AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.4
Data decisione, Autorità:
05.05.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.4
Lugano,
25 aprile
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .__/..___
(diritto di visita e protezione del figlio) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________ __________, __________ __________)
A
__________ __________, ora
in __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
riguardo al
figlio __________ __________ (1997);
giudicando
ora sulla decisione del 27 dicembre 2001 con cui
l'autorità di vigilanza ha confermato l'esecuzione, ordinata dalla Delegazione
tutoria di __________, di un esame psichiatrico su __________ __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 14 gennaio 2002 presentato da __________ __________ contro la decisione
emessa il 27 dicembre 2001 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1964), madre di un ragazzo quattordicenne (__________),
ha dato alla luce il __________ 1997 un secondo figlio, __________. Nel
novembre successivo __________ __________ __________ (1963), cittadino
__________, ha riconosciuto la paternità del bambino davanti all'ufficiale
dello stato civile di __________. In seguito i rapporti fra i genitori, già
difficili, si sono deteriorati e il 17 gennaio 2000 __________ __________
__________ si è rivolto alla Delegazione tutoria di __________ per essere
convocato insieme con la madre e vedere regolato il suo diritto di visita.
Incontrati i genitori, la Delegazione tutoria ha disciplinato il 4 aprile 2000
le relazioni personali con __________, nel senso che il padre avrebbe potuto
incontrare il figlio un sabato ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 17,
prendendolo in consegna alla __________ __________ __________ di __________.
B. Una decina di giorni più tardi, il 17 aprile 2000, la Delegazione
tutoria di __________– informata dal personale della __________ __________
__________ che __________ denotava possibili problemi di sviluppo fisico e psichico
ha invitato il Servizio medico-psicologico di __________ a esaminare il bambino
e a redigere un rapporto. Il 1° maggio 2000 __________ __________ si è trasferita
da __________ a __________. Accertato che __________ non era ancora stato
visitato, la Delegazione tutoria di __________, divenuta competente per territorio,
ha affidato il 23 maggio 2000 al Servizio medico-psicologico di __________
l'incarico di esperire un referto sullo stato psicofisico del bambino,
commissionando inoltre il 26 maggio 2000 al Servizio sociale di __________
un'indagine sulla situazione dei genitori e del figlio. Nell'attesa di tali
risultanze, il 20 giugno 2000 essa ha deciso di lasciare immutata la disciplina
del diritto di visita adottata dalla Delegazione tutoria di __________. Adita
da entrambi i genitori, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha sostanzialmente confermato il 2
agosto 2000 tale decisione.
C. Nel
frattempo il Servizio sociale di __________ ha consegnato il proprio rapporto,
del 31 luglio 2000, in cui ha auspicato – in sintesi – l'esecuzione di una
perizia psichiatrica su __________ __________, in modo da valutare la sua
“capacità di interagire con i figli”. Nel suo referto del 31 agosto 2000 il
Servizio medico-psicologico di __________ ha ravvisato in __________, da
parte sua, “un ritard o globale di sviluppo sul piano relazionale” e una
sindrome di disarmonia evolutiva, sicché ha definito opportuna una presa a
carico del bambino da parte del Centro psico-educativo di __________, non senza
rilevare che la madre si opponeva a tale eventualità. Il 13 settembre 2000 la
Magistratura dei minorenni ha poi avvertito la Delegazione tutoria di
__________ che __________ __________ __________ aveva denunciato __________
__________ per presunti maltrattamenti ai danni del figlio __________.
D. Due
mesi dopo, il 16 novembre 2000, l'autorità di vigilanza ha sollecitato la Delegazione
tutoria a valutare se non fosse il caso di collocare il bambino presso il
Centro psico-educativo di __________ o, quanto meno, di far frequentare ad
__________ tale istituto, insistendo perché fossero vagliate la capacità e
l'idoneità di __________ __________ a occuparsi dei figli. Nelle circostanze
descritte la Delegazione tutoria ha conferito al Servizio medico-psicologico
di __________, il 28 dicembre 2000, l'incarico di approfondire i problemi
menzionati nel suo rapporto del 31 agosto 2000 e il giorno stesso ha ordinato a
__________ __________ di sottoporsi a perizia psichiatrica, da eseguire “per il
tramite dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________ ”. Contro
entrambe le risoluzioni __________ __________ ha ricorso l'11 gennaio 2001
all'autorità di vigilanza.
E. In
pendenza di ricorso, il 3 maggio 2001, la Commissione tutoria regionale 2 (già
Delegazione tutoria di __________), accertato che __________ __________ non
aveva mai condotto il figlio alla __________ __________ __________ di
__________, ha stabilito il diritto di visita del padre in due ore il mercoledì
ogni 15 giorni all'Istituto __________ di __________ e ha designato ad
__________ una curatela educativa (art. 308 CC). Tale decisione è passata in
giudicato. L'8 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale ha poi sostituito
il curatore, confermando la disciplina del diritto di visita. Un ricorso
introdotto da __________ __________ contro tale decisione è stato respinto il 20
settembre 2001, nella misura in cui era ricevibile, dall'autorità di vigilanza.
F. Nell'ambito
del ricorso ancora pendente (sopra, lett. D) l'autorità di vigilanza ha sentito
le parti personalmente e le ha abilitate a introdurre un memoriale conclusivo.
Statuendo con decisione del 27 dicembre 2001, essa ha respinto il ricorso.
Nondimeno, vista “la sfiducia preconcetta” di __________ __________ verso i servizi
che dipendono in un modo o nell'altro dallo Stato, essa ha deciso di affidare
la valutazione psichiatrica di lei e quella psicologica di __________ a due
medici indipendenti, la __________. __________ __________ e la
.
__________ __________ __________ (entrambe dello “ __________ ” a
__________), cui ha formulato precisi quesiti. Costoro sono state autorizzate
anche a valersi di specialisti e di terze persone, purché ne facessero menzione
nel rapporto. A __________ __________ è stata comminata la sanzione dell'art.
292 CP nel caso in cui non avesse collaborato con i medici. Non sono state
prelevate tasse o spese di giudizio né sono state assegnate ripetibili.
G. Insorta
a questa Camera con un appello del 14 gennaio 2002, __________ __________
postula – previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame – la riforma
della decisione predetta, nel senso di annullarla insieme con le due decisioni
della Delegazione tutoria. Con decreto del 21 gennaio 2002 la presidente di
questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto,
l'appello avendo tale prerogativa per legge. Il
24
gennaio 2002 l'atto d'appello e il decreto presidenziale sono stati notificati
per rogatoria ad __________ __________ __________, che non ha reagito, salvo sollecitare
il 29 gennaio 2003 l'emanazione del giudizio e chiedere di essere ascoltato
dalla Camera. In una seconda lettera, del 27 marzo 2003, egli non ha più
insistito per l'audizione, ma ha sollecitato nuovamente l'emanazione della
sentenza.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese
quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC)
e le misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel
termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307
segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame sarebbe dunque ricevibile.
-
Il
ricorso all'autorità cantonale di vigilanza è un rimedio giuridico ordinario,
munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione
provvisto di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 della
citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele; v. anche Geiser in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni
dell'autorità di vigilanza sostituiscono quindi le risoluzioni delle
Delegazioni tutorie (ora Commissioni tutorie regionali), sicché annullando o
riformando le prime si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne
deriva che la richiesta dell'appellante intesa a far annullare, oltre alla
decisione impugnata, le due risoluzioni della Delegazione tutoria di
__________ non ha portata pratica.
-
I
documenti prodotti con l'appello sono, ancorché nuovi, ammissibili (art. 424a
cpv. 2 CPC). L'intero diritto di filiazione è governato del resto dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con richiamo), alla stessa
stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Ciò
premesso, non può tuttavia essere dato seguito al richiamo dell'appellante
circa un non meglio certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria,
che sarebbe “pendente da parecchio tempo e rimasto inevaso” (memoriale, pag.
11). Anzitutto perché spetta all'appellante medesima procurarsi tale documento
con i mezzi che la legge le offre, ma soprattutto perché l'interessata non
postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Mal si intravede
perciò quale sarebbe l'utilità del richiamo.
-
__________ __________ chiede di essere sentito in appello allo scopo di “esporre
e comprovare tutte le [sue] affermazioni circa i problemi della __________
__________ ed il pericolo che corre il piccolo __________ ”. La domanda può essere
interpretata come istanza volta all'indizione di un dibattimento orale, che
questa Camera può sempre disporre d'ufficio “se lo ritiene utile per la sua
decisione” (art. 324 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico però gli atti di causa
appaiono sufficientemente completi ai fini del giudizio, che dipende da mere
questioni di procedura (da risolvere d'ufficio), di modo che un contraddittorio
non porterebbe verosimili elementi di rilievo. Dalla convocazione a un
dibattimento orale si può dunque prescindere.
-
A
norma dell'art. 273 cpv. 1 CC il padre o la madre può esigere che il suo
diritto all'esercizio delle relazioni personali con il figlio sia regolato. Se
la richiesta è avanzata nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale,
oppure nell'ambito di una causa di divorzio o di separazione, la decisione
compete al giudice (art. 133 cpv. 1 CC). Negli altri casi la decisione spetta
all'autorità tutoria del domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 CC). Analogo
principio vale per le misure di protezione che gli art. 307 segg. CC prevedono
“se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in
grado di rimediarvi”. Nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale,
oppure nell'ambito di una causa di divorzio o di separazione, tali
provvedimenti sono presi – di regola – dal giudice (art. 315a cpv. 1
CC). Negli altri casi essi incombono all'autorità tutoria, se non direttamente
all'autorità di vigilanza.
-
Le
regolamentazioni del diritto di visita o le misure a protezione del figlio
decise dal giudice sono adottate seguendo la procedura civile applicabile alla
singola causa (tutela dell'unione coniugale, separazione o divorzio). La
relativa sentenza è poi impugnabile con appello davanti a questa Camera,
sempre secondo le norme della procedura civile. Le regolamentazioni del diritto
di visita o le misure a protezione del figlio decise dall'autorità tutoria sono
adottate invece seguendo la legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2). Tali decisioni sono suscettibili di
ricorso all'autorità di vigilanza, a meno che la misura debba essere presa
direttamente da quest'ultima (si pensi alla privazione dell'autorità
parentale: art. 311 CC). L'autorità di vigilanza segue, a sua volta, la legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (art. 21
della legge medesima). La relativa decisione è poi impugnabile con appello davanti
a questa Camera, secondo le norme della procedura civile (sopra, consid. 1).
-
In
concreto non pende tra le parti alcuna procedura a tutela dell'unione
coniugale, né tanto meno alcuna causa di divorzio o di separazione, già per il
fatto che le parti non sono sposate. A disciplinare il diritto di visita giusta
l'art. 273 cpv. 1 CC è stata chiamata dunque la Delegazione tutoria di
__________, che ha statuito il 4 aprile 2000 (sopra, lett. A). La modifica di
tale regolamentazione incombeva anch'essa all'autorità tutoria (art. 315b
cpv. 2 CC), e in specie alla Delegazione tutoria di __________, nuovo domicilio
del figlio (art. 275 cpv. 1 CC). Questa doveva verificare altresì, di sua
iniziativa, se occorrevano eventuali misure di protezione in virtù degli art.
307 segg. CC. Tali misure comprendono – giovi ricordare – l'ammonimento ai
genitori, agli affilianti o al figlio, le istruzioni per la cura, l'educazione
o l'istruzione, la designazione di una persona o di un ufficio idoneo che abbia
diritto di controllo e di informazione (art. 307 cpv. 3 CC), la nomina di un
curatore al figlio perché consigli e aiuti i genitori nella cura del minorenne
(art. 308 cpv. 1 CC), la privazione della custodia parentale e il conveniente
ricovero del ragazzo (art. 310 cpv. 1 CC). La privazione dell'autorità
parentale e la nomina di un tutore spettano invece all'autorità di
vigilanza (art. 311 CC, riservato l'art. 312).
-
Nelle
due risoluzioni del 28 dicembre 2000, su cui l'autorità di vigilanza ha
statuito con la decisione appellata, la Delegazione tutoria di __________ ha
conferito – come detto – al Servizio medico-psicologico di __________
l'incarico di approfondire i problemi evocati nel suo rapporto del 31 agosto
2000 e ha ordinato a __________ __________ di sottoporsi a perizia psichiatrica.
Ora, v'è da domandarsi se decisioni siffatte, che non prevedono né una
disciplina del diritto di visita né una misura a protezione del figlio, bensì
la semplice assunzione di prove, fossero impugnabili. La legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele non definisce il concetto di
decisione impugnabile. Secondo la procedura per le cause amministrative
nondimeno, cui si deve far capo sussidiariamente in ossequio all'art. 21 della
citata legge (e che è richiamata anche dall'art. 424 cpv. 2 CPC), decisioni del
genere sono considerate meramente “incidentali” (Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, pag. 234, n. 2 lett. b). Sono impugnabili, dunque, solo
ove provochino al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm).
-
Nella
decisione impugnata l'autorità di vigilanza nemmeno accenna a eventuali danni
irreparabili. Ciò induce a interrogarsi se essa abbia avuto corretta nozione
circa il requisito di atto impugnabile. Comunque sia, e come si è visto
poc'anzi, le decisioni dell'autorità di vigilanza sono impugnabili solo con
appello. E l'appello è proponibile unicamente ove soccorrano i presupposti del
Codice di procedura civile. Dinanzi a questa Camera, in altri termini, la
procedura amministrativa lascia spazio alla procedura civile (in materia di
diritto di visita e di protezione del figlio, del resto, il Tribunale federale
può essere adito – se mai – con ricorso per riforma, non con ricorso di diritto
amministrativo). Ora, nella procedura civile ticinese la decisione con cui un
giudice dispone l'assunzione di prove è una semplice ordinanza (“ordinanza
sulle prove”: art. 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC).
L'analoga decisione con cui un Pretore dispone, nell'ambito di misure a tutela
dell'unione coniugale oppure di una causa di separazione o di divorzio,
l'assunzione di rapporti scritti di terzi o di servizi specialistici (sia per
disciplinare il diritto di visita di un genitore, sia in vista di adottare
misure a protezione del figlio), è – appunto – un'ordinanza. Non si vede perché
un simile atto dovrebbe essere trattato diversamente qualora emani da
un'autorità tutoria. Tanto meno se si pensa che contro la decisione
dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza, quanto meno in
caso di danno “non altrimenti riparabile”, mentre nessun rimedio è dato contro
un'ordinanza sulle prove emessa dal giudice.
-
Ne
segue che, contrariamente a quanto figura nel dispositivo
n. 5
della decisione impugnata, nella fattispecie non era dato appello contro il
sindacato dell'autorità di vigilanza. È vero che, come questa Camera ha già
avuto modo di rilevare, la risoluzione con cui un'autorità tutoria dispone
l'esame medico o psichiatrico di un minorenne può anche configurare una misura
autonoma a protezione del figlio nel senso dell'art. 307 cpv. 3 CC (RDAT
II-1998 pag. 156 consid. 4a). In proposito bisogna nondimeno distinguere: se è
diretta ai genitori, l'ingiunzione dell'autorità tutoria affinché il figlio sia
sottoposto a esame medico o psichiatrico può considerarsi in effetti un'“istruzione
per la cura” del ragazzo a mente dell'art. 307 cpv. 3 CC. Può quindi essere
impugnata davanti all'autorità di vigilanza e, in seguito, davanti a questa Camera
con appello. Se invece l'esame medico o psicologico è destinato solo – come in
concreto – a chiarire la necessità di un intervento, l'autorità tutoria non
sapendo ancora se il bene del figlio sia minacciato, la risoluzione è una
semplice misura istruttoria (sentenza del Tribunale federale ./__________del 19 novembre 2002, consid.
1.2, menzionata in: FamPra.ch 2003 pag. 200), salvo – ma l'ipotesi è estranea
al caso in esame – che tale misura sia combinata con una privazione della
libertà a scopo d'assistenza Breitschimid
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 307 CC; cfr. FamPra.ch 2003 pag.
197). In questo secondo caso la risoluzione dell'autorità tutoria è impugnabile
all'autorità di vigilanza solo ove sia suscettibile di arrecare un danno
irreparabile e non è più appellabile davanti a questa Camera. L'eventuale pregiudizio
irreparabile può essere fatto valere, tutt'al più, nel quadro di un eventuale
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (si veda, in caso di perizia
psichiatrica, la sentenza del Tribunale federale 2P.170/2000 del 27 ottobre
2000, consid. 1a).
- Se ne
conclude che nella fattispecie l'appello dev'essere dichiarato irricevibile, le
due decisioni prese dall'autorità tutoria (e precisate dall'autorità di di
vigilanza) configurando l'equivalente di semplici “ordinanze sulle prove”. Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'interessata può essere stata indotta ad
appellare dall'erronea indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella
decisione impugnata, sono date giuste ragioni (nel senso dell'art. 148 cpv. 2
CPC) per rinunciare eccezionalemente al prelievo di tasse e spese. Non è il
caso in ogni modo di assegnare ripetibili ad __________ __________ __________,
che non ha formulato osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
–
__________ __________ __________ __________, __________ (per __________).
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Delegazione
tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster