AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.45
Data decisione, Autorità:
04.09.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.45
Lugano,
4 settembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __..
(divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 21 febbraio 2001 da
__________ __________, __________ sopra __________
(patrocinato dall'avv. __________ ____________________, __________)
e
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sul decreto cautelare (“sentenza”) del 5 aprile 2002 con cui il Pretore ha ridotto il contributo di mantenimento
provvisionale per la convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 17 aprile 2002 presentato da __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il
5
aprile 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente
di assistenza giudiziaria, contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (__________1959) e __________ __________ __________
__________ (__________1960), cittadina __________, si sono sposati a __________
__________ () il __________ 1987. Al momento del matrimonio
essi avevano già una figlia, __________ __________ __________, nata a
__________ () __________ 1985. Nel settembre del 1987
moglie e figlia hanno raggiunto il marito a __________, dove la famiglia si è
stabilita. Il marito è __________ __________, la moglie non ha mai svolto
attività lucrativa durante la comunione domestica. L'8 luglio 1996 __________
__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un
tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 23 settembre successivo.
I coniugi si sono separati dal __________ del 1997, quando il marito è andato a
vivere per conto proprio. Il __________ 1998 __________ __________ ha dato alla
luce un figlio, __________ __________. Disconosciuto dal marito (sentenza del
18 novembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città), il figlio è
poi stato riconosciuto da __________ __________.
B. Nel
frattempo, il 10 febbraio 1998, __________
__________ ha promosso un'istanza a
tutela dell'unione coniugale. All'udienza del 31 marzo 1998 le parti si sono
intese nel senso che __________ __________ avrebbe versato un contributo
mensile per la moglie di fr. 2900.– e uno per la figlia di fr. 980.–. L'8 giugno
1998 è decaduto infruttuoso anche un secondo tentativo di conciliazione,
chiesto dal marito, che il 9 ottobre 1998 ha promosso azione di divorzio,
offrendo un contributo mensile per la sola figlia di fr. 895.– fino al
sedicesimo anno d'età e di fr. 1100.– in seguito, assegni familiari compresi.
Nella sua risposta del 1° dicembre 1998 __________
__________ ha aderito al principio del
divorzio e alla proposta di contributo per la figlia, ma ha rivendicato anche
un contributo per sé di fr. 3800.– mensili. All'udienza preliminare del 22
febbraio 1999 i coniugi hanno convenuto di mantenere in via provvisionale, pendente
causa, l'assetto fissato il 31 marzo 1998 nell'ambito della procedura a tutela
dell'unione coniugale.
C. Entrato
in vigore il nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
5 gennaio
2000 il Pretore ha deciso di trattare l'azione nelle forme del divorzio su
richiesta comune con accordo parziale e ha conferito alle parti la possibilità
di formulare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento
legislativo. Entrambi i coniugi hanno compendiato le loro richieste in
memoriali del
17
gennaio 2001. Sentiti il 2 febbraio 2000, essi hanno confermato l'intenzione di
divorziare e di raggiungere un accordo sulle conseguenze del divorzio,
demandando al giudice la decisione sui punti che sarebbero rimasti litigiosi.
Il 21 febbraio 2001 __________ e __________ __________
hanno sottoposto al Pretore un'istanza comune di divorzio con accordo parziale,
munita di una convenzione da loro firmata. Con ordinanza del 5 marzo 2001 il
Pretore ha assegnato loro il termine di due mesi di riflessione, scaduto il
quale tutt'e due i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e il contenuto
della convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro sottoscritta il 21
febbraio 2001, demandando al Pretore il giudizio sul contributo alimentare per
la moglie, rimasto litigioso.
