AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.15
Data decisione, Autorità:
15.07.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00015
Lugano
15 luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 giugno 2000 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 29 gennaio 2002 con
cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 febbraio 2002 presentato da __________
__________ contro il decreto cautelare
emesso il 29 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo dell'11 marzo 2002 presentato da __________ __________
__________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
(1944) e __________ __________ (1947), cittadina , si sono sposati il __________ 1968 a __________ ().
Dal matrimonio sono nati __________
(1970), __________ (1972, deceduta nel
1997) e __________ (1978). Nel 1987 i
coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni e in tale occasione
il marito ha donato alla moglie la particella n. __________RFD
di __________, a quel tempo abitazione
coniugale. __________ __________ __________,
e, lavora per la __________ ()
__________ di __________. La moglie non ha mai esercitato attività
lucrativa. I coniugi si sono separati nel gennaio del 1995 quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale per stabilirsi a __________.
Il 19 agosto 1999 si è tenuto senza esito davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città un tentativo di conciliazione chiesto da __________ __________
__________.
B. Il 6
giugno 2000 __________ __________ ha promosso azione di divorzio
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona e in via provvisionale ha
postulato, in particolare, un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. Alla
discussione del 4 luglio 2000 il marito si è opposto all'istanza, chiedendo di
calcolare il contributo alimentare “secondo i parametri usuali”. Al termine
dell'udienza la procedura è stata sospesa. Nell'ottobre del 2000 __________ __________
__________ è stato collocato in pensione
anticipata.
C. Il 3
aprile 2001 __________ __________ __________
ha presentato la risposta di merito, postulando a sua volta il divorzio. In via
provvisionale egli ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr.
2200.– mensili, oltre al pagamento diretto degli oneri ipotecari gravanti la
particella n. __________ RFD di __________ proprietà di lei, ammontanti a
circa fr. 800.– mensili. All'udienza dell'8 maggio 2001, indetta per discutere
la domanda provvisionale, la moglie si è opposta all'offerta di contributo alimentare
e ha chiesto il versamento di una provvigione ad litem di fr. 3000.– o,
quanto meno, di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale e la moglie ha
presentato il proprio allegato conclusivo, nel quale ha sollecitato un
contributo alimentare di fr. 3905.50 mensili dal 1° giugno 1999, con gli oneri
ipotecari della citata proprietà sempre a carico del marito, e una provvigione
ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, l'assistenza giudiziaria, nonché il
versamento di fr. 3358.70 corrispondenti alle sue spese legali. Il marito è
rimasto silente.
D. Statuendo
il 29 gennaio 2002 sulle domande cautelari, il Pretore ha obbligato il marito a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2650.– mensili dal 9
giugno 1999, oltre al pagamento degli oneri ipotecari della nota proprietà. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le altre domande
sono state respinte.
E. Contro
il decreto appena citato è insorta __________
__________ con appello del 7 febbraio
2002 nel quale chiede, in riforma della decisione impugnata, l'aumento a fr.
3876.85 del contributo alimentare per sé, una provvigione ad litem di
fr. 3000.– o quanto meno il beneficio dell'assistenza giudiziaria e il
pagamento di fr. 3358.70, corrispondenti alla nota professionale del suo
precedente patrocinatore. Essa chiede inoltre un'ulteriore provvigione ad
litem di fr. 1000.– per i presumibili costi di appello o, in subordine, il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni dell'11 marzo
2002 __________ __________ __________
propone di respingere il ricorso e con appello adesivo postula la riduzione del
contributo alimentare per la moglie a fr. 2182.45 mensili dall'8 maggio 2000. __________ __________
ha concluso il 19 aprile 2002 per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente una causa di
divorzio o di separazione, il giudice decreta le necessarie misure
provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari è
disciplinato dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore
(art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una
volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n.
36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare
n. 37 ad art. 137 CC).
- Il
Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 6634.– netti mensili (fr.
