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Numero d'incarto:
11.2002.17
Data decisione, Autorità:
07.03.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00017
Lugano
7 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ..___(interdizione)
della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sulla “decisione” del 18 gennaio 2002 con cui l'autorità di vigilanza sulle
tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia (art. 374 cpv. 2 CC);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 5 febbraio 2002 presentata da __________ __________ contro la “decisione”
emessa il 18 gennaio 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ha
presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________
__________ (1979);
che a
sostegno della richiesta essa ha fatto proprie le indicazioni del dott.
__________ __________ e della psicologa __________ __________, secondo cui
l'interessato, “debile che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante,
necessita di misure di protezione per poterlo curare da un punto di vista
psichico e per poter riorganizzare la sua vita sociale e lavorativa”;
che con
le sue osservazioni del 7 novembre 2001 __________ __________ si è opposto all'istanza;
che il 18
gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale di
__________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessato;
che con
scritto del 5 febbraio 2002, redatto personalmente, __________ __________ è
insorto contro la predetta decisione;
e considerando
in diritto: che l'appellante si oppone alla perizia perché l'autorità “non ha
tenuto conto di quanto comunicato nella lettera 07.11. 2001 spedita dall'avv.
__________ __________ ”;
che
giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente
può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno
pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;
che
secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio stabilito dall'art.
21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle
relative norme della procedura civile;
che
nell'ambito di una causa civile la decisione con cui il giudice ordina
l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);
che, per il resto, la “relazione” dell'art. 374 cpv. 2 CC può sempre
essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di
una persona (Schnyder/Murer in:
Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil,
Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182,
n. 397), dubbi che sussistono in concreto (doc. D, allegato al doc. 1);
che, in
ogni modo, l'esecuzione di una perizia non costituisce una grave violazione
della libertà personale dell'interessato e può essere ordinata, dandosi il
caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48
consid. 5; Deschenaux/ Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss
des Vormundschaftsrechts,
2a
edizione, § 4 n. 11);
che
quindi, si volesse anche prescindere dalla sua inammissibilità, l'appello si
rivela destinato all'insuccesso;
che, data
la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo
di spese;
che non è
il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale
non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun
costo;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
“decisione” impugnata è confermata.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
–
Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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