D. Il
31 ottobre 2001, nel corso dell'istruttoria, __________
__________ ha postulato la soppressione
del contributo provvisionale per la moglie dal 1° novembre 2001, facendo valere
che quest'ultima viveva con __________ __________, padre di __________, e avrebbe dovuto trovare un'attività lucrativa, la figlia
avendo compiuto ormai 16 anni. All'udienza del 19 novembre 2001, indetta per la
discussione dell'istanza, __________ __________ ha sollecitato la revoca del
contributo retroattivamente dal 1° maggio 2001, data alla quale risaliva la
convivenza della moglie con __________ __________, postulando in subordine la
riduzione dell'importo a fr. 1865.– mensili. __________
__________ si è opposta alla richiesta.
Con decreto cautelare (“sentenza”) del 5 aprile 2002 il Pretore ha
parzialmente accolto l'istanza e ha ricondotto il contributo litigioso da fr.
2900.– a fr. 1400.– mensili dal 1° novembre 2001. Le spese, con una tassa di
giustizia di
fr.
300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
E. Contro
il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un appello del 17
aprile 2002 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo
al ricorso, l'istanza di modifica introdotta dal marito sia respinta e il
decreto del Pretore riformato di conseguenza. Essa insta altresì per una
provvigione ad litem di fr. 3500.– o, in via subordinata, per il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta di effetto sospensivo è
stata dichiarata irricevibile con decreto presidenziale del 23 aprile 2002.
Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2002 __________
__________ propone di respingere
l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione
o di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal
giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le
circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le
previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano
avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 15 segg. ad art. 137 CC).
In linea di principio la sentenza di modifica esplica effetti solo per il
futuro. Il giudice può nondimeno, secondo il suo apprezzamento, far retroagire
la modifica dal giorno in cui è stata introdotta la richiesta (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª
edizione, n. 15 ad art. 137 CC con rinvio). È quanto ha deciso il Pretore nella
fattispecie, riducendo l'ammontare del contributo provvisionale per la
convenuta dal 1° novembre 2001, giorno successivo all'introduzione
dell'istanza. Su questo punto nemmeno l'interessata muove obiezioni.
-
Secondo
il Pretore il compimento dei 16 anni da parte della figlia comune (nata il __________ 1985) bastava già di per sé, in concreto,
per giustificare un riesame dell'assetto cautelare concordato dalle parti il 22
febbraio 1999. Tale nuovo elemento era in effetti suscettibile, alla luce della
giurisprudenza, di comportare l'obbligo per la convenuta di intraprendere
un'attività lucrativa a tempo pieno. Nel caso in esame la comunione domestica
era durata una decina d'anni. Al momento del giudizio il marito guadagnava fr.
9891.– mensili, compresa la quota di tredicesima. La convenuta (42 anni) non
risultava impedita al lavoro da malattia o infermità e per il figlio __________ percepiva un contributo alimentare
di fr. 517.– mensili dal padre, __________
__________. Certo, essa doveva accudire
al piccolo, ma tale maternità si riconduceva a una sua libera scelta. Inoltre
il padre del bambino, senza attività, poteva occuparsi personalmente di lui.
Nulla ostava quindi a che la convenuta conseguisse almeno un reddito
“prudenziale” di fr. 1500.– mensili netti, tanto più ch'essa aveva avuto tempo
sufficiente per pianificare un suo progressivo reinserimento professionale.
Donde, per finire, la riduzione del contributo alimentare a fr. 1400.– mensili
(fr. 2900.– originariamente pattuiti, meno il reddito proprio).
-
L'appellante
sostiene anzitutto che il 16° compleanno della figlia comune, avvenuto il 19
ottobre 2001, non era un fatto imprevedibile e non legittima pertanto alcuna
modifica dell'assetto cautelare. Essa sottolinea altresì di non avere alcuna
formazione professionale, di non avere mai lavorato in Svizzera e di doversi
occupare del figlio __________, nato il
26 marzo 1998. A suo avviso poco importa che l'istante non sia padre di
quest'ultimo, bastando il fatto oggettivo ch'essa debba accudire al bambino.
Distinguere tra figli avuti durante il matrimonio e fuori del matrimonio
significherebbe reintrodurre surrettiziamente nel diritto del divorzio la
nozione di colpa. Per di più, il reddito del marito basta in concreto per
finanziare due economie domestiche separate, sicché non si giustifica di
costringerla a cercare un impiego, quanto meno finché il figlio __________ non avrà 10 anni d'età. Nelle
condizioni descritte l'istanza di modifica presentata dal marito andrebbe
quindi respinta e il decreto del Pretore riformato di conseguenza.
-
L'ammontare
dei contributi di mantenimento in pendenza di una causa di divorzio o
separazione si calcola, per diritto federale (art. 163 CC), in base al riparto
dell'“eccedenza” mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli (Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce,
Losanna
1999, pag. 210 n. 987 segg.; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg. ad art. 137
CC, in particolare n. 37; Leuenberger in:
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 36).
Qualora si modifichino in maniera rilevante e duratura singoli fattori del
reddito o del fabbisogno, su richiesta di una parte il giudice aggiorna i relativi
fattori e procede a un nuovo calcolo seguendo i medesimi criteri.
Sull'ammontare dei contributi di mantenimento le parti possono anche accordarsi
autonomamente (in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto
federale non prescrive l'applicazione del diritto inquisitorio: Gloor, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC
con richiami). Qualora si modifichino in maniera rilevante e duratura singoli
fattori di reddito o di fabbisogno, spetta in tal caso alla parte richiedente
spiegare in che modo sia stato fissato il contributo originario (I CCA,
sentenza inc. ..__________ del 28 aprile 1997 in re B.,
consid. 6). A tale esigenza sfugge solo il contributo di mantenimento per
minorenni, giacché a tale riguardo si applica – come all'intero diritto di
filiazione – il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c
con richiamo).
-
Nella
fattispecie il contributo di mantenimento provvisionale per la convenuta (fr.
2900.– mensili) è stato pattuito dai coniugi, insieme con quello per la figlia
(fr. 980.– mensili), all'udienza del 22 febbraio 1999 sulla scorta di un
precedente accordo intervenuto il 31 marzo 1998 in sede di protezione
dell'unione coniugale (sopra, lett. B). Secondo quali parametri fosse stato
fissato quel contributo non è dato di sapere. Nemmeno il verbale del 31 marzo
1998 dà una qualsiasi indicazione (inc. ..__________).
Il Pretore ha calcolato il nuovo contributo sottraendo semplicemente il
reddito potenziale della convenuta dal contributo originario (decreto
impugnato, consid. 8). Nell'appello l'interessata nulla obietta a tale metodo
di calcolo, né accenna in che modo il reddito del marito, il fabbisogno di lui
o il fabbisogno di lei medesima siano stati considerati ai fini del contributo
originario. Essa non pretende neppure che, per ipotesi, l'importo di fr. 2900.–
mensili più non copra il suo fabbisogno minimo. L'unico punto litigioso rimane
di conseguenza, per quanto la riguarda, il suo reddito potenziale che il Pretore
ha stimato in fr. 1500.– netti mensili.
-
La
giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui una separazione – anche solo di fatto – non precludeva ai
coniugi il diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita e i
ruoli assunti durante la comunione domestica (DTF 114 II 26). Tuttavia, ove ciò
fosse necessario per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche
separate, il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato – o aveva
esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa poteva essere tenuto a
intraprendere un lavoro rimunerato, rispettivamente a estendere il suo grado
d'occupazione (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Da tale obbligo erano
esonerati i coniugi di almeno 45 anni (al momento del divorzio) che, durante
una vita in comune di lunga durata, avessero smesso di lavorare – o non
avessero lavorato – per dedicarsi all'economia domestica (DTF 115 II 11 consid.
