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Numero d'incarto:
11.2002.146
Data decisione, Autorità:
09.05.2004, ICCA
Incarto n.
11.2002.146
Lugano
9 maggio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.115 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 30 novembre 2001 dall'
AP1
contro
CO1
(ora patrocinata dall',);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 dicembre 2002 presentato da AP1 contro la sentenza emessa il
20 novembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da CO1 il
30 gennaio 2003;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 7 settembre 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP1 e CO1, affidando la figlia
S__________ (nata il 29 ottobre 1985) alla madre, riservato il diritto di
visita del padre, con autorità parentale congiunta;
che il 30
novembre 2001 AP1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere la custodia
della figlia e l'autorità parentale;
che nella
sua risposta del 1° febbraio 2002 CO1 ha concluso per il rigetto della petizione
e in via riconvenzionale ha postulato essa medesima l'autorità parentale sulla
figlia;
che con
sentenza del 20 novembre 2002 il Pretore ha respinto la petizione, mentre ha
parzialmente accolto la riconvenzione, attribuendo alla madre l'autorità
parentale su S__________;
che con
appello dell'11 dicembre 2002 AP1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la propria petizione;
che nella
sua risposta del 29 gennaio 2003 CO1 propone di respingere l'appello;
che il 30
gennaio 2003 CO1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il 29
ottobre 2003 S__________ è diventata maggiorenne;
che, ciò
premesso, con ordinanza del 19 aprile 2004 il giudice delegato di questa Camera
ha richiamato alle parti la caducità della procedura, prospettando uno stralcio
della causa senza prelievo di tasse o spese, compensate le ripetibili;
che il 23
aprile e il 4 maggio 2004 le parti hanno aderito alla proposta;
e considerando
in diritto: che
un ricorso divenuto senza oggetto va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1
CPC);
che in
tali condizioni rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo
grado;
che il
Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi un pronunciato
su spese e ripetibili qualora una causa divenga senza oggetto o senza interesse
giuridico;
che
l'art. 151 CPC si limita a evocare la desistenza, la transazione o
l'acquiescenza, prevedendo unicamente che in tali ipotesi “le tasse, le spese e
le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice
adito”;
che
nondimeno, come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza, ove una lite
diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico si applica per analogia l'art.
72 della procedura civile federale (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 con richiamo);
che,
secondo quest'ultima norma, quando una lite diventa priva d'oggetto o d'interesse
giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento,
dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle
spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo
che termina la lite”;
che in
concreto occorrerebbe valutare sommariamente, ciò premesso, quale verosimile
probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la Camera avesse giudicato
le censure ivi sollevate (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid.
7a);
che nelle
circostanze del caso tale esame si risolverebbe in un esercizio sprovvisto di
reale portata, le parti avendo rinunciato per finire all'attribuzione di
ripetibili;
che, data
la particolarità della fattispecie, si giustifica inoltre di soprassedere al prelievo
di tasse o spese;
che la
domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta si rivela priva
d'oggetto;
che invero
una simile richiesta non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo ad atti
compiuti dal legale dopo la sua introduzione, salvo casi d'urgenza che
palesemente non ricorrevano nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag.
644; Rep. 1994 pag. 385), mentre dopo il 30 gennaio 2003 il patrocinatore
dell'appellata non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione apprezzabile,
essendo egli rimasto semplicemente in attesa dell'emanazione del giudizio;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO1 è dichiarata priva d'oggetto.
-
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
a:
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna;
–
avv. dott. __________ (limitatamente al dispositivo n. 3).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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