3970.– dalla rendita pensionistica, fr. 1000.– da una rendita AI e fr. 1664.–
dalla sostanza) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3275.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 980.–, premio della
cassa malati fr. 395.–, imposte stimate fr. 800.–). Per quanto riguarda la
moglie, egli ha accertato che l'interessata non ha redditi e ha fissato il
fabbisogno minimo di lei in fr. 1939.95 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 406.50, assicurazione
degli stabili fr. 47.35, spese di riscaldamento fr. 164.55, tassa rifiuti fr.
15.–, contributo arginatura fr. 6.55, imposte stimate fr. 200.–). Ciò posto,
egli ha destinato al mantenimento della moglie la metà dell'eccedenza mensile
di fr. 709.50, onde un contributo in suo favore di fr. 2650.– dal 9 giugno
I. Sull'appello
principale
-
Il Pretore ha accertato che il marito, già alle dipendenze della ditta
__________ __________,
è stato collocato dalla seconda metà del 2000 in pensione anticipata per
problemi di salute. Egli percepisce una rendita versata dalla cassa pensione di
fr. 4100.– mensili e ha addotto di ricevere una rendita AI di fr. 1000.–
mensili. L'appellante sostiene che il marito si è pensionato deliberatamente al
fine di pregiudicare il contributo alimentare e che non ha prodotto alcun
documento attestante l'ammontare della rendita AI. Essa chiede pertanto di
computargli un reddito ipotetico di almeno fr. 8058.70 mensili, pari a quanto
egli guadagnava prima del pensionamento.
-
Per
giurisprudenza il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito
da un obbligato alimentare ove quest'ultimo abbia la concreta e ragionevole
possibilità di maggior guadagno. Il computo di un reddito potenziale si
giustifica, in particolare, quando il debitore riduce unilateralmente le sue entrate
senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Il problema è pertanto di sapere, in
concreto, se il reddito effettivo conseguito dall'interessato sia congruo
oppure se, tenuto conto dell'età, della formazione e dello stato di salute,
oltre che della situazione in cui versa il mercato del lavoro, l'attore
potrebbe ragionevolmente conseguire un reddito migliore dando prova di buona
volontà (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc).
a) Dagli
atti risulta che prima del pensionamento il marito era alle dipendenze della __________ __________
di __________, dove ha guadagnato fr.
102 865.– annui lordi nel 1995, fr. 103 237.– nel 1996, fr. 96 444.– nel 1997 e
fr. 97 947.– nel 1998 (dichiarazioni nell'incarto fiscale richiamato). Per il
2000 era stato concordato uno stipendio annuo lordo di fr. 87 525.– (doc. 2) e
nei primi quattro mesi di quell'anno egli ha percepito in media 5840.– mensili
netti (doc. 1, pagina da 12 a 15). Nel giugno del 2000 l'interessato ha poi
avuto un colloquio con i suoi superiori poiché erano emerse difficoltà da parte
sua dovute a forti oscillazioni emotive che ne condizionavano il rendimento
(doc. 3). Dal 30 settembre 2000 egli è stato ammesso al beneficio del
pensionamento anticipato con una rendita di fr. 49 208.– annui, pari a fr.
4100.– mensili netti (notifiche di rendita del 22 settembre 2000, nell'incarto
fiscale richiamato).
b) Sulla
natura dell'infermità mancano invero ragguagli, ma nelle circostanze descritte
non si può dire che il pensionamento anticipato si riconduca alla volontà di
nuocere alla moglie. Dal colloquio intercorso fra l'interessato e i quadri
della ditta risulta che già prima del 2000 l'attore accusava difficoltà, al
punto da essere declassato nell'impiego con riduzione di salario. In
quell'occasione egli aveva esposto i suoi problemi e l'intenzione di conservare
il lavoro, ma i superiori gli avevano spiegato le conseguenze della sua
incapacità (doc. 3). Né può dirsi che i problemi di salute dell'interessato
fossero ignoti alla moglie. Anzi, contrariamente a quanto essa afferma, già nel
marzo del 2000 tale situazione era nota a costei, il marito avendole comunicato
la propria inabilità lucrativa del 50% (doc. 5). Nel giugno successivo poi si
andava delineando l'eventualità di una rendita AI (doc. P e 6; istanza 9 giugno
2000, pag. 2 in fondo). Ne discende che a un esame sommario come quello che
presiede all'emanazione di misure provvisionali, il marito ha reso verosimile
l'avvenuto pensionamento anticipato per motivi di salute. Al convenuto, che
non è più in grado di svolgere la precedente attività lucrativa, non si può
pertanto imputare un reddito ipotetico superiore a quello effettivamente
conseguito. Né l'appellante indica quale altra attività egli potrebbe concretamente
svolgere (la questione andrà approfondita, se del caso, nella procedura di
merito). Ciò posto, la valutazione del Pretore resiste alla critica. Si aggiunga
che a ragione il primo giudice ha dedotto dalla rendita della cassa pensione
l'importo di fr. 130.– quale contributo AVS, poiché il marito deve
versare tale prestazione fino al pensionamento, come persona senza attività
lucrativa (art. 10 AVS e art. 28 OAVS).
c) Quanto
alla rendita AI, dagli atti non risulta che una decisione sia già stata presa
al riguardo, tant'è che il Pretore si è dipartito dall'importo di fr. 1000.–
addotto dal convenuto. L'appellante si duole che tale somma non sia
documentata, ma non ne ha mai contestato l'ammontare. E siccome in materia di
pretese patrimoniali fra i coniugi vige la massima dispositiva e il principio
attitatorio, non compete al giudice del divorzio indagare d'ufficio (I CCA,
sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. c. P., pubblicata in: FamPra.ch
1/2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC). Del resto
all'udienza del 4 luglio 2000 l'interessata aveva bensì chiesto il richiamo dell'incarto
AI (verbale pag. 3 a metà), ma la procedura è poi stata sospesa. Dopo la
riattivazione, alla discussione dell'8 maggio 2001 indetta per discutere
l'istanza presentata dal marito, essa nulla ha eccepito circa la rendita, né ha
chiesto di acquisire la relativa documentazione, tant'è che il Pretore non ha
ordinato alcun richiamo. Quanto all'eventuale rendita completiva, l'interessata
potrà senz'altro chiederne il versamento (art. 34 cpv. 4 LAI e art. 30bis
OAI).
d) In
definitiva il reddito del marito deve essere confermato in fr. 6634.– (fr.
3970.– dalla cassa pensione, fr. 1000.– dalla rendita AI e fr. 1664.– dalla
sostanza). Dovesse la situazione scostarsi apprezzabilmente dalla realtà, le
parti potranno sempre postulare una modifica del contributo alimentare (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art.
137 CC).
- L'appellante contesta il fabbisogno del marito e chiede di ridurlo a
fr. 2455.– mensili. Sostiene che il premio di cassa malati deve essere fissato
in fr. 200.–, poiché l'interessato non ha prodotto alcun documento, e insorge
contro l'onere fiscale, affermando che nella peggiore delle ipotesi l'aggravio
di complessivi fr. 1000.– va suddiviso tra i coniugi in ragione di metà
ciascuno.
a) In
mancanza di dati oggettivi Il Pretore ha equiparato il premio di cassa malati
del marito a quello della moglie. In realtà ci si può interrogare se la parità
di trattamento fra coniugi debba spingersi fino a garantire un'assoluta
uguaglianza anche nelle coperture assicurative. Parità di copertura non significa
necessariamente, in effetti, parità di premio, tanto meno fra casse diverse. In
concreto si cercherebbe invano negli atti un riferimento qualsiasi all'importo
pagato dal marito. All'udienza del 4 luglio 2000, nondimeno, egli aveva
allegato un costo di fr. 395.– (verbali pag. 2 in alto e doc. 1 allegato 6). In
assenza di contestazione della moglie, a un sommario esame la valutazione del
Pretore, che si è fondato su tale importo, sfugge alla critica.
b)
In merito all'onere fiscale, in difetto di tassazioni separate, incombe
al giudice delle misure provvisionali stimare con prudente criterio il
rispettivo aggravio (DTF del 14 luglio 1997 in re B., consid. 2c; Rep. 1994
pag. 228). Ora, a parte il fatto che in caso di separazione l'onere tributario
non viene semplicemente diviso a metà tra i coniugi, l'appellante nemmeno
pretende che il carico fiscale stimato dal Pretore sia inattendibile o errato.
Né i coniugi versano in ristrettezze finanziarie tali da giustificare
l'omissione delle imposte (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127
III 70 in alto). Al riguardo l'appello manca dunque di consistenza.
- L'appellante
chiede di inserire nel proprio fabbisogno minimo le spese mediche non coperte
dalla cassa malati (fr. 400.–). A suo avviso inoltre l'onere fiscale dev'essere
fissato in fr. 500.–, come per il marito, e occorre tenere conto delle spese di
manutenzione della casa (almeno fr. 1000.–) e delle spese per l'automobile (almeno
fr. 400.–).
a) Nel
fabbisogno minimo è già compreso – per principio – il costo delle cure mediche
e dentarie (Rep. 1994 pag. 142 e 146). In concreto l'interessata ha prodotto
alcune note d'onorario emesse da medici e dentisti (accluse al doc. Q), ma non
ha reso verosimile di necessitare costanti e rilevanti trattamenti terapeutici.
Invano si cercherebbe per il resto nel fascicolo processuale un qualsivoglia estratto
conto, avviso di addebito, cedola di versamento o altro documento che comprovi
l'assunzione da parte del paziente dei costi dovuti a controlli straordinari.
In simili circostanze all'appellante non possono quindi essere riconosciuti particolari
oneri per spese mediche non coperte dalla cassa malati. Sul carico fiscale già
si è espressi poc'anzi.
b) Le spese per la manutenzione dell'alloggio non possono essere
riconosciute. A prescindere dalla circostanza che l'appellante nemmeno chiede
di inserire nel suo fabbisogno un onere pari ai prospettati costi, sostenendo
che vi “farà capo attingendo dalla quota parte di eccedenza” (v. anche memoriale
conclusivo del 21 dicembre 2001, pag. 6 a metà), le spese di manutenzione
ordinaria dell'immobile di __________
sono già caricate al marito (questionario per la determinazione del reddito
immobiliare 1999/2000, nell'incarto fiscale richiamato), mentre quelle
straordinarie non rientrano nel fabbisogno della famiglia. Quanto alle spese di
trasferta, l'interessata non ha reso verosimile la necessità di far capo a
un'autovettura per motivi professionali o per esercitare un diritto di visita
(Rep. 1994 pag. 145). Al riguardo non v'è motivo dunque per scostarsi dal
giudizio del Pretore.
-
Se
ne conclude, in ultima analisi, che l'appello manca di fondamento e che il
contributo di fr. 2650.– mensili stabilito dal Pretore merita conferma. Né,
contrariamente a quanto pretende l'appellante, il Pretore le ha assegnato meno
di quanto offerto dal convenuto. All'udienza del 4 luglio 2000 quest'ultimo ha
dapprima chiesto di calcolare il contributo “secondo i parametri usuali” e il
reddito da lui effettivamente conseguito (pag. 1 a metà). Poi, dopo avere
dichiarato di versare alla moglie fr. 3000.– mensili, ha aggiunto di essere
sempre disposto, per ragioni familiari, a “corrispondere in pendenza di
procedura e fino a quando sarà in grado di farvi fronte tale somma”, salvo
affermare in seguito di “non voler più far fronte ai costi effettivi (debito
ipotecario, assicurazioni) e riversare alla moglie l'importo residuo (fr.
1000.–) come fino ad allora, ma di voler pagare l'importo fisso a pareggio del
proprio obbligo alimentare” (pag. 2 in alto). Infine egli ha rilevato che
“l'importo di fr. 3000.– è ampiamente al di sopra di quanto imponibile secondo
il calcolo usuale” (pag. 2 a metà). Ora, quanto dichiarato e verbalizzato,
oltre che poco chiaro, non basta lontanamente per affermare che il convenuto
abbia offerto in maniera vincolante un contributo alimentare di fr. 3000.–
alla moglie, tanto meno se si pensa che con la duplica egli ha chiesto al
giudice di essere autorizzato “a far fronte al servizio interessi in deduzione
del contributo stesso” (verbale, pag. 3 in alto). Né si giustifica, come pretende
l'appellante, di calcolare diversamente il contributo prima dell'8 maggio 2001
perché solo a quel momento essa è venuta a conoscenza del prepensionamento del
marito. Decisiva è la data dell'evento, intercorso già nel settembre del 2000.
-
La moglie si duole infine che il Pretore non le ha concesso una
provvigione ad litem di fr. 3000.–, rilevando che con la propria
eccedenza non è in grado di far fronte ai costi legali. Ora, il coniuge che non
è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il diritto di
ottenere – di regola – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che
quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 segg. con
riferimenti; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 135 ad art. 159 CC). Sotto
questo profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha mutato. I costi della procedura
di divorzio, infatti, rimangono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita
dello Stato è puramente sussidiaria (Bräm/Hasenböhler,
op. cit., nota 138 ad art. 159 CC). Una provvigione di causa va attribuita al
coniuge richiedente, tuttavia, solo se questi non ha i mezzi per sostenere le
spese legali di una separazione o di un divorzio (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC).
Le parti
devono quindi far fronte da sé – con il loro reddito e la loro sostanza – ai costi
del patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese
vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Nella fattispecie
l'appellante dispone di un agio mensile di oltre fr. 700.– con cui può
senz'altro far fronte alle spese di causa, eventualmente con pagamenti rateali
(DTF inedita del 3 settembre 2001, nella causa X, ./__________,
consid. 2b). Per lo stesso motivo non può essere accolta la pretesa della
moglie di vedersi riconoscere fr. 3358.70, corrispondenti alla nota d'onorario
del suo precedente patrocinatore. Si aggiunga che nella misura in cui neppure
si confronta con le motivazioni del Pretore, secondo cui la situazione
finanziaria del marito neppure consentirebbe lo stanziamento di una provvigione
ad litem, l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
II. Sull'appello
adesivo
- L'applicazione del nuovo diritto del divorzio fa sì che dal 1° gennaio
2000 l'appello adesivo sia ormai escluso in materia provvisionale (art. 419c
cpv. 4 CPC; I CCA, sentenza del 15 marzo 2001 in re N., consid. 14). Il ricorso
del marito deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda dell'appellante
intesa alla concessione di una provvigione ad litem in appello di fr.
1000.– è destinata alla reiezione. Per tacere del fatto che l'interessata
dispone di un'adeguata disponibilità mensile, una provvigione ad litem è
destinata a finanziare mezzi di offesa o di difesa che non siano sprovvisti di
buon esito sin dall'inizio (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 vCC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 163 CC). Nella fattispecie l'appello
principale difettava sin dall'inizio di probabilità di successo. Per gli stessi
motivi la domanda di assistenza giudiziaria non merita accoglimento (art. 157
CPC). Per di più, nella misura in cui l'appellante ha già versato l'importo di
fr. 350.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, l'assistenza
giudiziaria è finanche senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto ed il decreto impugnato
è confermato.
-
Nella
misura in cui non è diventata priva d'oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria
presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili di appello.
-
L'appello
adesivo è irricevibile.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
700.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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