5a con rinvii). Inoltre un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare
– o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in
cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività
a tempo pieno poteva essergli imposta al momento in cui tale figlio avesse
compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
-
Nel
nuovo diritto del divorzio la situazione è rimasta sostanzialmente immutata,
nel senso che i coniugi separati (anche solo di fatto) hanno il diritto di conservare
– di massima – il tenore di vita e i ruoli assunti durante la comunione
domestica (Gloor, op. cit., n. 10
ad art. 137 CC). Il principio è stato relativizzato però nel caso in cui la
separazione appaia durevole e sembri preludere allo scioglimento del matrimonio
o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio. In tale eventualità il
coniuge che durante la vita in comune non ha esercitato – o ha esercitato
solo a tempo parziale – un'attività lucrativa può essere tenuto a cercare un impiego
o ad aumentare il suo grado d'occupazione, sempre che ciò sia fattibile e
compatibile con l'età dei figli (cfr. DTF 128 III 67 consid. 4a). Pure il
limite dei 45 anni è stato stemperato, il Tribunale federale avendo rilevato
che numerose offerte d'impiego fissano il limite di età a 50 anni anche per
lavori non particolarmente qualificati (DTF 127 III 139 consid. 2c). Il fatto è
che con il divorzio cessa – almeno di regola – il mutuo dovere di assistenza
derivante dal matrimonio (art. 163 CC). Un contributo di mantenimento (art.
125 CC) è dovuto solo qualora non si possa ragionevolmente pretendere che il
coniuge interessato provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa
un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Se la separazione appare durevole o
prelude al divorzio, di conseguenza, il coniuge non autosufficiente deve
prepararsi, per quanto possibile, a diventare autonomo.
-
In
concreto l'appellante aveva, al momento in cui ha statuito il Pretore, 42 anni,
e non risultava affetta da problemi di salute o da altri impedimenti che ne
pregiudicassero la capacità lucrativa. Quanto alla figlia __________ __________
__________, essa aveva ormai 16 anni. È
vero che la convenuta non sembra avere una qualsiasi formazione professionale,
ma è anche vero ch'essa parla due lingue (il francese, lingua madre, e
l'italiano, appreso dopo 15 anni di residenza nel __________).
Al momento in cui il marito ha promosso azione di divorzio (9 ottobre 1998) dipoi,
i coniugi vivevano separati da un anno e mezzo e il 1° dicembre 1998 la
convenuta medesima ha dichiarato di aderire al principio del divorzio, tant'è
che da maggio a ottobre del 2001 essa ha vissuto con __________ __________,
padre del suo secondo figlio. Sin dal momento in cui si è vista notificare la
petizione di divorzio l'interessata sapeva pertanto che il marito non era più
disposto a versarle contributi e sin dal 1° dicembre 1998 (essa aveva allora 38
anni) era consapevole che il destino del matrimonio era segnato. Come ha
rilevato il Pretore, essa ha avuto dunque tempo sufficiente per attivarsi.
Certo, sulla sua (non meglio precisata) attività nel settore turistico
esercitata in patria prima del matrimonio essa non poteva più fare assegnamento.
Al compimento dei 16 anni da parte della figlia poteva cimentarsi però in una
qualsivoglia attività non specializzata, per esempio come telefonista o
collaboratrice domestica. E come collaboratrice domestica essa avrebbe potuto
guadagnare, a tempo pieno, circa fr. 2400.– netti mensili (si veda l'art. 22
del contratto normale per il personale domestico: FU __________/__________del
____________________ __________, pag. 7435). Ne segue che, pur deducendo da
tale cifra il costo di eventuali trasporti pubblici e l'onere fiscale, il reddito
ipotetico stimato dal Pretore in fr. 1500.– netti mensili (non contestato dal
marito) appare finanche modesto.
-
L'appellante
obietta che, con un figlio di quattro anni (al momento in cui ha statuito il
Pretore), essa non poteva dedicarsi ad alcun lavoro. Così argomentando, essa dimentica
tuttavia che il contributo alimentare del marito è inteso a garantirle – come
si è illustrato (consid. 7) – il tenore di vita e il ruolo assunto durante la
comunione domestica. Dato che la separazione appare durevole e prelude ormai
allo scioglimento del matrimonio, tale ruolo si è sostanzialmente esaurito con
il 16° compleanno della figlia. Né il marito risulta avere consentito al
concepimento di un secondo figlio o – tanto meno – consta esserne il padre.
L'impedimento al lavoro dell'appellante dovuto alla nascita di __________ non è quindi un pregiudizio
economico derivante dal matrimonio (v. anche la sentenza del Tribunale
federale ./__________
del 22 maggio 2003, destinata a pubblicazione, consid. 2.2). La nozione di colpa
cui allude l'interessata non è di alcuna pertinenza. Semplicemente essa non può
far carico al marito di dover accudire a un figlio di età inferiore ai 10 anni
per scelta o per responsabilità di lui, né può chiamare il marito a sussidiare
indirettamente il mantenimento del bambino. Del tutto infondato, l'appello in
esame si rivela pertanto votato all'insuccesso.
-
Un'altra
questione è sapere se, visto il contributo alimentare di soli fr. 517.– mensili
ricevuto per il secondo figlio, la convenuta non potesse insistere davanti al
Pretore perché – a tutela del figlio minorenne – si applicassero alla modifica,
invece dei criteri sulla base dei quali era stato fissato il contributo
provvisionale originario di fr. 2900.–, il metodo stabilito dalla giurisprudenza
(sopra, consid. 4 in principio). Il problema non dev'essere risolto nel quadro
dell'attuale giudizio, già per il fatto che – oltre a mancare qualsiasi
richiesta in tal senso – sui fabbisogni minimi delle parti nemmeno la convenuta
ha ritenuto di esprimersi. Un ulteriore problema potrebbe essere quello di
sapere se il contributo alimentare di fr. 980.– mensili erogato dall'istante
per la figlia comune fosse ancora adeguato. Le raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo (edizione 2000, applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore),
cui questa Camera si ispira da almeno un ventennio, prevedevano per un figlio
unico oltre i 13 anni di età un fabbisogno medio in denaro di fr. 1920.–
mensili (tabella in: Rep. 1999 pag. 372). E tale fabbisogno è commisurato al
costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori
statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie
domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a
quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,
Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri
termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente
modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Che l'istante fosse in grado di versare,
per la figlia, soltanto fr. 980.– mensili lascia a dir poco perplessi. Sta di
fatto che la ragazza diverrà maggiorenne il 19 ottobre 2003 e che non vi è più
tempo perché questa Camera intervenga di propria iniziativa, istruendo la
questione e sentendo le parti, compresa la diretta interessata. Quest'ultima
potrà sempre instare ad ogni modo, dandosi le premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC,
per un eventuale contributo di mantenimento oltre la maggiore età.
-
Con
l'appello la convenuta postula una provvigione ad litem di
fr.
3500.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Se non
che, una provvigione è destinata per sua natura – e così era già nel vecchio
diritto del divorzio (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese
future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (come la stesura del ricorso)
o a rimediare esborsi già affrontati. L'appellante non sostiene che nel caso
specifico soccorrano eccezioni a tale principio. Dopo l'introduzione dell'appello,
del resto, nessun atto processuale si è più reso necessario da parte del suo
patrocinatore. Quanto all'assistenza giudiziaria, essa presuppone – oltre all'indigenza
della parte richiedente (art. 155 vCPC, corrispondente all'odierno art. 3 cpv.
1 Lag) – che l'appello denoti probabilità di esito favorevole (art. 157 vCPC
a contrario, art. 14 lett. a dell'odierna Lag). Nel caso in esame, come si è
spiegato, il ricorso appariva destituito di buon diritto fin dall'inizio. Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione.
Delle disagiate condizioni economiche in cui versa l'istante si tiene calcolo,
nondimeno, contenendo nei limiti del possibile la tassa di giustizia e
moderando secondo equità l'ammontare delle ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di provvigione ad litem è respinta.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster