Appeal inadmissible in marital protection case

11.2002.36Outro Tribunal10 de mai. de 2002Inadmissible

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The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with the husband's appeal against a first-instance marital protection judgment that had fixed maintenance for the wife and children. On appeal, only the spousal maintenance was contested. The court held that a new salary certificate was inadmissible because new evidence is barred on appeal under cantonal procedure, save for matters concerning minor children. It also held that the husband lacked standing to challenge the spouse's maintenance because he had previously left that question to the judge's discretion. The appeal was therefore declared inadmissible, with costs and party compensation charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; appeal proceedings and new evidence; a new means of proof is inadmissible on appeal, save for questions concerning minor children subject to the federal inquisitorial principle. A party who expressly submits a matter to the judge's discretion in first instance may not later challenge the decision on that point merely because it is unfavorable; such conduct is inconsistent with appeal standing and leads to inadmissibility. Costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC.

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Numero d'incarto: 11.2002.36

Data decisione, Autorità: 10.05.2002, ICCA

Incarto n. 11.2002.00036

Lugano 10 maggio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .._ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)

Contro

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 2 aprile 2002 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ (__________1958) e __________ __________ (____________________1963) si sono sposati a __________ il __________ 1983 e che dal matrimonio sono nati __________ (1984) e __________ (1989);

che il 22 maggio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'attribuzione dei figli, un contributo alimentare complessivo di fr. 3256.70 mensili per sé e i figli, oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che alla discussione del 26 giugno 2001 __________ __________, dopo avere aderito alle richieste di separazione, di assegnazione dell'appartamento coniugale e di attribuzione dei figli, ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 676.– per la moglie e di fr. 880.– per il figlio __________;

che lo stesso giorno le parti hanno concordato la separazione, l'assegnazione dell'appartamento coniugale all'istante e l'attribuzione dei figli alla madre, riservato il diritto di visita del padre;

che, esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 novembre 2001 le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo;

che __________ __________ ha ribadito le sue domande a protezione dell'unione coniugale, aumentando però la richiesta di contributo alimentare per sé e i figli a fr. 3990.90 men­sili, più la metà dell'eccedenza risultante dopo il pagamento dei debiti;

che sulla questione dei contributi alimentari __________ __________ si è rimesso al prudente giudizio del Pretore;

che con sentenza del 18 marzo 2002 il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 2324.– mensili per la moglie, uno di fr. 330.– mensili per __________ fino alla maggiore età e uno di fr. 806.– mensili per __________;

che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un ap­pello del 2 aprile 2002 chiedente la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2062.– mensili;

che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;

e considerando

in diritto: che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta esplicitamente nuovi mezzi di prova in sede di appello, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica – in virtù del diritto federale – il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio);

che in concreto litigioso è unicamente il contributo per la moglie, l'appellante non contestando quello fissato dal Pretore per i figli;

che, di conseguenza, il nuovo certificato di salario prodotto dall'appellante non è ammissibile;

che, comunque sia, nel memoriale conclusivo del 22 novembre 2001 davanti al Pretore il convenuto si era espresso nei seguenti termini: “Si lascia quindi al prudente criterio del giudice di decidere sugli alimenti che il __________ __________ dovrà versare a moglie e figli” (pag. 2);

che, ciò posto, l'appellante non è legittimato ad appellare il contributo per la moglie;

che una parte non può infatti rimettersi prima alla discrezionalità del giudice e poi contestarne la decisione perché non gradita (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 307 con riferimenti; II CCA, sentenza del 17 luglio 1990 in re P.);

che nelle circostanze descritte l'appello si rivela inammissibile;

che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso concreto, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che l'appellante dovrà rifondere alla controparte, in ogni modo, un'adeguata indennità per ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

marital protectionmaintenanceappeal admissibilitynew evidencestandingcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the new salary certificate could be considered on appeal.

Decisão extraída

No. New evidence is barred on appeal, except for matters concerning minor children, which are subject to unlimited inquisitorial review under federal law.

Fundamentação extraída

Article 321(1)(b) CPC expressly excludes new evidence in appeal proceedings. The exception for minor children does not apply to the contested spousal maintenance.

Questão jurídica principal

Whether the husband was entitled to challenge the spousal maintenance after having left that issue to the judge's discretion below.

Decisão extraída

No. A party who expressly asks the court to decide on maintenance at its discretion cannot later attack the resulting decision merely because it is unfavorable.

Fundamentação extraída

The appellant had stated in first instance that the judge should decide the maintenance owed to wife and children. He was therefore not permitted to appeal that part of the judgment.

Questão jurídica principal

Whether the appeal should be admitted overall.

Decisão extraída

No. The appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

Because the only challenged point was the wife's maintenance, the new evidence was inadmissible and the appellant lacked standing to contest the issue.

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