conclusivo di prima sede l'istante aveva allegato,
invero, esborsi per fr. 611.20 mensili (pag. 4 in fondo), dai quali il Pretore
ha tolto il costo dell'acqua potabile
(fr.
21.95), ritenuto già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, e
una quota dell'onere per la manutenzione del giardino (fr. 240.–), definito
eccessivo (sentenza, consid. 6 in principio). L'appellante insorge contro gran
parte delle voci che compongono l'importo di fr. 611.20 esposto dalla moglie nell'istanza.
Giova dunque riprendere dall'inizio la distinta acclusa all'istanza.
a) L'elenco
delle spese accluso all'istanza (doc. M) constava delle seguenti poste:
olio
da riscaldamento (doc. M1) fr.
165.15
acqua
potabile (doc. M2) fr.
21.95
manutenzione
del giardino (doc. M3) fr. 240.—
controllo
dell'impianto di riscaldamento (doc. M4) fr. 7.50
revisione
biennale della cisterna (doc. M5) fr.
53.75
assicurazione
mobilia domestica e RC (doc. M6) fr. 13.85
assicurazione
dello stabile (doc. M7) fr.
60.95
spazzacamino
(doc. M8) fr.
12.90
imposta
per l'uso delle canalizzazioni (doc. M9) fr.
21.65
servizio
di manutenzione del bruciatore (doc. M10) fr.
12.50
fr.
610.20 mensili.
Il
Pretore ha stralciato dalla lista, come detto, le spese per l'acqua potabile,
riducendo altresì da fr. 240.– a fr. 151.75 mensili quelle per la manutenzione
del giardino, onde un totale di fr. 500.– mensili. L'istante si è accomodata di
tali decurtazioni, tant'è che non ha introdotto appello. L'appellante chiede
invece che la cifra stabilita dal primo giudice sia dimezzata.
b) La
spesa per l'olio da riscaldamento, che l'appellante chiede di ridurre a fr.
125.– mensili, merita conferma. L'istante ha reso verosimile l'esborso (4215
litri di combustibile pagati
fr.
–.43 il litro, più fr. 10.– per la tassa sul traffico pesante: doc. M1).
L'appellante pretende di fondarsi sul costo medio del gasolio dal 1995 al 2000,
ma non spiega perché dal dicembre del 2001 in poi il prezzo dovrebbe
verosimilmente attenersi a tale valore aritmetico (il notorio corso del greggio
negli ultimi due anni induce anzi a prognosi contrarie). Privo di adeguata
motivazione, al proposito l'appello è destinato una volta di più
all'insuccesso.
c) La
spesa per la manutenzione del giardino (ammessa dal Pretore fino a concorrenza
di fr. 151.75 mensili) è semplicemente ignorata dall'appellante. Non è dato di
capirne il motivo, tanto meno ove si consideri che l'interessato non pretende
di poter eseguire personalmente tali lavori. Del tutto sprovvisto di
motivazione, l'appello si rivela anche su questo punto irricevibile.
d) A
ragione l'appellante fa valere invece che il controllo ufficiale dell'impianto
di combustione da parte dell'autorità comunale ricorre ogni due anni, non ogni
anno (art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza federale contro l'inquinamento
atmosferico, RS ...; art. 2 cpv. 2 lett. b del decreto
esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione, RL 9.2.1.3).
La spesa di fr. 90.– (doc. M4) va ripartita dunque su 24 mesi, non
su 12, onde un costo medio di fr. 3.75 e non di fr. 7.50 mensili.
e) A
ragione altresì l'appellante fa valere che la revisione della cisterna deve
intervenire ogni dieci anni e non ogni due, come asserisce la moglie (art. 16
cpv. 1 dell'ordinanza federale contro l'inquinamento delle acque con liquidi
nocivi, RS .). L'esborso di fr. 1290.– (doc. M5)
va suddiviso perciò sull'arco di 120 mesi e non di 24. Ne segue una spesa di
fr. 10.75 anziché di fr. 53.75 mensili. Quanto al costo dello spazzacamino (fr.
155.– annui), esso è documentato (doc. M8) e ha cadenza annua (art.
2 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti
calorici a combustione, RL 9.2.2.2). A torto l'appellante vorrebbe dunque
eseguire la pulizia solo ogni biennio. Giustificata, la spesa di fr. 12.90
mensili riesce legittima, come legittima è la spesa di fr. 150.– annui (doc. M10)
per la manutenzione del bruciatore (fr. 12.50 mensili), da effettuare ogni anno
e non ogni due.
f) L'imposta
comunale per l'uso delle canalizzazioni (fr. 259.70) è anch'essa documentata
(doc. M9). L'appellante pretende di addebitarne la metà al figlio __________, dimenticando però che questi già
paga fr. 500.– mensili all'istante per vitto e alloggio. Non vi è quindi
ragione per scostarsi dal costo annuo di fr. 21.65 esposto dall'interessata. I
premi per le assicurazioni dell'economia domestica (doc. M6: fr.
166.– annui, pari a fr. 13.85 mensili) e dello stabile (doc. M7: fr.
731.30 annui, pari a fr. 60.95 mensili) sono invece pacifici.
g) Ne
deriva, ciò posto, il seguente elenco di oneri ammessi:
olio da riscaldamento (doc. M1) fr.
165.15
manutenzione
del giardino (sentenza, pag. 3) fr. 151.75
controllo
dell'impianto di riscaldamento (doc. M4) fr. 3.75
revisione
biennale della cisterna (doc. M5) fr.
10.75
assicurazione
mobilia domestica e RC (doc. M6) fr. 13.85
assicurazione
dello stabile (doc. M7) fr.
60.95
spazzacamino
(doc. M8) fr.
12.90
imposta
per l'uso delle canalizzazioni (doc. M9) fr.
21.65
servizio
di manutenzione del bruciatore (doc. M10) fr. 12.50
fr.
453.25 mensili.
-
Nel
fabbisogno minimo dell'istante rientrano inoltre gli interessi ipotecari dovuti
alla __________ sul mutuo di fr. 310
000.– che grava l'abitazione coniugale. La somma era pacificamente di fr.
1033.– mensili fino al 31 gennaio 2002 (saggio del 4%). Dopo di allora però gli
interessi sono diminuiti, in seguito al calo dei tassi ipotecari (3.75%), a fr.
968.75 mensili (doc. 3). Perché il Pretore abbia fatto decorrere la modifica
già dal 1° gennaio 2002 (sentenza impugnata, pag. 3 a metà) non è dato di
comprendere. Tanto meno se si pensa che il convenuto non ha mai prospettato alcuna
richiesta in tal senso. Al riguardo il calcolo del primo giudice va quindi
rettificato d'ufficio. Nel fabbisogno minimo dell'istante andrebbe considerato
altresì l'onere fiscale, che tuttavia nessuna delle parti fa valere. Anche per
l'istante vale così quanto si è rilevato in relazione al fabbisogno minimo
dell'appellante (sopra, consid. 6).
-
Nelle
condizioni descritte il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si compendia,
in ultima analisi, come segue:
Dicembre Gennaio Da febbraio
2001 2002 2002
in poi
Reddito mensile del marito:
rendita
AVS fr. 1588.— fr.
1588.— fr. 1588.—
rendita
SUVA fr. 4041.10 fr.
4041.10 fr. 4041.10
fr.
5629.10 fr. 5629.10 fr. 5629.10
Reddito
mensile della moglie:
attività
lucrativa fr. 2563.80 fr.
–.— fr. –.—
rendita
AVS fr. 1432.— fr.
1432.— fr. 1432.—
rendita
LPP fr. 300.— fr.
300.— fr. 300.—
versamento
del figlio __________ fr.
200.— fr. 200.— fr. 200.—
fr.
4495.80 fr. 1932.— fr. 1932.—
Fabbisogno
mensile minimo del marito:
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.— fr. 1100.— fr.
1100.—
locazione fr.
1000.— fr. 1000.— fr. 1000.—
assicurazione
RC fr. 6.30 fr.
6.30 fr. 6.30
rimborso
spese del tutore fr. 65.90 fr.
65.90 fr. 65.90
fr.
2172.20 fr. 2172.20 fr. 2172.20
Fabbisogno
mensile minimo della moglie:
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.— fr. 1100.— fr.
1100.—
interessi
ipotecari fr. 1033.— fr.
1033.— fr. 968.75
manutenzione
della casa fr. 453.25 fr. 453.25 fr.
453.25
premio
della cassa malati fr. 459.20 fr.
508.80 fr. 508.80
spese
d'automobile fr. 200.— fr.
–.— fr. –.—
fr.
3245.45 fr. 3095.05 fr. 3030.80
Eccedenza
mensile:
redditi
complessivi ./. fabbisogni complessivi fr. 4707.25 fr. 2293.85 fr.
2358.10
di
cui la metà ammonta a fr. 2353.65 fr.
1146.95 fr. 1179.05
Il
marito può conservare per sé:
fabbisogno
minimo + metà eccedenza = fr. 4525.85 fr. 3319.15 fr.
3351.25
e
deve versare mensilmente alla moglie:
fabbisogno
minimo + metà eccedenza
./.
reddito proprio = fr. 1103.30 fr.
2310.— fr. 2277.85
Il
contributo di fr. 1340.– stabilito dal Pretore per il mese di dicembre 2001
deve quindi essere ridotto a fr. 1100.– arrotondati. In mancanza di appello
avversario, rimane immutato invece il contributo di fr. 2300.– per il mese di
gennaio 2002. Dopo di allora, la somma va ritoccata verso il basso (e
arrotondata) a fr. 2280.–, come si evince dal riepilogo tabellare che precede.
-
L'appellante ribadisce di avere sempre pagato gli interessi ipotecari
in luogo e vece della moglie, ciò di cui andrebbe tenuto conto ai fini del
contributo alimentare. La tesi non è seria. Il coniuge che estingue
personalmente debiti cui deve provvedere l'altro acquisisce se mai un diritto
di compensazione, ma ciò non influisce sull'obbligo contributivo in sé. Non
merita altra sorte l'asserto secondo cui non sarebbe il caso, in concreto, di
suddividere l'eccedenza mensile in parti disuguali. Intanto il reddito
complessivo dei coniugi (fr. 7561.10 mensili dal gennaio del 2002) non è “basso”,
come l'appellante afferma. A parte ciò, il riparto a metà è la regola (sopra,
consid. 2). A tale regola si può derogare solo ove sia reso verosimile che i
coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi
al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione,
enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non
avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Altri
criteri soggettivi – come il sentimento di sacrifici unilaterali o, peggio, la
mera “opportunità” evocata nell'appello – non hanno rilievo giuridico: per
scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza il contributo spettante alla moglie
dovrebbe comportare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata
del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la
separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la
comunione domestica. Incombeva all'appellante allegare e rendere verosimili
ipotesi simili, ciò che nel caso specifico fa assoluto difetto.
-
Infine
l'appellante pretende di far decorrere il contributo alimentare per la moglie
solo dal 1° giugno 2002, ossia dal mese successivo all'emanazione della
sentenza impugnata. Ora, i contributi pecuniari dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza” (art.
173 cpv. 3 CC). Nella fattispecie la moglie sollecitava contributi immediati
(finanche in via provvisionale, domanda su cui il Pretore non ha statuito,
giudicando direttamente l'istanza). Non si intravede – né l'appellante spiega –
perché il Pretore avrebbe dovuto far decorrere i contributi solo dal 1° giugno
-
Ai limiti della temerarietà, su questo punto l'appello non ha alcuna
consistenza.
-
Gli
oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio e all'impegno
che la trattazione delle censure ha richiesto alla Camera, seguono il
vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vede
accogliere il suo appello solo in minima misura. Si giustifica quindi che
sopporti nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di
rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito
del giudizio odierno non incide apprezzabilmente sul dispositivo di prima sede
in materia di oneri processuali e ripetibili, che può rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
-
è condannato a versare alla moglie __________
__________ i seguenti contributi
alimentari:
fr.
1100.– per il mese di dicembre del 2001,
fr.
2300.– per il mese di gennaio del 2002,
fr.
2280.– mensili anticipati dal febbraio del 2002 in poi.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per nove decimi a carico di quest'ultimo
e per il resto a carico della controparte. L'appellante rifonderà inoltre a __________ __________
fr. 1350.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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